60.2010.210
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. sentenza straniera. spese legali. danno materiale. torto morale
29 novembre 2010Italiano18 min
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Numero d'incarto:
60.2010.210
Data decisione, Autorità:
29.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. sentenza straniera. spese legali. danno materiale. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.210
Lugano
29 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/28.6.2010
presentata da
IS
1, ,
IS
2, ,
IS
3, ,
tutti patr. da: PR 1, ,
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 25.6.2009
del Tribunale ordinario di __________, un’indennità per ingiusto procedimento
a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 29.7.2010 del
procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti e 20/24.8.2010 della Divisione
della giustizia, che hanno postulato il solo parziale accoglimento della
domanda;
preso atto che, su richiesta 28.6.2010 di
questa Camera, il 5/6.7.2010 IS 1, IS 2 e IS 3 hanno comunicato che le spese di
patrocinio e/o le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite
da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che,
nell’ambito di un procedimento penale per titolo di truffa in relazione ad
attività di intermediazione finanziaria, con ordine 31.5.2002 – diretto a tutti
gli istituti bancari – il magistrato inquirente ha disposto l’identificazione dei
conti riconducibili ad __________, succursale di __________, di __________, succursale
di __________, di __________, succursale di __________, di IS 1, di IS 2 e di IS
3 (dipendenti e/o titolari delle società) ed il sequestro di ogni avere in
essere (AI 5, inc. MP __________);
che
il 3.6.2002 il procuratore pubblico ha ordinato la perquisizione degli uffici
di __________, di __________ e di __________ ed il sequestro di tutti gli
oggetti che potessero avere importanza per l’istruzione del processo (AI 6,
inc. MP __________);
che
il medesimo giorno, al termine delle perquisizioni, sono stati interrogati IS 2,
assistito dall’avv. PR 1 (AI 7, inc. MP __________), ed alcuni collaboratori delle
citate società (AI 8/10, inc. MP __________);
che
il 26.6.2002 il magistrato inquirente ha sentito IS 1, patrocinato dall’avv. PR
1 (AI 27, inc. MP __________);
che,
di seguito, il 30.7.2002 il procuratore pubblico ha inoltrato all’Ufficio
federale di giustizia, Sezione estradizioni, domanda di assunzione del
perseguimento penale giusta gli art. 6 n. 2 CEEstr e 88 LAIMP da sottoporre
alle competenti autorità __________ (AI 39, inc. MP __________);
che
IS 1 e IS 2, sempre assistiti dal loro legale, sono stati nuovamente
interrogati il 20.8.2002 (AI 43, inc. MP __________);
che,
nel corso del procedimento penale, il magistrato inquirente ha gradualmente dissequestrato
gli averi oggetto del provvedimento 31.5.2002 (cfr., per esempio, AI 54, 55, 90,
inc. MP __________);
che
con decisione 17.3.2003 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha accolto
il reclamo 7/11.2.2003 presentato dalle suddette società, da IS 1, da IS 2 e da
__________ contro la decisione 30.1.2003 di dissequestro solo parziale delle relazioni
bancarie perché lesiva del principio della proporzionalità (AI 100, inc. MP __________);
che
il 25.3.2003 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di __________
ha comunicato al procuratore pubblico di avere ricevuto gli atti trasmessi per
il tramite dell’Ambasciata di Svizzera e di confermare che i fatti oggetto del
procedimento coincidevano o comunque risultavano connessi con quelli per i
quali la Procura stava già procedendo a carico delle medesime persone e che per
tale motivo apriva un nuovo procedimento penale che univa al procedimento
penale già pendente (per il quale era stata sollevata questione di competenza
territoriale, per cui gli atti erano stati trasmessi a __________ alla Corte di
cassazione) ed ha chiesto, preannunciando l’inoltro di una domanda in via
rogatoriale, di bloccare in via cautelare le relazioni bancarie già oggetto di
sequestro nel procedimento penale aperto in Svizzera (AI 106, inc. MP __________);
che
il 6.5.2003 il magistrato inquirente ha sospeso il procedimento penale in
attesa dell’esito del procedimento __________ (AI 120, inc. MP __________);
che
con decisione di chiusura 1.4.2004 il procuratore pubblico – in accoglimento
della domanda di assistenza internazionale in materia penale 25.3.2003
presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di __________
