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Decisione

60.2010.26

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali

30 luglio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i predetti atti hanno senz’altro colpito in misura importante i di lei interessi,

con notevoli ripercussioni sulla sua situazione personale;

che

IS 1 va dunque ritenuta accusata a’ sensi dell’art. 317 CPP anche se nei suoi

confronti, formalmente, non è stata promossa l’accusa giusta l’art. 188 CPP;

che,

di principio, ha quindi diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;

che

la necessità della presenza di un difensore nasce quando gli interessi

dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà

di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono

necessario un patrocinatore;

che

– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale

(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della

libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore

(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad

art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che,

come si evince dal verbale di interrogatorio 23.6.2009, IS 1 è stata sentita “(…)

in qualità di denunciata per le ipotesi di reato di truffa, appropriazione

indebita, falsità in documenti, riciclaggio, ricettazione e ogni altro reato

che dovesse emergere” (p. 1, AI 28), reati ipotizzati come commessi quale

segretaria/contabile di __________;

che

detti reati – contro il patrimonio (art. 138, 146, 160 CP), inerenti la falsità

in atti (art. 251 CP) e contro l’amministrazione della giustizia (art. 305bis

CP), punibili con pene detentive anche fino a cinque anni – erano di non

semplice comprensione giuridica;

che

le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale;

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di

ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio

regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione

Considerandi

che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di CHF 4'862.90 [di cui CHF 4'516.70 di onorario (18 ore

e 4 min a CHF 250.--/ora) e CHF 346.20 di spese (doc. B/C)], oltre interessi;

che

la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;

che

il dispendio orario appare adeguato al caso ad eccezione di quello inerente la

prestazione “ricezione decreto non luogo e leggo” di data 11.12.2009 (60

min) [già esposta il 9.12.2009 – 15 min – come “ricezione decreto di non

luogo a procedere” (doc. C)], operazione che non viene quindi riconosciuta,

e di quello inerente la redazione dell’istanza di indennità (90 min), di tre pagine,

senza problematiche particolari, che viene ammesso in 45 min;

che

le spese sono approvate come esposte;

che

a IS 1 va quindi rifuso, a

titolo di spese legali, l’importo di CHF 4'761.65, di cui CHF 4'079.15 di

onorario (16 ore e 19 min a CHF 250.--/ora) [979 min], CHF 346.20 di spese e

CHF 336.30 di IVA (anche se non esplicitamente richiesta);

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione

in data 26.1.2010 della presente istanza;

che

le ripetibili, protestate, sono già state considerate nella nota professionale;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 850.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 50.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di non luogo a procedere 4.12.2009 emanato dal procuratore pubblico

Fiorenza Bergomi (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a

titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'761.65,

oltre interessi del 5% dal 26.1.2010.

2. La

tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.--,

sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 50.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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