60.2010.223
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
17 novembre 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2010.223
Data decisione, Autorità:
17.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.223
Lugano
17 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/9.7.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 27.4.2010 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per
ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 1.7.2010 della
presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, giudice Giovanna
Roggero-Will, 14/15.7.2010 della Divisione della giustizia, 15/19.7.2010 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi e 20/21.7.2010 del giudice della
Pretura penale Damiano Stefani, in cui si rimettono tutti al giudizio di questa
Camera;
preso atto che, su richiesta 9.7.2010 di
questa Camera, il 12/13.7.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e
le altre poste di danno non erano state coperte, anticipate o garantite da
assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto d’accusa 25.10.2007 il procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi
ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto
colpevole di contraffazione di merci [“(…) per avere (…) allo scopo di frode
nel commercio e nelle relazioni d’affari, acquistato dalla società __________
di __________ (__________) ed importato in Svizzera 12 confezioni di profumo
per auto di vario aroma per un totale di 144 flaconcini diffusori contraffatti,
con reale valore venale inferiore a quanto desumibile dalle apparenze,
tenendoli in deposito e mettendoli successivamente in commercio (…)”], violazione
della legge federale sui brevetti d’invenzione [“(…) per avere (…) utilizzato
illecitamente un’invenzione brevettata, acquistando dalla società __________ di
__________ (__________) 144 flaconcini diffusori contraffatti di profumo,
importandoli in Svizzera ed mettendoli in circolazione, trattandosi di copie
servili di diffusori di profumo “__________” protetti da brevetti regolarmente
registrati dei quali è titolare __________ e licenziataria esclusiva la società
__________ SA (…)”] e violazione della legge federale contro la concorrenza
sleale [“(…) per avere (…) agito in modo ingannevole, influendo
intenzionalmente sui rapporti tra concorrenti immettendo sul mercato 144
flaconcini di profumo il cui design è del tutto similare ai diffusori “__________”,
protetti da brevetti regolarmente registrati dei quali è titolare __________ e
licenziataria esclusiva la società __________ SA, generando così confusione nel
mercato, rendendosi colpevole di concorrenza sleale (…)”];
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere
(CHF 90.--/aliquota), corrispondenti a CHF 1'800.--, pena sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento
di tassa di giustizia e spese;
che
con scritto 6/7.11.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 14.5.2008 il presidente della Pretura penale ha prosciolto IS 1
dall’accusa di contraffazione di merci, dichiarandolo, nel contempo, autore
colpevole di violazione della legge federale sui brevetti d’invenzione e di violazione
della legge federale contro la concorrenza sleale (sentenza 14.5.2008, inc. __________);
che
IS 1, in data 24.6.2008, ha interposto ricorso per cassazione contro la
predetta decisione;
che
con sentenza 16.9.2009 la Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto
il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando gli atti ad un nuovo
giudice della Pretura penale per nuovo giudizio (sentenza 16.9.2009, inc. __________);
che
con sentenza 27.4.2010 il giudice della pretura penale Damiano Stefani ha prosciolto
IS 1 dall’accusa di contraffazione di merci, violazione della legge federale
sui brevetti d’invenzione e di violazione della legge federale contro la
concorrenza sleale (sentenza 27.4.2010, inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 10'254.80, oltre interessi, per spese
legali, e CHF 1'000.-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008,
disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
IS 1 postula la rifusione delle tre note professionali del suo patrocinatore di
fiducia, avv. PR 1 (doc. D, E, F), per un importo complessivo di CHF 10'254.80
[di cui CHF 9’437.45 (pari a 37 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora) di onorario,
CHF 836.55 di spese, CHF 724.30 di IVA e dedotti CHF 743.50 di “ripetibili
ricevuti l’11.11.2009 (già dedotta IVA)” (doc. E)], oltre interessi;
che
la tariffa oraria è conforme ai principi suesposti;
che l’avv. PR 1 ha assunto il
mandato il 6.11.2007, dopo l’emanazione del decreto d’accusa (25.10.2007) ed ha
sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo e nel
dibattimento (14.5.2008), nel ricorso in cassazione e nella preparazione del
secondo processo e nel secondo dibattimento (27.4.2010);
che l’istante afferma che la
sua difesa “(…) ha richiesto svariate prestazioni da parte [del suo
legale] (…). Dapprima, nell’ambito del primo processo la presa di conoscenza
dell’intero incarto ha reso tra l’altro necessario anche un approfondimento di
non semplici questioni di diritto, in particolare in materia di contraffazione
Fatti
di merci, protezione dei brevetti e concorrenza sleale (…)” (istanza
7/9.7.2010, p. 3);
che effettivamente il caso presentava alcune difficoltà in fatto ed in
diritto dovute alla complessità della tematica;
che tuttavia il dispendio orario in
merito alla stesura del ricorso per cassazione (pari a 12 ore) ed in merito
alla preparazione del secondo processo presso la Pretura penale (pari a 4 ore) appaiono
eccessivi posto come il legale
ben conosceva la fattispecie oggetto di ricorso ed alla base del secondo
dibattimento [ed avesse a suo tempo dedicato già 300 minuti per la preparazione
del primo dibattimento davanti alla Pretura penale (doc. D)];
che tutto ciò considerato
viene quindi riconosciuto un onorario pari a 29 ore e 45 minuti a CHF
250.--/ora, per complessivi CHF 7’437.50, dedotto a 360 minuti (pari a 6 ore)
l’onorario per la stesura del ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale e a 120 minuti (pari a 2 ore) quello inerente alla preparazione al
dibattimento del 27.4.2010, per il resto ammesso come esposto;
che
le spese sono ammesse in CHF 836.55 (come esposte);
che
l’IVA ammonta a CHF 628.80;
che
la Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza 16.9.2009 ha riconosciuto
a IS 1 CHF 800.-- a titolo di ripetibili (inc. __________);
che pertanto a IS 1 è rifuso, a titolo
di oneri legali, l’importo di CHF 8’102.85;
Considerandi
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 8.7.2010 della presente istanza;
che
protesta le ripetibili di questa sede nella misura di CHF 1'000.--;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –
va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed
IVA;
che
all’istante – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo
complessivo di CHF 8’602.85, di cui CHF 8’102.85, oltre interessi, per spese legali e CHF 500.--
per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 700.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in
ragione di CHF 150.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
alla sentenza 27.4.2010 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 8’602.85, oltre interessi del 5% su CHF 8’102.85 dall’8.7.2010.
2.La
tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
700.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF
150.-- (centocinquanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del
valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.
1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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