60.2010.249
Istanza di ispezione degli atti
27 agosto 2010Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.249
Data decisione, Autorità:
27.08.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.249
Lugano
27 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.7./3.8.2010
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
compulsare gli atti di un incarto penale, tutt’ora pendente presso il
Ministero pubblico, relativo, fra gli altri, a PI 1, che ha presentato una
richiesta di prestazioni assistenziali;
richiamate le osservazioni 6.8.2010 del
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna con le quali ha dichiarato di ritenere
la richiesta “(…) giustificata e che l’Ufficio debba quindi poter esaminare
l’incarto in questione (…)”;
ritenuto lo scritto 10/12.8.2010 di PI 1
con cui, in sostanza, si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
Il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di, fra gli altri, PI 1 per
le ipotesi di reato di correità, sub. complicità, in ripetuta truffa per
mestiere, sub. semplice, consumata e mancata, nonché correità, sub complicità,
in ripetuta falsità in documenti e ripetuto riciclaggio di denaro, in relazione
alla messa a pegno di polizze assicurative false ai fini dell'ottenimento di
linee di credito bancarie, rispettivamente all'utilizzo dei fondi così ottenuti
(cfr. inc. MP __________).
Con sentenza 19.4.2010 questa
Camera ha autorizzato l’IS 1 ad accedere all’incarto penale MP __________
presso il Ministero pubblico (inc. CRP __________).
Nel frattempo il Ministero
pubblico ha aperto un ulteriore procedimento penale contro fra gli altri, , per
bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, e diminuzione dell’attivo in
danno dei creditori, in merito alla proprietà di un appartamento a __________ (cfr.
inc. MP __________).
2.
Con la presente
istanza l'IS 1 chiede di poter compulsare quest’ultimo incarto penale allo
scopo di esaminare debitamente la situazione economica di PI 1 (beneficiaria di
prestazioni assistenziali dal mese di novembre 2009 fino a giugno 2010 per un
importo complessivo pari a CHF 10'218.25): “(…) nel calcolo del diritto alle
prestazioni non è stato computato alcun reddito né alcuna sostanza, sulla base
delle informazioni in nostro possesso. Se dal nuovo procedimento penale dovessero
risultare redditi a favore della signora derivanti dalla proprietà pocanzi citata
come un’eventuale quota parte dell’abitazione, vi preghiamo di autorizzarci
alla visione degli atti al fine di permetterci di ricalcolare il diritto alle
prestazioni assistenziali (…)” (cfr. istanza 29.7./3.8.2010).
Come esposto in entrata, PI 1
si oppone, in sostanza, alla suddetta richiesta affermando di non aver “(…)
mai avuto e non ho redditi derivanti dalla proprietà in cui sarei entrata in
possesso di una piccola quota solo in caso di decesso di mia madre (…) che ne è
la proprietaria e che l’ha acquistata. La casa non è mia e io non ho nessun sostentamento
derivante dalla casa di mia madre dove sono solo un’ospite in una camera (…)”
(scritto 10/12.8.2010).
Dal canto suo il procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna, come già sopraindicato, non si oppone alla
richiesta ritenendola peraltro “giustificata” (scritto 6.8.2010).
3.
L’art. 27 CPP in
vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP,
con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.
Nella fattispecie
in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta
e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerati la Laps, gli art. 1 ss., 59 ss. e in particolare l’art. 67 della Legge sull’assistenza sociale
dell’8.3.1971 (RL 6.4.11.1) (di seguito Las), l’art. 1 e l’art. 2 lit. a del
Regolamento sull’assistenza sociale del 18.2.2003 (RL 6.4.11.1.1.) – si deve
ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27
CPP, poiché alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________
potrebbero essere senz’altro utili all’Ufficio istante per accertare l’effettiva
situazione finanziaria di PI 1.
Circa l’opposizione sollevata
da quest'ultima va ricordato che nell’ambito di una domanda di prestazioni
assistenziali il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli
organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni
personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e
permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione
(art. 67 cpv. 1 Las). A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni autorità,
ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale (art. 67 cpv. 2 Las).
Questa Camera autorizza
dunque un rappresentante dell'Ufficio istante ad accedere all'incarto penale MP
__________ presso il Ministero pubblico limitatamente agli atti istruttori concernenti
e utili a constatare la situazione patrimoniale di PI 1. Sarà il procuratore
pubblico a decidere in merito.
Il rappresentante è, se
necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti sopraindicati.
5.
L'istanza è accolta
ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese, in considerazione della natura dell'istante, della Laps e della Las.
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2.Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
Considerandi
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster