60.2010.230
Istanza di ispezione degli atti
30 luglio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.230
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.230
Lugano
30 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.613.7.2010
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti relativi
a due infrazioni contenute in un decreto d’accusa a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata
al Ministero pubblico in data 22.6.2010, e dallo stesso trasmessa per evasione
a questa Camera in data 13.7.2010;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Con decreto d’accusa del 7.2.2010 (__________cresciuto
in giudicato, IS 1 è stato condannato tra l’altro per grave infrazione alle
norme sulla circolazione ed elusione di provvedimenti per accertare
l’incapacità alla guida in relazione ad un incidente del 27.12.2006.
2.Con la presente istanza IS 1 chiede di ricevere gli
atti relativi alle due surriferite imputazioni.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico
legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche
alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è
terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i
successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5.In concreto è pacifico l’interesse dell’istante,
considerato anche che non risulta ci sia stato un deposito atti prima
dell’emanazione del decreto d'accusa, e ritenute le probabili conseguenze di
tipo amministrativo cui l’istante è confrontato.
6.L’istanza è accolta. Copia del rapporto di
constatazione del 22.1.2007 e del controllo tecnico del veicolo del 25.1.2007 saranno
allegati alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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