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Decisione

60.2010.231

Istanza di ispezione degli atti

6 settembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.231

Data decisione, Autorità:

06.09.2010, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.231

Lugano

6 settembre

2010/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano

Ranzanici, esclusosi)

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16.6.2010

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere copia degli incarti relativi

ad un docente;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa

Camera in data 14/15.7.2010, unitamente ad uno scritto accompagnatorio e a

diversi incarti;

richiamato lo scritto 21/23.7.2010 del

procuratore generale mediante il quale comunica di non avere particolari

osservazioni e si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 6/9.8.2010 di PI

1 mediante le quali espone la sua situazione, contestando, in sostanza, i

motivi a fondamento della richiesta del Dipartimento istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Con scritto 31.5.2010, il IS 1 ha chiesto al Ministero pubblico di essere messo a conoscenza di eventuali sanzioni penali per violazione

del codice penale o di altre leggi federali a carico di PI 1, docente a carico

del quale è stato aperto un procedimento amministrativo. A seguito di una

richiesta di precisazione da parte del Ministero pubblico, con scritto

16.6.2010, il IS 1 ha ribadito l’apertura di un procedimento amministrativo a

carico di PI 1. Per questa ragione chiede di poter avere accesso a tutte le

informazioni che possano influire sullo svolgimento della sua professione. In

particolare chiede informazioni su eventuali violazioni della LStup, di cui sarebbe

venuto a conoscenza da “…voci e informazioni...”. Per questo motivo

chiede di poter avere accesso a tutti gli incarti penali, anche tuttora aperti

o che sono sfociati in decisioni di non luogo a procedere.

Considerandi

2.

Il Ministero pubblico ha trasmesso la richiesta per

conoscenza a questa Camera, con scritto accompagnatorio, trasmettendo determinati

incarti, e rimettendosi per il resto alla decisione di questa Camera.

3.

PI 1 sostanzialmente si oppone alla richiesta, esponendo

la propria situazione e sostenendo di essere oggetto di ritorsioni sul posto di

lavoro, per essere assurto a portavoce di malumori esistenti tra colleghi

rispetto alla direzione della scuola in cui è attivo.

4.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha

precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

5.

Nel presente caso, esaminate per un verso le richieste

del IS 1, e per altro verso gli incarti trasmessi dal Ministero pubblico, e

soppesati i divergenti interessi tra istante e resistente, si può ammettere la

richiesta solo parzialmente.

Occorre

infatti anzitutto sottolineare che il IS 1 non indica i motivi che hanno

condotto all’apertura, a carico di PI 1, di una procedura amministrativa in

relazione alla quale chiede l’accesso completo agli atti penali.

Occorre

inoltre sottolineare che la richiesta deriva “…da voci e da informazioni…”

non meglio precisate.

Occorre

infine ritenere che la legittima preoccupazione relativa ad eventuali violazioni

della LStup non trova alcun positivo riscontro in sentenze di condanna a carico

di PI 1, nei limiti delle informazioni possibili in base alle norme sul

casellario giudiziario.

Due

procedimenti a carico di PI 1 per contravvenzioni alla LStup si sono conclusi

con altrettante sentenze di assoluzione da parte della Pretura penale.

A carico di PI 1 esistono due decisioni di

condanna, mediante decreto d’accusa (per sviamento della giustizia e per

violazione grave alle norme sulla circolazione stradale), che, in base allo

scritto 14.7.2010 del Ministero pubblico, sono già conosciute dal IS 1.

6.

In queste circostanze si deve concludere che non è

dato un interesse giuridico legittimo adeguato e sufficiente per consentire un

indiscriminato accesso ad incarti penali non direttamente connessi con la (non meglio

precisata) inchiesta amministrativa, relativi a procedimenti conclusisi con

assoluzioni o non luoghi a procedere.

7.

L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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