60.2010.26
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali
30 luglio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2010.26
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.26
Lugano
30 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.1.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo
a procedere 4.12.2009 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (NLP __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 3/4.2.2010 della
Divisione della giustizia – che si è rimessa alle osservazioni che avrebbe presentato
il Ministero pubblico – e 12.2.2010 del magistrato inquirente – che si è
rimesso al giudizio di questa Camera –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 24.4.2009 / 5.6.2009 __________, amministratore unico di __________, __________,
ha denunciato __________, __________ e IS 1 – questi ultimi dipendenti della
predetta società quali ingegnere civile rispettivamente segretaria/contabile –
per titolo di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti;
che
con decisione 4.12.2009 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere
in capo al procedimento penale in difetto di seri indizi di colpevolezza (NLP __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'862.90,
oltre interessi, per spese legali (che ha dichiarato non essere coperte da assicurazioni
o da terzi);
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata
di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L.
MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo
a procedere (NLP __________);
che
nei confronti dell’istante non è quindi stata promossa l’accusa;
che,
nell’ambito delle informazioni preliminari, il 22.6.2009 il procuratore
pubblico ha ordinato la comparizione forzata di IS 1 per essere interrogata in
qualità di denunciata (AI 24), audizione svoltasi il giorno successivo per una
durata di oltre quattro ore (AI 28);
che
ha inoltre disposto la perquisizione della di lei abitazione e di ogni altro
vano e spazio a sua disposizione ed il sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti
che potessero avere importanza per l’istruzione del processo [“In particolare, tutta la documentazione sia
su supporto cartaceo (corrispondenza, ordini di pagamento o altro) che su supporto
informatico (computers, CD, penne USB, floppy discs) riconducibile alla __________,
nonché la documentazione bancaria di relazioni riconducibili alla denunciata
(estratti conto o altro) ed ogni altro documento sia su supporto cartaceo che
informatico utile all’inchiesta” (AI 23)], ordine concretizzatosi con il sequestro di, segnatamente,
un computer portatile, due telefoni e mappette con varia documentazione (AI
31);
che
con scritto 9/10.7.2009 il suo legale ha inviato al magistrato inquirente gli
atti inerenti il suo conto presso __________ (AI 44);
che,
infine, l’istante è stata interrogata il 22.9.2009 a confronto con __________,
che l’aveva sostituita presso __________ dopo le dimissioni inoltrate nel corso
del mese di marzo 2009, audizione della durata di oltre tre ore (AI 66);
che
Fatti
i predetti atti hanno senz’altro colpito in misura importante i di lei interessi,
con notevoli ripercussioni sulla sua situazione personale;
che
IS 1 va dunque ritenuta accusata a’ sensi dell’art. 317 CPP anche se nei suoi
confronti, formalmente, non è stata promossa l’accusa giusta l’art. 188 CPP;
che,
di principio, ha quindi diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;
che
la necessità della presenza di un difensore nasce quando gli interessi
dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà
di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono
necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della
libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad
art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che,
come si evince dal verbale di interrogatorio 23.6.2009, IS 1 è stata sentita “(…)
in qualità di denunciata per le ipotesi di reato di truffa, appropriazione
indebita, falsità in documenti, riciclaggio, ricettazione e ogni altro reato
che dovesse emergere” (p. 1, AI 28), reati ipotizzati come commessi quale
segretaria/contabile di __________;
che
detti reati – contro il patrimonio (art. 138, 146, 160 CP), inerenti la falsità
in atti (art. 251 CP) e contro l’amministrazione della giustizia (art. 305bis
CP), punibili con pene detentive anche fino a cinque anni – erano di non
semplice comprensione giuridica;
che
le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
Considerandi
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 4'862.90 [di cui CHF 4'516.70 di onorario (18 ore
e 4 min a CHF 250.--/ora) e CHF 346.20 di spese (doc. B/C)], oltre interessi;
che
la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che
il dispendio orario appare adeguato al caso ad eccezione di quello inerente la
prestazione “ricezione decreto non luogo e leggo” di data 11.12.2009 (60
min) [già esposta il 9.12.2009 – 15 min – come “ricezione decreto di non
luogo a procedere” (doc. C)], operazione che non viene quindi riconosciuta,
e di quello inerente la redazione dell’istanza di indennità (90 min), di tre pagine,
senza problematiche particolari, che viene ammesso in 45 min;
che
le spese sono approvate come esposte;
che
a IS 1 va quindi rifuso, a
titolo di spese legali, l’importo di CHF 4'761.65, di cui CHF 4'079.15 di
onorario (16 ore e 19 min a CHF 250.--/ora) [979 min], CHF 346.20 di spese e
CHF 336.30 di IVA (anche se non esplicitamente richiesta);
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione
in data 26.1.2010 della presente istanza;
che
le ripetibili, protestate, sono già state considerate nella nota professionale;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 850.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 50.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di non luogo a procedere 4.12.2009 emanato dal procuratore pubblico
Fiorenza Bergomi (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a
titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'761.65,
oltre interessi del 5% dal 26.1.2010.
2. La
tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.--,
sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 50.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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