nell’ambito del procedimento contro IS 1 ed altri per titolo di associazione a
delinquere a scopo di truffa – ha mantenuto il blocco delle relazioni sequestrate
(AI 35, inc. __________);
che
con sentenza 25.6.2009, cresciuta in giudicato, il Tribunale ordinario di __________
– che la Corte di cassazione, adita per pronunciarsi sul conflitto di
competenza con il Tribunale ordinario di __________, aveva stabilito quale
autorità competente – ha prosciolto, tra gli altri, IS 1, IS 2 e IS 3 perché il
fatto non sussisteva (AI 143, inc. MP __________);
che
con istanza 25/28.6.2010 essi chiedono – protestando le ripetibili – che lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versare loro,
quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale,
l’importo di CHF 648'386.-- e di Euro 79'328.--, oltre interessi, di cui CHF
578'386.-- a IS 1 (CHF 549'953.-- per mancato guadagno, CHF 18'433.-- per spese
legali e CHF 10'000.-- per torto morale), CHF 35'000.-- a IS 2 (CHF 30'000.--
per mancato guadagno e CHF 5'000.-- per torto morale) e CHF 35'000.-- ed Euro
79'328.-- a IS 3 (CHF 30'000.-- ed Euro 79'328.-- per mancato guadagno e CHF
5'000.-- per torto morale);
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
gli istanti fondano le loro pretese giusta gli art. 317 ss. CPP sulla decisione
25.6.2009, cresciuta in giudicato, del Tribunale ordinario di __________, che li
ha prosciolti perché il fatto non sussisteva (AI 143, inc. MP __________);
che
si pone quindi, anzitutto, la questione a sapere se tale giudizio sia atto
idoneo a giustificare una domanda a’ sensi del CPP;
che,
da una parte, si potrebbe ritenere che – con l’assunzione del procedimento penale
– lo Stato __________ si sia accollato tutti gli oneri eventualmente dovuti
all’accusato prosciolto, compresi – quindi – quelli dipendenti dal procedimento
penale svizzero, ovvero sorti in Svizzera prima della trasmissione degli atti;
che,
d’altra parte, si potrebbe reputare che il Canton Ticino debba rispondere degli
oneri, in particolare delle spese legali, scaturiti fino all’assunzione del
procedimento penale da parte delle autorità __________;
che
nel caso concreto, tuttavia, la questione non necessita di una risposta stante l’esito
dell’istanza nel merito (con riferimento, segnatamente, al non riconoscimento
delle spese legali);
che
gli istanti sostengono che “a seguito dell’iniziativa giudiziaria del PP
Tattarletti, il signor IS 1, per il tramite della __________, ha dovuto
affrontare le seguenti spese legali per CHF 18'433.-- (doc. CC)” (istanza
25/28.6.2010, p. 10);
che
dal doc. CC (allegato all’istanza 25/28.6.2010) – denominato nota professionale
– risulta: “Spese e competenze dovute all’avvocato PR 1, __________ dalla
spett. __________, succursale di __________, __________. Oggetto: vertenza
penale. Nostre prestazioni dal 5 giugno 2002. (…) TOTALE Fr. 27'433.-- Acconti
Fr. 9'000.-- Saldo a nostro favore Fr. 18'433.--. __________, 30 settembre 2004”;
che
debitore della predetta nota era dunque __________ [che, come __________ e __________,
il 5.6.2002 aveva incaricato l’avv. PR 1 di assisterla nel procedimento penale
(cfr. procure agli atti, AI 21, inc. MP __________)];
che,
inoltre, dalla graduatoria (AI 60) agli atti del procedimento __________ – inerente
al fallimento di __________, succursale di __________, decretato il 15.10.2004
dalla Pretura di __________ – si evince un credito di CHF 29'623.--, interamente
riconosciuto, insinuato dall’avv. PR 1 per “Saldo note professionali del
30.09.2004”;
che,
in queste circostanze, si deve ritenere che il credito di cui alla nota doc. CC
ed il credito insinuato nel fallimento (revocato il 19.11.2007 e poi di nuovo
decretato il 18.3.2010) sia il medesimo, come del resto conferma la data
30.9.2004 indicata nei due casi;
che
la procedura
prevista dagli art. 317 ss. CPP mira unicamente a risarcire l'accusato
prosciolto dei vari pregiudizi che quest’ultimo ha personalmente subito a
causa del procedimento penale di cui è stato oggetto;
che
quindi soltanto chi è stato assolto dalla Corte o dal pretore al processo
oppure liberato da ogni accusa mediante un decreto di abbandono o, se del caso,
un decreto di non luogo a procedere ha diritto ad un’indennità fondata sulle
predette disposizioni;
che
in tale ambito non possono invece essere fatti valere gli eventuali danni
occorsi a terzi;
che
questi ultimi devono infatti chiedere autonomamente ed in separata sede la riparazione
del loro pregiudizio;
