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Decisione

60.2010.250

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Esclusione del risarcimento

24 novembre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

che

lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debba

sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento

riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006 in re V.P.,

inc. __________; 13.1.2006 in re E.P., inc. __________; 14.3.2006 in re C.G.,

inc. __________; 10.7.2006 in re M.B., inc. __________; 28.6.2006 in re A.B.,

inc. __________; 24.7.2006 in re F.F., inc. __________);

che

il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da

causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III

113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità

che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono

certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del

22.7.2002);

che

il rifiuto o la riduzione dell’indennità

sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione

europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato

l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un

comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una

regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli

(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che

il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti

illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti

e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto

federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per

determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione

dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che

anche il Codice di diritto processuale

penale prevede, all’art. 430, la possibilità di ridurre o rifiutare un

indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato

in modo illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha

ostacolato lo svolgimento [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p.

1232) indica che: “Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo

Considerandi

di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato”];

che

IS 1, presentatasi spontaneamente al Commissariato l’8.6.1995, ha dichiarato,

tra l’altro, che “(…) Per ogni persona, (…), si facevano circa dieci

assicurazioni, si trattava quindi di sottoscrivere le proposte, cioè di

firmarle. (…). Era chiaro che il prestanome pensava di dare il proprio nome per

una sola polizza. Quindi noi si doveva falsificare le firme di ognuno di

questi. A seconda del tipo di assicurazione e del capitale assicurato si facevano

più polizze (…). È capitato anche, (…), di dover falsificare la data di nascita

di alcuni proponenti. Questo per il fatto che le assicurazioni sulla vita fatte

a persone che superano i 35 anni, costano molto più care. (…). Ero solo io a

falsificare le firme. (…). Ho falsificato circa ottanta o cento firme per un

totale di una dozzina di clienti. Ho ‘taroccato’, quindi ho scritto una data di

nascita inferiore rispetto a quella reale, di cinque prestanomi (…)”

(verbale di interrogatorio 8.6.1995, p. 2 s., AI A. 1);

che

la stessa, interrogata il 23.6.1995, ha inoltre affermato che “(…) confermo

di avere falsificato circa un centinaio di firme degli assicurati nelle

proposte di assicurazione. In sostanza, negli ultimi due mesi, tutte le firme

le ho falsificate io. Ho anche indicato nelle proposte delle date di nascita

inferiori a quelle reali in cinque casi. Il motivo per il quale le firme di

queste persone venivano falsificate sta nel fatto che __________ non voleva che

esse si rendessero conto del numero di contratti che venivano stipulati a loro

nome. Infatti a questi prestanome veniva fatto credere che a loro nome veniva

fatto un solo contratto. (…). Mi rendevo però conto che falsificare le firme

era un’azione illegale (…)” (verbale di interrogatorio 23.6.1995, p. 2 s., AI

A. 7);

che,

in queste circostanze, si deve ritenere che IS 1 ha assunto comportamenti contrari in generale al diritto [inteso, in modo generale, come violazione

di qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (DTF 114 Ia 299)], in particolare

contrari alla buona fede negli affari ed illeciti ai sensi del diritto civile;

che

l’istante doveva peraltro immaginare che la sua condotta, come descritta nei

suoi verbali di audizione, in dispregio di chiare norme, era atta a provocare,

tra l’altro, anche l’apertura di un procedimento penale;

che

gli oneri dipendenti dal procedimento penale devono quindi essere sopportati da

IS 1 stessa, che li ha cagionati;

che

l’istanza deve di conseguenza essere respinta;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 200.--, sono poste a carico della qui istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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