60.2010.218
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
29 dicembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2010.218
Data decisione, Autorità:
29.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.218
Lugano
29 dicembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea
Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/7.7.2010
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1, ,
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 29.4.2010
del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 14/15.7.2010 della
Divisione della giustizia – che ha rinviato alle osservazioni del Ministero
pubblico –, 15/16.7.2010 del giudice della Pretura penale – che ha comunicato
di non avere osservazioni – e 4.8.2010 del procuratore pubblico Fiorenza
Bergomi – che si è rimesso al giudizio di questa Camera –;
preso atto che, su domanda 7.7.2010 di
questa Camera, il 13/14.7.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio
non erano state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o
da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
che
con decreto 15.12.2008 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di infrazione alla legge
federale sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno
illegali) giusta l’art. 116 cpv. 1 lit. a LStr [“per avere, dal 01.02.2008 al 26.03.2008, a __________,
in correità con __________, ognuno con proprio ruolo, in qualità di gerente del
locale notturno __________ e proprietario dello stabile nel quale il medesimo è
ubicato, permettendo che la società __________, alla quale egli aveva affidato
la gestione di detto locale, e per essa __________, assumesse presso il citato
night club __________, cittadina __________, facilitato ed aiutato il soggiorno
illegale di una straniera”];
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'800.-- (quindici aliquote
da CHF 120.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese (DA __________);
che
con scritto 29.12.2008 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 29.4.2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1’523.60,
oltre interessi, per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
Considerandi
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 1'523.60 [di cui CHF 1'310.-- di onorario (5 ore
e 15 min circa a CHF 250.-- /ora), CHF 106.-- di spese e CHF 107.60 di IVA
(doc. C)], oltre interessi;
che
la nota appare adeguata al caso concreto;
che
a IS 1 va quindi rifuso, a
titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'523.60;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 6.7.2010 della presente istanza;
che
protesta le ripetibili;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente
onorario, spese ed IVA;
che
a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo
di CHF 1'823.60, di cui CHF 1'523.60, oltre interessi, per spese legali e CHF 300.--
per ripetibili;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 29.4.2010 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'823.60, oltre interessi del 5% su CHF 1'523.60
dal 6.7.2010.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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