60.2010.231
Istanza di ispezione degli atti
6 settembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2010.231
Data decisione, Autorità:
06.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.231
Lugano
6 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.6.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia degli incarti relativi
ad un docente;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 14/15.7.2010, unitamente ad uno scritto accompagnatorio e a
diversi incarti;
richiamato lo scritto 21/23.7.2010 del
procuratore generale mediante il quale comunica di non avere particolari
osservazioni e si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 6/9.8.2010 di PI
1 mediante le quali espone la sua situazione, contestando, in sostanza, i
motivi a fondamento della richiesta del Dipartimento istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Con scritto 31.5.2010, il IS 1 ha chiesto al Ministero pubblico di essere messo a conoscenza di eventuali sanzioni penali per violazione
del codice penale o di altre leggi federali a carico di PI 1, docente a carico
del quale è stato aperto un procedimento amministrativo. A seguito di una
richiesta di precisazione da parte del Ministero pubblico, con scritto
16.6.2010, il IS 1 ha ribadito l’apertura di un procedimento amministrativo a
carico di PI 1. Per questa ragione chiede di poter avere accesso a tutte le
informazioni che possano influire sullo svolgimento della sua professione. In
particolare chiede informazioni su eventuali violazioni della LStup, di cui sarebbe
venuto a conoscenza da “…voci e informazioni...”. Per questo motivo
chiede di poter avere accesso a tutti gli incarti penali, anche tuttora aperti
o che sono sfociati in decisioni di non luogo a procedere.
Considerandi
2.
Il Ministero pubblico ha trasmesso la richiesta per
conoscenza a questa Camera, con scritto accompagnatorio, trasmettendo determinati
incarti, e rimettendosi per il resto alla decisione di questa Camera.
3.
PI 1 sostanzialmente si oppone alla richiesta, esponendo
la propria situazione e sostenendo di essere oggetto di ritorsioni sul posto di
lavoro, per essere assurto a portavoce di malumori esistenti tra colleghi
rispetto alla direzione della scuola in cui è attivo.
4.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5.
Nel presente caso, esaminate per un verso le richieste
del IS 1, e per altro verso gli incarti trasmessi dal Ministero pubblico, e
soppesati i divergenti interessi tra istante e resistente, si può ammettere la
richiesta solo parzialmente.
Occorre
infatti anzitutto sottolineare che il IS 1 non indica i motivi che hanno
condotto all’apertura, a carico di PI 1, di una procedura amministrativa in
relazione alla quale chiede l’accesso completo agli atti penali.
Occorre
inoltre sottolineare che la richiesta deriva “…da voci e da informazioni…”
non meglio precisate.
Occorre
infine ritenere che la legittima preoccupazione relativa ad eventuali violazioni
della LStup non trova alcun positivo riscontro in sentenze di condanna a carico
di PI 1, nei limiti delle informazioni possibili in base alle norme sul
casellario giudiziario.
Due
procedimenti a carico di PI 1 per contravvenzioni alla LStup si sono conclusi
con altrettante sentenze di assoluzione da parte della Pretura penale.
A carico di PI 1 esistono due decisioni di
condanna, mediante decreto d’accusa (per sviamento della giustizia e per
violazione grave alle norme sulla circolazione stradale), che, in base allo
scritto 14.7.2010 del Ministero pubblico, sono già conosciute dal IS 1.
6.
In queste circostanze si deve concludere che non è
dato un interesse giuridico legittimo adeguato e sufficiente per consentire un
indiscriminato accesso ad incarti penali non direttamente connessi con la (non meglio
precisata) inchiesta amministrativa, relativi a procedimenti conclusisi con
assoluzioni o non luoghi a procedere.
7.
L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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