60.2010.229
Istanza di ispezione degli atti
30 luglio 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2010.229
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.229
Lugano
30 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8.6/13.7.
2010 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere
informazioni riguardanti un decreto d’accusa risalente al 2001 emesso a
carico di un naturalizzando;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa in data 13.7.2010 a
questa Camera;
ritenuto che per l’esame del caso questa
Camera ha richiesto al Municipio istante copia dell’estratto del casellario
giudiziale e copia del formulario menzionato nell’istanza;
preso atto dello scritto 16/19.7.2010,
mediante il quale il Municipio ha trasmesso i documenti richiesti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Con l’istanza qui in esame, in relazione ad una richiesta
di naturalizzazione pendente presso la Commissione delle petizioni, il
Municipio chiede di avere accesso agli atti/informazioni relativi ad un decreto
d’accusa risalente al 2001. Detta informazione non figura sul casellario
giudiziale del naturalizzante, ma unicamente dal formulario 4, in base alle informazioni di polizia.
2.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
3.Con la modifica del Codice penale svizzero, entrata in
vigore l’1.1.2007, il titolo quinto relativo al casellario giudiziale (art. 359
ss. vCP) è stato sostituito dal titolo sesto (art. 365 - 371 CP).
L’art.
365 CP – che sostituisce l’art. 359 vCP – prevede che l’Ufficio federale di giustizia
gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1 CP),
un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e
le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con
procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità
degni di particolare protezione (cpv. 1 frase 1).
Il contenuto dell’estratto del casellario
giudiziale è sancito dall’art. 366 CP, secondo cui nel casellario sono
registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli
Svizzeri condannati all’estero (cpv. 1); nel casellario si iscrivono le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata
pronunciata una pena o una misura, le condanne per contravvenzioni al CP o ad
altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale, le
comunicazioni provenienti dall’estero circa condanne pronunciate all’estero e
sottoposte all’obbligo dell’iscrizione secondo il CP e i fatti che rendono
necessaria la modifica di iscrizioni esistenti (cpv. 2 lit. a - d CP); le
condanne di minori sono iscritte soltanto se è stata pronunciata una privazione
della libertà (art. 25 DPMin), oppure se è stato ordinato il collocamento in un
istituto chiuso (art. 15 cpv. 2 DPMin) (cpv. 3 lit. a e lit. b CP).
Nel
casellario sono registrate anche le persone contro le quali è pendente in Svizzera
un procedimento penale per crimini o delitti (art. 366 cpv. 4 CP) (cfr., nel
dettaglio, BSK Strafrecht II –
P. GRUBER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 366 CP).
Si
distinguono, in sostanza, due categorie principali di dati: da una parte i dati
riguardanti le sentenze di condanna, e d’altra parte, i dati che si riferiscono
a procedimenti penali pendenti (BSK
Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., n. 2 ad art. 365 CP).
Secondo
l’art. 365 cpv. 2 frase 2 questi dati vengono trattati separatamente, anche poiché il diritto al
loro accesso sono regolati differentemente (cfr. art. 367 cpv. 4 CP, secondo
cui i dati personali concernenti richieste di estratti del casellario
giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere
trattati soltanto dalle autorità di cui al cpv. 2 lit. a - e). Mediante questa
distinzione non vi sono più disguidi tra la presenza di un sospetto di reato e
la sentenza di condanna (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., n. 3 ad art.
365 CP).
Il casellario ha, tra l’altro, lo scopo di
assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento della procedura di
naturalizzazione (art. 365 cpv. 2 lit. g CP).
L’art.
80 vCP (cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale) è stato
sostituito dall’art. 369 CP (eliminazione dell’iscrizione). Questa disposizione
tiene conto, da un lato, dell’interesse dello Stato a perseguire gli autori dei
reati, d’altro canto, dell’interesse di questi autori ad ottenere una
riabilitazione completa.
