60.2010.228
Istanza di ispezione degli atti
30 luglio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.228
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.228
Lugano
30 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/14.7.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’elenco dei
procedimenti penali pendenti e conclusi a carico di PI 2 e PI 3;
ritenuto che l’istanza si fonda su di un
verbale redatto in occasione di un incontro avvenuto avanti la Commissione
istante in data 6.7.2010, la cui copia questa Camera ha richiesto con scritto
15.7.2010 ed ha ricevuto in data 19.7.2010;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.La Commissione istante si sta occupando della situazione dei piccoli
__________ e __________; in tale contesto, ha chiesto ed ottenuto dai genitori
l’autorizzazione a richiedere informazioni al Ministero pubblico riguardo a
procedimenti penali pendenti o conclusi a loro carico.
2.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i
presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1
istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore
l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente
spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente,
giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela
dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare
le loro relazioni personali con i genitori. Inoltre le due persone interessate
(genitori) hanno formalmente autorizzato la Commissione ad acquisire le informazioni richieste.
4.L’istanza è accolta. La Commissione istante può
direttamente richiedere le informazioni auspicate al Ministero pubblico, che le
può fornire, con copia degli atti importanti e significativi.
5.Considerata la particolarità del caso, si rinuncia
alla riscossione della tassa di giustizia e della spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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