Lexipedia

Decisione

60.2010.218

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

29 dicembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con decreto 15.12.2008 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di infrazione alla legge

federale sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno

illegali) giusta l’art. 116 cpv. 1 lit. a LStr [“per avere, dal 01.02.2008 al 26.03.2008, a __________,

in correità con __________, ognuno con proprio ruolo, in qualità di gerente del

locale notturno __________ e proprietario dello stabile nel quale il medesimo è

ubicato, permettendo che la società __________, alla quale egli aveva affidato

la gestione di detto locale, e per essa __________, assumesse presso il citato

night club __________, cittadina __________, facilitato ed aiutato il soggiorno

illegale di una straniera”];

che

ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'800.-- (quindici aliquote

da CHF 120.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

due anni, alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e

delle spese (DA __________);

che

con scritto 29.12.2008 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

che

con sentenza 29.4.2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato

dall’imputazione (inc. __________);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1’523.60,

oltre interessi, per spese legali;

che

giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale

o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo

a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle

spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione

del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale

suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.);

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei

ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio

regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione

che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

Considerandi

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di CHF 1'523.60 [di cui CHF 1'310.-- di onorario (5 ore

e 15 min circa a CHF 250.-- /ora), CHF 106.-- di spese e CHF 107.60 di IVA

(doc. C)], oltre interessi;

che

la nota appare adeguata al caso concreto;

che

a IS 1 va quindi rifuso, a

titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'523.60;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 6.7.2010 della presente istanza;

che

protesta le ripetibili;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente

onorario, spese ed IVA;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo

di CHF 1'823.60, di cui CHF 1'523.60, oltre interessi, per spese legali e CHF 300.--

per ripetibili;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 29.4.2010 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'823.60, oltre interessi del 5% su CHF 1'523.60

dal 6.7.2010.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster