Lexipedia

Decisione

60.2010.210

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. sentenza straniera. spese legali. danno materiale. torto morale

29 novembre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i qui istanti, nei cui confronti non sono del resto state ordinate misure

restrittive della libertà: a fronte di denunce penali, il procuratore pubblico,

giusta gli art. 2 cpv. 2 / 178 ss. CPP, aveva il dovere di procedere alle

occorrenti indagini, ciò che ha fatto ordinando la perquisizione ed il

sequestro dei conti bancari riconducibili alle società in questione ed ai qui

istanti rispettivamente degli uffici delle società;

che,

constatato che i fatti erano connessi, più che con la Svizzera, con l’__________,

il 30.7.2002 ha inoltrato all’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni,

domanda di assunzione del perseguimento penale giusta gli art. 6 n. 2 CEEstr e

88 LAIMP da sottoporre alle competenti autorità __________ (AI 39, inc. MP __________);

che

eventuali lungaggini nel procedimento sono evidentemente da imputare alle autorità

__________, che – prima di pronunciarsi sull’assunzione del procedimento –

hanno lasciato trascorrere diversi mesi, che sono divenuti anni prima di emanare

il giudizio di assoluzione 25.6.2009 (AI 143, inc. MP __________);

che

gli istanti hanno prodotto, quali doc. C, D ed E (allegati all’istanza

25/28.6.2010), articoli di stampa che attesterebbero la pubblica gogna che

avrebbero subito;

che

gli articoli di cui ai doc. C e D, di data 6.6.2002 ed 11.6.2002 de “__________”,

riferiscono di perquisizioni presso __________, __________ e __________: il

loro testo non cita tuttavia i qui istanti, ai quali – peraltro – non si poteva

risalire neppure ispezionando l’iscrizione a registro di commercio delle

indicate società;

che

– come già detto – l’eventuale danno sofferto dalle società in seguito

all’avvio del procedimento penale non può essere invocato dai qui istanti, che

Considerandi

non possono chiedere la rifusione di un pregiudizio patito da terze società [le

quali, del resto, come risulta dai doc. D ed F (allegati all’istanza

25/28.6.2010), hanno – per il tramite dell’avv. PR 1 – immediatamente reso la

loro versione dei fatti tramite stampa];

che

il doc. E, articolo de “__________”, è stato prodotto senza menzione della data

della sua pubblicazione, ciò che – già di per sé – impedisce di esaminare

eventuali correlazioni con il procedimento penale promosso in Svizzera a fine

maggio 2002;

che

detto articolo, che indica i nomi degli istanti, non fa alcun riferimento al

procedimento avviato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti: esso,

di tutta evidenza, come ben emerge dalla sua lettura, si riferisce al

procedimento promosso autonomamente dalle autorità __________;

che,

di conseguenza, il risarcimento di eventuali nocumenti sorti in seguito al citato

articolo doveva essere chiesto – se del caso – alle competenti autorità __________;

che,

inoltre, non risulta, e gli istanti non comprovano, che sia stato il magistrato

inquirente a fornire ai media informazioni sulla vicenda;

che,

nelle circostanze concrete, non si può ritenere che gli istanti abbiano

sofferto una grave violazione della loro personalità: la perquisizione ed il

sequestro dei loro conti bancari erano certo compatibili con l’avvio di un

procedimento penale per reati finanziari;

che

possibili inconvenienti dovuti a dette misure devono quindi, in assenza di

grave lesione della personalità, essere da loro sopportati;

che

l’istanza, per quanto ricevibile, è respinta;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 15’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 15’050.--, sono poste – in solido – a carico degli istanti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 15’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 15’050.-- (quindicimilacinquanta), sono poste – in solido – a carico di IS

1, __________, __________, di IS 2, ____________________, e di IS 3, __________,

__________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster