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Decisione

60.2010.229

Istanza di ispezione degli atti

30 luglio 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini previsti nei capoversi 1-6 dell’art. 369 CP si basano sull’art. 80 vCP

e tengono conto in particolare del progetto di automatizzazione del casellario

giudiziale [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del

Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione

della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto

penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846].

4.L’art. 369 cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le

iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale non devono più poter essere ricostruite.

La sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato.

Il

diritto vigente, rispetto al diritto previgente, non fa più alcuna distinzione

tra cancellazione ("Löschung") ed eliminazione ("Ent-fernung") delle iscrizioni nel casellario giudiziale: ora

esiste soltanto l’eliminazione nel senso di un’eliminazione fisica dei dati dal

casellario giudiziale, assumendo in tal modo carattere assoluto. L’eliminazione

avviene d’ufficio dopo la scadenza del termine.

L’iscrizione, dopo essere stata eliminata

dal casellario giudiziale, non può più essere ricostruita, e la sentenza, così

come anche lo/gli stesso/i reato/i, non possono più essere opposti alla persona

interessata, nel senso di un divieto di utilizzazione (StGB PK – TRECHSEL /

LIEBER, Zurigo / S. Gallo 2008, n. 1 e n. 6 ad art. 369 CP). Questo divieto

vale per tutte le autorità, non soltanto per quelle penali (BSK Strafrecht II –

P. GRUBER, op. cit., n. 8 ad art. 369 CP).

Ne discende che i fatti commessi non hanno

più alcuna conseguenza giuridica e l’autore del reato è totalmente riabilitato.

Nell’ambito

delle relazioni private l’autore ha il diritto di dichiarare di essere incensurato

Considerandi

dal momento in cui l’estratto del casellario giudiziale che lo riguarda non presenta

più alcuna iscrizione [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione

della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto

penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847]. I dati del casellario

giudiziale non devono essere archiviati (art. 369 cpv. 8 CP; StGB PK – TRECHSEL

/ LIEBER, op. cit., n. 7 ad art. 369 CP).

5.

Riassumendo, nell’ambito della valutazione di una

domanda di naturalizzazione, il Comune ha, di principio, il diritto di richiedere

l’estratto del casellario giudiziale riguardante il/i cittadino/i straniero/i interessato/i,

che contiene i dati previsti dall’art. 366 CP.

Il Comune ha inoltre il diritto di essere

informato su eventuali procedimenti penali pendenti a carico del/i cittadino/i

straniero/i interessato/i, compatibilmente con le esigenze istruttorie, presentando

un’istanza a questa Camera, in cui deve indicare nel dettaglio i motivi alla

base della sua richiesta e l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art.

27.

CPP.

Nell’ipotesi

in cui la persona interessata dovesse essere incensurata, il Comune non ha

alcun diritto di sapere se in precedenza a carico di quest’ultima fosse stato

aperto un procedimento penale rispettivamente per quale/i reato/i fosse stata

eventualmente condannata, e ciò nel rispetto del divieto di utilizzazione, non

avendo più eventuali fatti/reati commessi alcuna conseguenza giuridica ed essendo

stato l’autore completamente riabilitato.

6.

Ne discende che la richiesta del Comune istante di

ottenere altri ragguagli riguardo ad un procedimento penale non più menzionato

nell’estratto del casellario giudiziale per uno straniero che ha presentato la

domanda di naturalizzazione non può essere accolta. Va rilevato che il Comune,

oltre all’estratto del casellario giudiziale riguardante questa persona, ha

ottenuto informazioni che non figurano più sull’estratto (essendo state

eliminate), e che il Comando di polizia non avrebbe dovuto fornirgli in base

alle decisioni 17.1.2005 (inc. __________) e 29.4.2009 (inc. CRP __________) di

questa Camera (__________in copia) e all’art. 369 cpv. 7 CP.

7.

L’istanza è respinta. La qualità della parte istante

giustifica di prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, art. 365 ss. CP ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e

spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro il presente giudizio è dato ricorso

in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale

entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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