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Decisione

60.2010.219

Istanza di proroga del carece preventivo

15 luglio 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.219

Data decisione, Autorità:

15.07.2010, CRP

Titolo:

Istanza di proroga del carece preventivo

INDIZI DI REATO

PERICOLO DI FUGA

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 105 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.219

Lugano

15 luglio

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di

Raffaele Guffi, assente)

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/8.7.2010

presentata dal

tendente ad ottenere la proroga del

carcere preventivo cui sono astretti CO 1, ____________________ (patr. da: M

Law PR 1, __________), CO 2, __________ (patr. da: M Law PR 2, __________), CO

3, __________ (patr. da: lic. iur PR 3, __________), e CO 4, __________

(patr. da: dott. Iur. PR 4, __________), in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 9/12.7.2010 del procuratore pubblico Chiara Borelli;

preso atto che CO 2 non si oppone alla

proroga, come comunicato con lettera 9/12.7.2010 del patrocinatore;

preso atto che CO 3 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, come da lettera 12/13.7.2010 del

suo patrocinatore;

preso atto che CO 1 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, come da lettera 13/14.7.2010 del

suo patrocinatore;

preso atto che CO 4 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, come da lettera 13.7.2010 del suo

patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei

confronti di CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 (tutti in detenzione preventiva dal

18.3.2010), il procuratore

pubblico Chiara Borelli ha

emanato il __________ l’atto

d’accusa (ACC __________), rinviandoli

a processo per furto, danneggiamento e violazione di domicilio.

Il pubblico

dibattimento è stato aggiornato a giovedì 26.8.2010.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali

di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui

sono astretti gli imputati fino al 26.8.2010, rispettivamente fino alla data della presumibile

conclusione del pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo

lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope

legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,

il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé

d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi

penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103

cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di

proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):

per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice

del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare

celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare

la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga

della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto

del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce

della durata della proroga.

Queste due

prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati tutti i

presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta la situazione del

presidente della Corte (come esposta nella richiesta di proroga) e l’attuale situazione

del Tribunale penale cantonale, confrontati con diversi atti d’accusa con

persone in detenzione preventiva.

5.

Nel presente caso sono dati seri indizi di

colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, viste

le loro parziali ammissioni (verbali rispettivamente del 20.5.2010, AI 85; del

20.5

, AI 84; del 12.4.2010 e del 20.5.2010, AI 51 e 83; e verbale del

21.5

, AI 89).

Inoltre, in

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno

ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e

dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il mantenimento della carcerazione

preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse

pubblico.

7.

Il pericolo di fuga (cfr., al proposito,

decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi

principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza

dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione

della pena che potrà essergli inflitta.

8.

In base agli elementi del caso concreto

occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a

rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna

– di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre

verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al

procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza

ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile

in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

9.

Nel presente caso, si deve ammettere un

pericolo di fuga ritenuto come CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 non abbiano particolari

legami con il nostro territorio (verbali rispettivamente del 20.5.2010, p. 3 e

4, AI 85; del 20.5.2010, p. 5, AI 84; del 20.5.2010, p. 4, AI 83; e del

21.5

, p. 5, AI 89), considerate inoltre le imputazioni e la prospettiva di

una possibile pena da scontare. Di modo che la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al

procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente

verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente,

bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con

misure meno incisive.

10.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice

di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105

Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi

del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,

stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità

deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza

interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,

in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

11.

Nel

presente caso, la proroga richiesta è di circa due settimane. Considerati i reati oggetto dell’atto di

accusa e le situazioni personali degli accusati, la domanda di proroga rispetta

il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella

in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena e

l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio

della celerità.

12.

L’istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, CO 2, __________,

CO 3, __________, e CO 4, __________ , è prorogato fino al 26.8.2010, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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