Fatti
I
termini previsti nei capoversi 1-6 dell’art. 369 CP si basano sull’art. 80 vCP
e tengono conto in particolare del progetto di automatizzazione del casellario
giudiziale [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del
Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione
della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto
penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846].
4.L’art. 369 cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le
iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale non devono più poter essere ricostruite.
La sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato.
Il
diritto vigente, rispetto al diritto previgente, non fa più alcuna distinzione
tra cancellazione ("Löschung") ed eliminazione ("Ent-fernung") delle iscrizioni nel casellario giudiziale: ora
esiste soltanto l’eliminazione nel senso di un’eliminazione fisica dei dati dal
casellario giudiziale, assumendo in tal modo carattere assoluto. L’eliminazione
avviene d’ufficio dopo la scadenza del termine.
L’iscrizione, dopo essere stata eliminata
dal casellario giudiziale, non può più essere ricostruita, e la sentenza, così
come anche lo/gli stesso/i reato/i, non possono più essere opposti alla persona
interessata, nel senso di un divieto di utilizzazione (StGB PK – TRECHSEL /
LIEBER, Zurigo / S. Gallo 2008, n. 1 e n. 6 ad art. 369 CP). Questo divieto
vale per tutte le autorità, non soltanto per quelle penali (BSK Strafrecht II –
P. GRUBER, op. cit., n. 8 ad art. 369 CP).
Ne discende che i fatti commessi non hanno
più alcuna conseguenza giuridica e l’autore del reato è totalmente riabilitato.
Nell’ambito
delle relazioni private l’autore ha il diritto di dichiarare di essere incensurato
Considerandi
dal momento in cui l’estratto del casellario giudiziale che lo riguarda non presenta
più alcuna iscrizione [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione
della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto
penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847]. I dati del casellario
giudiziale non devono essere archiviati (art. 369 cpv. 8 CP; StGB PK – TRECHSEL
/ LIEBER, op. cit., n. 7 ad art. 369 CP).
5.
Riassumendo, nell’ambito della valutazione di una
domanda di naturalizzazione, il Comune ha, di principio, il diritto di richiedere
l’estratto del casellario giudiziale riguardante il/i cittadino/i straniero/i interessato/i,
che contiene i dati previsti dall’art. 366 CP.
Il Comune ha inoltre il diritto di essere
informato su eventuali procedimenti penali pendenti a carico del/i cittadino/i
straniero/i interessato/i, compatibilmente con le esigenze istruttorie, presentando
un’istanza a questa Camera, in cui deve indicare nel dettaglio i motivi alla
base della sua richiesta e l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art.
27.
CPP.
Nell’ipotesi
in cui la persona interessata dovesse essere incensurata, il Comune non ha
alcun diritto di sapere se in precedenza a carico di quest’ultima fosse stato
aperto un procedimento penale rispettivamente per quale/i reato/i fosse stata
eventualmente condannata, e ciò nel rispetto del divieto di utilizzazione, non
avendo più eventuali fatti/reati commessi alcuna conseguenza giuridica ed essendo
stato l’autore completamente riabilitato.
6.
Ne discende che la richiesta del Comune istante di
ottenere altri ragguagli riguardo ad un procedimento penale non più menzionato
nell’estratto del casellario giudiziale per uno straniero che ha presentato la
domanda di naturalizzazione non può essere accolta. Va rilevato che il Comune,
oltre all’estratto del casellario giudiziale riguardante questa persona, ha
ottenuto informazioni che non figurano più sull’estratto (essendo state
eliminate), e che il Comando di polizia non avrebbe dovuto fornirgli in base
alle decisioni 17.1.2005 (inc. __________) e 29.4.2009 (inc. CRP __________) di
questa Camera (__________in copia) e all’art. 369 cpv. 7 CP.
7.
L’istanza è respinta. La qualità della parte istante
giustifica di prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, art. 365 ss. CP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro il presente giudizio è dato ricorso
in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale
entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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