che
di massima, in assenza di norme precise che regolano i loro diritti, si
applicano per analogia le norme in materia di responsabilità dello Stato (R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 22);
che
pertanto – nella misura in cui IS 1 postula il rimborso della nota professionale 30.9.2004
di cui era debitore __________
– la domanda sarebbe irricevibile in questa sede (decisioni 23.8.2004 in re G.C./P.M., inc. __________,
28.6.2004 in re A.G., inc. __________, 28.5.2004 in re A.B., inc. __________,
18.12.2003 in re W.K./K.P., inc. __________);
che
IS 1 non sostiene del resto di avere corrisposto alla società l’importo di cui
chiede personalmente la rifusione;
che,
al contrario, l’asserzione secondo cui “a seguito dell’iniziativa giudiziaria del PP
Tattarletti, il signor IS 1, per il tramite della __________, ha dovuto
affrontare le seguenti spese legali per CHF 18'433.-- (doc. CC)” (istanza
25/28.6.2010, p. 10) attesta invero che gli oneri legali sono stati sostenuti
dalla società stessa;
che
nulla è quindi dovuto quale danno per spese di patrocinio;
che – con riferimento al risarcimento dei
danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera
nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al
concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che
“tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e
di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare
l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale”
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l’accusato prosciolto che postula il risarcimento
di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale
naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di
patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di
risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta
dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
il solo IS 1 domanda la rifusione del mancato utile di __________ pari a CHF 489'953.--, calcolato sulla base dell’utile di
CHF 587'943.57 del 2001, per dieci mesi (giugno 2002-marzo 2003), posto come
egli, “(…) beneficiario economico della __________, sarebbe stato l’unico
beneficiario dell’utile conseguito dalla società” (istanza 25/28.6.2010, p.
8);
che,
manifestamente, l’eventuale danno sarebbe intervenuto, se del caso, nel patrimonio
di __________, per cui – come detto in precedenza – l’istante non può invocare
un pregiudizio asseritamente occorso presso terzi;
che,
in ogni caso, nell’ipotesi in cui si volesse ammettere che IS 1 abbia subito un
danno personale, si deve rimarcare che, interrogato il 20.8.2002, ha dichiarato
che, “(…) prescindendo dalla sua ferma convinzione di aver operato
correttamente in tutti i settori di attività e segnatamente anche in quello di
intermediazione creditizia, le società a lui riconducibili hanno deciso di
interrompere quest’ultimo genere di attività e di dedicarsi a quello
dell’intermediazione aziendale, che corrisponde peraltro alla propria
formazione ed alla sua principale esperienza professionale” (p. 6, AI 43,
inc. MP __________);
che,
per libera scelta, dunque, si è deciso di rinunciare a continuare l’attività
nel settore oggetto di inchiesta;
che,
inoltre, il procuratore pubblico ha reso ai qui istanti nel settembre 2002 i
documenti che nulla avevano a che vedere con l’attività indagata (AI 56, inc.
MP __________) e nell’ottobre 2002 i computers (AI 68, inc. MP __________), per
cui __________ avrebbe (almeno parzialmente) potuto continuare ad operare;
che
non spetta a questa Camera determinare il danno effettivo;
che,
infatti, come detto, l’accusato prosciolto che postula il risarcimento
di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale
naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale: quando si domanda la rifusione di un danno
quantificato in migliaia o centinaia di migliaia di franchi si può certo
pretendere che la richiesta sia accuratamente sostanziata, non potendosi
presumere che lo Stato elargisca un’indennità sulla base di non comprovate
allegazioni di parte;
che
pertanto nulla è riconosciuto per questa invocata posta del pregiudizio;
che
gli istanti chiedono poi la rifusione della perdita di guadagno per lo
stipendio non percepito nel periodo giugno 2002-marzo 2003 di CHF 60'000.-- (IS
1), di CHF 30'000.-- (IS 2) e di CHF 30'000.-- (IS 3, il quale domanda inoltre
Euro 79'328.-- per provvigioni non ricevute);
che,
a sostegno della pretesa, producono i loro contratti di lavoro con __________ (doc.
