60.2010.262
Istanza di ispezione degli atti. già querelante/querelato quale istante
27 settembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.262
Data decisione, Autorità:
27.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già querelante/querelato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.262
Lugano
27 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.7/16.8.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere
l’accesso ad atti relativi ad interventi della polizia presso l’abitazione
familiare;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Comando della polizia, che l’ha trasmessa al Ministero
pubblico, che a sua volta l’ha spedita per evasione a questa Camera con scritto
13/16.8.2010;
ritenuto che PI 2 non ha presentato
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di discussioni
familiari, la polizia è intervenuta in alcune occasioni presso il domicilio
dell’istante. In un’occasione il Ministero pubblico ha emanato un decreto di
non luogo a procedere in data 20.8.2009 (NLP __________).
2. Con
la presente richiesta IS 1 chiede di ricevere copia dei rapporti stilati dalla
polizia in occasione degli interventi, e ciò con riferimento alle eventuali procedure
presso la CTR di __________ e la Pretura.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, occorre considerare che gli interventi della polizia e il richiamo
dei relativi rapporti avvengono nel contesto di rapporti familiari difficili. La
richiesta è fatta con riferimento in particolare a una valutazione ambientale e
genitoriale.
In
simile situazione, occorre ponderare gli interessi, e più in generale evitare
che gli interventi della polizia e della magistratura possano essere
eventualmente strumentalizzati. Per questa ragione, nel presente caso si
giustifica di inviare all’istante unicamente copia della decisione di non luogo
a procedere (che dice di non aver mai ricevuto): altri (pochi) documenti potranno
se del caso essere direttamente richiesti dalle autorità che interverranno (siano
esse la CTR, siano esse la Pretura).
5. L’istanza
è parzialmente accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere sarà
allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.
6. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e
l’art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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