60.2010.214
Istanza di proroga del carcere preventivo
16 luglio 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2010.214
Data decisione, Autorità:
16.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
INDIZI DI REATO
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 105 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.214
Lugano
16 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di
Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1°/2.7.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: M Law PR 2, __________)
e CO 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________) in vista del pubblico
dibattimento;
visto il preavviso favorevole 2/5.7.2010 del procuratore pubblico Chiara Borelli;
preso atto che CO 1 ha comunicato, con scritto 7/8.7.2010 del proprio patrocinatore, di non avere osservazioni da
formulare;
preso atto che CO 2, con scritto
9/12.7.2010, si è rimesso al giudizio di questa Camera, contestando al contempo
l’esistenza di motivi di protrazione della detenzione preventiva;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 , in
detenzione preventiva dal 16.12.2009, di CO 2, in detenzione preventiva dal 3.12.2009 e di una terza persona (in libertà provvisoria), il procuratore pubblico Chiara Borelli ha emanato il 17.6.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo principalmente per
violazione della L Stup e riciclaggio.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a martedì 14.9.2010.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui
sono astretti gli imputati fino al 14.9.2010, rispettivamente fino alla data della presumibile
conclusione del pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, sono dati tutti i
presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta la situazione attuale del
Tribunale penale cantonale confrontato con svariati atti d’accusa con imputati
in detenzione preventiva.
5.
Nel presente caso sono dati seri indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, come risulta dalle sue parziali ammissioni (verbali 23.12.2009,
AI 66, p. 2 e segg; 18.2.2010, AI 106, p. 6; 2.3.2010, AI 111, p. 2) ed a
carico di CO 2, come risulta dalle sue
parziali ammissioni (verbali 11.12.2009, AI 42, p. 1 e 2; 26.1.2010, AI 101, p.
2.
e segg; verbale 1°.2.2010, AI 109, p. 3).
Inoltre, in presenza
di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il mantenimento della carcerazione
preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse
pubblico.
7.
Il pericolo di fuga (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi
principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza
dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione
della pena che potrà essergli inflitta. In base agli elementi del caso concreto
occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a
rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna
– di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre
verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al
procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza
ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare
probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno
incisive.
8.
Nel presente caso, pur avendo CO 1 e CO 2
degli importanti legami familiari in Ticino, hanno comunque forti legami
all’estero. In particolare, nel caso di CO 1, vanno considerate le importanti
somme inviate all’estero. In questa situazione, si deve considerare dato un
pericolo di fuga, ritenuto per un verso la sanzione verosimilmente da scontare,
e per altro verso le possibili difficoltà anche sul piano amministrativo. Inoltre,
anche praticamente, ritenuto che entrambi non abbiano mai chiesto la messa in
libertà provvisoria nel corso dell’istruttoria, una scarcerazione nell’imminenza
del dibattimento con la prospettiva di dover successivamente scontare un residuo
di pena, appare illogica e non auspicata, ciò alla luce del fatto che la
proroga richiesta è limitata nel tempo.
9.
La carcerazione preventiva cui sono
astretti CO 1 e CO 2 è pertanto giustificata da seri indizi di
colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
10.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere
preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale
in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova
di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione
l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in
particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11.
Occorre
ritenere che la durata della proroga è di circa un mese. Considerati i reati
oggetto dell’atto di accusa e le situazioni personali degli accusati, la
domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la
detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori
alla possibile pena (cfr. anche decisione 10.7.2007 del giudice dell'istruzione
e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________) e l’inchiesta non presenta
particolari tempi morti o violazioni del principio della celerità.
12.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, e CO 2, __________ è prorogato fino al 14.9.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
__________
-.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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