Z, AA, BB, allegati all’istanza 25/28.6.2010);
che
detti contratti comprovano l’esistenza di un rapporto di lavoro con la società,
non che essi – nel periodo giugno 2002-marzo 2003 – non sono stati pagati a
causa del procedimento penale;
che,
in ragione del loro obbligo di dimostrare il danno di cui postulano il
risarcimento, avrebbero perlomeno dovuto chiedere ad __________, nel corso del
mese di aprile 2003, di attestare che, in seguito al procedimento penale, la
società non li aveva pagati nei precedenti dieci mesi, dichiarazione che
avrebbero dovuto produrre a dimostrazione del nocumento;
che,
in realtà, nulla si conosce in capo al versamento / non versamento dello stipendio
e/o di provvigioni;
che
è pertanto manifesto che nulla è loro dovuto;
che
l’indennità prevista dagli art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno
morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
gli istanti postulano CHF 20'000.-- (CHF 10'000.-- per IS 1 e CHF 5'000.-- ciascuno
per IS 2 e IS 3) a titolo di torto morale: “al danno puramente economico di
cui ai punti precedenti va aggiunto il danno morale e di immagine patito dagli istanti
a causa della sofferenza psicologica connessa al fatto di essere ingiustamente
perseguitati da un magistrato e di essere messi alla pubblica gogna attraverso
gli articoli apparsi sugli organi di stampa. Articoli ovviamente originati da
un’improvvida informazione da parte del Ministero pubblico” (istanza
25/28.6.2010, p. 10);
che,
anzitutto, si deve rilevare che il magistrato inquirente non ha affatto “perseguitato”
Fatti
i qui istanti, nei cui confronti non sono del resto state ordinate misure
restrittive della libertà: a fronte di denunce penali, il procuratore pubblico,
giusta gli art. 2 cpv. 2 / 178 ss. CPP, aveva il dovere di procedere alle
occorrenti indagini, ciò che ha fatto ordinando la perquisizione ed il
sequestro dei conti bancari riconducibili alle società in questione ed ai qui
istanti rispettivamente degli uffici delle società;
che,
constatato che i fatti erano connessi, più che con la Svizzera, con l’__________,
il 30.7.2002 ha inoltrato all’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni,
domanda di assunzione del perseguimento penale giusta gli art. 6 n. 2 CEEstr e
88 LAIMP da sottoporre alle competenti autorità __________ (AI 39, inc. MP __________);
che
eventuali lungaggini nel procedimento sono evidentemente da imputare alle autorità
__________, che – prima di pronunciarsi sull’assunzione del procedimento –
hanno lasciato trascorrere diversi mesi, che sono divenuti anni prima di emanare
il giudizio di assoluzione 25.6.2009 (AI 143, inc. MP __________);
che
gli istanti hanno prodotto, quali doc. C, D ed E (allegati all’istanza
25/28.6.2010), articoli di stampa che attesterebbero la pubblica gogna che
avrebbero subito;
che
gli articoli di cui ai doc. C e D, di data 6.6.2002 ed 11.6.2002 de “__________”,
riferiscono di perquisizioni presso __________, __________ e __________: il
loro testo non cita tuttavia i qui istanti, ai quali – peraltro – non si poteva
risalire neppure ispezionando l’iscrizione a registro di commercio delle
indicate società;
che
– come già detto – l’eventuale danno sofferto dalle società in seguito
all’avvio del procedimento penale non può essere invocato dai qui istanti, che
Considerandi
non possono chiedere la rifusione di un pregiudizio patito da terze società [le
quali, del resto, come risulta dai doc. D ed F (allegati all’istanza
25/28.6.2010), hanno – per il tramite dell’avv. PR 1 – immediatamente reso la
loro versione dei fatti tramite stampa];
che
il doc. E, articolo de “__________”, è stato prodotto senza menzione della data
della sua pubblicazione, ciò che – già di per sé – impedisce di esaminare
eventuali correlazioni con il procedimento penale promosso in Svizzera a fine
maggio 2002;
che
detto articolo, che indica i nomi degli istanti, non fa alcun riferimento al
procedimento avviato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti: esso,
di tutta evidenza, come ben emerge dalla sua lettura, si riferisce al
procedimento promosso autonomamente dalle autorità __________;
che,
di conseguenza, il risarcimento di eventuali nocumenti sorti in seguito al citato
articolo doveva essere chiesto – se del caso – alle competenti autorità __________;
che,
inoltre, non risulta, e gli istanti non comprovano, che sia stato il magistrato
inquirente a fornire ai media informazioni sulla vicenda;
che,
nelle circostanze concrete, non si può ritenere che gli istanti abbiano
sofferto una grave violazione della loro personalità: la perquisizione ed il
sequestro dei loro conti bancari erano certo compatibili con l’avvio di un
procedimento penale per reati finanziari;
che
possibili inconvenienti dovuti a dette misure devono quindi, in assenza di
grave lesione della personalità, essere da loro sopportati;
che
l’istanza, per quanto ricevibile, è respinta;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 15’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 15’050.--, sono poste – in solido – a carico degli istanti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 15’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 15’050.-- (quindicimilacinquanta), sono poste – in solido – a carico di IS
1, __________, __________, di IS 2, ____________________, e di IS 3, __________,
__________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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