60.2010.264
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport quale istante
27 settembre 2010Italiano2 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.264
Data decisione, Autorità:
27.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.264
Lugano
27 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/16.8.2010
presentata dal
IS 1
tendente a conoscere lo
stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 3, il sostituto magistrato dei minorenni ha emanato una decisione
di condanna in data 9.10.2008 per aggressione avvenuta nel marzo del 2008.
2. Con
la presente istanza, il Dipartimento interessato chiede di poter conoscere eventuali
procedimenti pendenti o conclusi: allega il formulario di autorizzazione al controllo.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto
l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.
5. L’istanza
è accolta. Copia della decisione del sostituto magistrato dei minorenni sarà
allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.
6. Considerati
la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster