60.2010.250
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Esclusione del risarcimento
24 novembre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2010.250
Data decisione, Autorità:
24.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Esclusione del risarcimento
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.250
Lugano
24 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.8.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo
a procedere interno 17.7.2007 emanato dal procuratore pubblico Arturo
Garzoni (NLP __________), comunicato il 24.2.2010, un’indennità per ingiusto
procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 17/19.8.2010 della
Divisione della giustizia, in cui si rimette alle osservazioni presentate dal
Ministero pubblico e 1°/2.9.2010 del procuratore pubblico, con cui, in
sostanza, si rimette al giudizio di questa Camera;
preso atto che, su richiesta 9.8.2010 di
questa Camera, il 23/24.8.2010 IS 1 ha informato che le spese di patrocinio non
erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che l’8.6.1995 IS 1 si è
presentata negli uffici del Commissariato di __________ per autoaccusarsi dei
reati di truffa e falsità in documenti in relazione alla sua attività di
segretaria presso la società __________ di __________, di cui titolare era __________,
broker assicurativo (AI 3, inc. MP __________);
che l’inchiesta penale aperta
anche nei confronti di __________ ha in particolare evidenziato come quest’ultimo,
nell’attività svolta tra il 1993 e giugno 1995 (ma poi anche in seguito), ha
ripetutamente ingannato (rispettivamente tentato di ingannare) con astuzia
almeno tredici compagnie d’assicurazione: __________ sottoponeva alle varie
compagnie di assicurazione proposte di contratti d’assicurazione sulla vita
sottoscritte fittiziamente per accettazione da prestanomi o da persone fittizie,
con l’intento di incassare la percentuale di ca. 3% del valore della polizza
(provvigione) dovuta dall’assicuratore, tutto ciò sottacendo tuttavia il fatto
che i potenziali clienti sottoscrittori erano in realtà prestanomi o persone
fittizie, incassando indebitamente così provvigioni per circa CHF 750'000.-- dovute
dall’assicurazione al broker dopo il pagamento della prima rata dei premi (cfr.
decreto d’abbandono 17.7.2007, ABB __________, AI 242);
che a seguito del decesso di __________,
avvenuto il 6.6.2007, il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento
penale nei suoi confronti (cfr. decreto d’abbandono 17.7.2007, ABB __________,
AI 242);
che
lo stesso giorno il magistrato inquirente ha emanato, nei confronti di IS 1, un
decreto di non luogo a procedere interno intimato all’incarto [benché
dagli atti sembrerebbe che nei suoi confronti fosse già stata promossa l’accusa
per falsità in documenti ripetuta e correità, subordinatamente complicità, in
truffa (cfr. verbale di interrogatorio 23.6.1995, AI A.7)] per intervenuta
prescrizione (decreto di non luogo a procedere 17.7.2007, NLP __________, AI
243);
che
con scritto 22/23.2.2010 l’avv. PR 1, patrocinatore di IS 1, ha chiesto al procuratore pubblico “(…) considerato come debba ritenersi prescritta la
procedura citata a margine, le sarei grato se avesse a procedere come di legge
(…)” (scritto 22/23.2.2010, AI 244);
che
con scritto 24.2.2010 il procuratore pubblico ha comunicato al patrocinatore
che il procedimento penale sopraindicato era stato archiviato per intervenuta
prescrizione (scritto 24.2.2010, AI 245);
che
se il procuratore pubblico, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni
preliminari, non trova motivi sufficienti per promuovere l’accusa, notifica
alla parte civile, alla parte lesa, al denunciato rispettivamente al querelato,
che non fa luogo al procedimento (art. 184 cpv. 2 / 185 CPP);
che
se, dopo compiuta l’istruzione, il procuratore pubblico non ritiene di
presentare l’atto o il decreto di accusa, egli pronuncia l’abbandono del
procedimento e notifica il decreto all’accusato, al difensore e alla parte
civile (art. 214 cpv. 1 / 215 CPP);
che
questa Camera, nella decisione 10.11.1998, ha considerato – con riferimento ad
un decreto di non luogo a procedere – che “la decisione di abbandono interno
del (…) non costituisce una decisione finale di merito, ossia un decreto di non
luogo a procedere, poiché non rispetta le condizioni poste dagli art. 184 e 185
CPP e non é neppure impugnabile a questa Camera. L'abbandono interno, che non
viene intimato a nessuna delle parti interessate, é una semplice decisione di
sospensione del procedimento penale, decisa dal magistrato inquirente per ragioni
di opportunità. Di conseguenza, il procedimento penale può essere ripreso in
qualsiasi momento, se richiesto dal querelante, senza necessità che questa
Camera ordini la riapertura delle informazioni preliminari” (decisione
10.11.1998 in re C.C., inc. 60.1998.249, parzialmente pubblicata in REP. 1998
n. 121; cfr. anche decisione 4.8.2004 in re S.C., inc. 60.2004.239);
che
quindi il decreto di non luogo a procedere interno emanato il 17.7.2007
non può espletare effetto di cosa giudicata;
che
tuttavia, per quanto qui interessa, si può prescindere dal pretendere l’emanazione
di una decisione ai sensi di legge, per i motivi che si diranno oltre;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP [dalla comunicazione 24.2.2010 (AI 245)] – IS 1 chiede, protestando
le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 4'352.-- per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
come detto, il procedimento aperto, tra l’altro, nei confronti di IS 1 è stato
abbandonato il 17.7.2007 per intervenuta prescrizione dell’azione penale (NLP __________);
che
questo motivo di proscioglimento non osta alla concessione di un’indennità per
ingiusto procedimento (decisione 3.10.2007 di questa Camera in re S.N., inc. __________;
cfr. anche decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002): la qui istante può pertanto,
di principio, invocare gli art. 317 ss. CPP;
che
l’indennità può tuttavia essere negata o ridotta nel caso di colpa grave
esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);
che
questa norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione
dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il
risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le
circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od
aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente
se l’accusato ha
determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione
oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI /
Fatti
K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debba
sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento
riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006 in re V.P.,
inc. __________; 13.1.2006 in re E.P., inc. __________; 14.3.2006 in re C.G.,
inc. __________; 10.7.2006 in re M.B., inc. __________; 28.6.2006 in re A.B.,
inc. __________; 24.7.2006 in re F.F., inc. __________);
che
il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da
causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III
113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità
che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono
certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del
22.7.2002);
che
il rifiuto o la riduzione dell’indennità
sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato
l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una
regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli
(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti
illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti
e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto
federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per
determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione
dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
anche il Codice di diritto processuale
penale prevede, all’art. 430, la possibilità di ridurre o rifiutare un
indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato
in modo illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha
ostacolato lo svolgimento [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p.
1232) indica che: “Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo
Considerandi
di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato”];
che
IS 1, presentatasi spontaneamente al Commissariato l’8.6.1995, ha dichiarato,
tra l’altro, che “(…) Per ogni persona, (…), si facevano circa dieci
assicurazioni, si trattava quindi di sottoscrivere le proposte, cioè di
firmarle. (…). Era chiaro che il prestanome pensava di dare il proprio nome per
una sola polizza. Quindi noi si doveva falsificare le firme di ognuno di
questi. A seconda del tipo di assicurazione e del capitale assicurato si facevano
più polizze (…). È capitato anche, (…), di dover falsificare la data di nascita
di alcuni proponenti. Questo per il fatto che le assicurazioni sulla vita fatte
a persone che superano i 35 anni, costano molto più care. (…). Ero solo io a
falsificare le firme. (…). Ho falsificato circa ottanta o cento firme per un
totale di una dozzina di clienti. Ho ‘taroccato’, quindi ho scritto una data di
nascita inferiore rispetto a quella reale, di cinque prestanomi (…)”
(verbale di interrogatorio 8.6.1995, p. 2 s., AI A. 1);
che
la stessa, interrogata il 23.6.1995, ha inoltre affermato che “(…) confermo
di avere falsificato circa un centinaio di firme degli assicurati nelle
proposte di assicurazione. In sostanza, negli ultimi due mesi, tutte le firme
le ho falsificate io. Ho anche indicato nelle proposte delle date di nascita
inferiori a quelle reali in cinque casi. Il motivo per il quale le firme di
queste persone venivano falsificate sta nel fatto che __________ non voleva che
esse si rendessero conto del numero di contratti che venivano stipulati a loro
nome. Infatti a questi prestanome veniva fatto credere che a loro nome veniva
fatto un solo contratto. (…). Mi rendevo però conto che falsificare le firme
era un’azione illegale (…)” (verbale di interrogatorio 23.6.1995, p. 2 s., AI
A. 7);
che,
in queste circostanze, si deve ritenere che IS 1 ha assunto comportamenti contrari in generale al diritto [inteso, in modo generale, come violazione
di qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (DTF 114 Ia 299)], in particolare
contrari alla buona fede negli affari ed illeciti ai sensi del diritto civile;
che
l’istante doveva peraltro immaginare che la sua condotta, come descritta nei
suoi verbali di audizione, in dispregio di chiare norme, era atta a provocare,
tra l’altro, anche l’apertura di un procedimento penale;
che
gli oneri dipendenti dal procedimento penale devono quindi essere sopportati da
IS 1 stessa, che li ha cagionati;
che
l’istanza deve di conseguenza essere respinta;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 200.--, sono poste a carico della qui istante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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