60.2010.258
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
6 dicembre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2010.258
Data decisione, Autorità:
06.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.258
Lugano
6 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/10.8.2010
presentata da
IS 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 27.7.2010 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per
ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 17/19.8.2010 della
Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni
che avrebbe presentato il Ministero pubblico –, 17/18.8.2010 del giudice della
Pretura penale e 17/18.8.2010 del sostituto procuratore pubblico Amos
Pagnamenta – che, entrambi, hanno comunicato di rinunciare a presentare
osservazioni rimettendosi al giudizio di questa Camera –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto d’accusa
16.10.2009 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla legge
federale sulle armi “(…) per avere (…), celando sulla sua persona un coltello
da cucina dalle dimensioni totali di 17 cm, di cui 8 cm di lama, detenuto per negligenza un oggetto pericoloso (…)”;
che ha proposto la condanna
di IS 1 alla multa di CHF 100.-- e al pagamento di tassa di giustizia e spese
(DA __________);
che in data 6.11.2009 IS 1 ha interposto opposizione al decreto sopraindicato;
che il 22.7.2010 l’accusato
ha presentato al giudice dell’istruzione e dell’arresto domanda di ammissione
al gratuito patrocinio (cfr. doc. B);
che
il 27.7.2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione (inc. __________);
che
con scritto 9.8.2010 IS 1 ha comunicato al giudice dell’istruzione e
dell’arresto di aver inoltrato in stessa data un’istanza di indennità a questa
Camera (cfr. sentenza GIAR 11.8.2010, inc. __________);
che
il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha dunque stralciato dai ruoli
l’istanza 22.7.2010 presentata da IS 1 (cfr. sentenza GIAR 11.8.2010, inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
2'157.81, oltre interessi, per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 2'157.81 [di cui CHF 1'589.40.-- di onorario (8
ore e 50 minuti a CHF 180.--/ora), CHF 416.-- di spese e CHF 152.41 di IVA
(doc. D, doc. C)], oltre interessi;
che
sia nella “parcella legale” (doc. C), che nella “distinta spese”
(doc. D) il patrocinatore dell’istante indica quale onorario “8.83 x
180.00/H già al 70%” (cfr. doc. C);
che
tuttavia in caso di proscioglimento l’accusato ha diritto al pieno risarcimento
delle spese legali e non unicamente all’onorario del suo patrocinatore
calcolato sulla base della tariffa oraria prevista in caso di assistenza
giudiziaria pari a CHF 180.-- così come previsto all’art. 4 cpv. 1 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (cfr. art. 6 cpv. 2 Lag);
che,
in ragione delle predette considerazioni, si giustifica pertanto riconoscere
CHF 250.--/ora;
che la fattispecie non presentava particolari
difficoltà di fatto e/o di diritto in capo sia alla preparazione del processo
sia al dibattimento stesso;
che
pertanto il dispendio orario esposto appare – per un avvocato con le dovute conoscenze
in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;
che
è eccessivo, segnatamente, quello inerente ai colloqui con il cliente [75
minuti], quello inerente allo scritto 19.7.2010 alla Pretura penale (di due
righe) [20 minuti], quello inerente alla domanda di ammissione al gratuito
patrocinio [120 minuti], quello inerente alla trasferta alla Pretura penale [120
minuti] e quello inerente alla preparazione del dibattimento [60 minuti];
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
Considerandi
che
ciò detto viene quindi riconosciuto un onorario pari a 6 ore e 20 minuti a CHF
250.
--/ora, per complessivi CHF 1'583.35, di cui 45 minuti inerenti ai colloqui
con il cliente, 95 minuti inerenti agli scritti al cliente, alla Pretura penale
ed al giudice dell’istruzione e dell’arresto, 60 minuti inerenti alla domanda
di ammissione al gratuito patrocinio, 45 minuti inerenti alla preparazione del
dibattimento, 90 minuti inerenti alla trasferta __________ e 45 minuti (come
esposto) inerenti al dibattimento;
che
le spese sono ammesse in CHF 384.--, ridotte quelle inerenti alla trasferta __________
di data 27.7.2010 a CHF 118.-- [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): __________
59.
km (secondo “l’indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona,
Lugano, Locarno emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia”)];
che
l’IVA ammonta a CHF 149.50;
che
al qui istante è rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF
2'116.85, oltre interessi dal 9.8.2010, come postulato;
che
protesta CHF 250.-- a titolo di ripetibili;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –
va pertanto ammesso un importo di CHF 250.--(come postulato), comprendente onorario,
spese ed IVA;
che
all’istante – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo
complessivo di CHF 2'366.85, di cui CHF 2'116.85, oltre interessi, per spese
legali e CHF 250.-- per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 200.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in
ragione di CHF 50.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
alla sentenza 27.7.2010 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'366.85, oltre interessi del 5% su CHF 2'116.85
dal 9.8.2010.
2.La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF
50.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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