60.2010.265
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante
27 settembre 2010Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.265
Data decisione, Autorità:
27.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.265
Lugano
27 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12.7/18.8.2010
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un incarto penale relativo ad una persona che ha
beneficiato di prestazioni assistenziali;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente
al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera con
scritto 17/18.8.2010;
richiamate le osservazioni tardive di PI 1
inviate con lettera manoscritta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 1 il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con
un decreto d’accusa del 17.5.2010 (DA __________ cresciuto in giudicato.
2. Con
la presente istanza, l’Ufficio richiedente domanda di poter esaminare gli atti
del procedimento penale, onde verificare se PI 1 ha ricevuto degli introiti nel periodo in cui ha percepito le prestazioni sociali. Il Ministero
pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre PI 1, con
osservazioni tardive, ha ritenuto di essersi comportata correttamente.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella
fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella
sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e
considerati la Laps, gli art. 1 ss., 59 ss. e in particolare l’art. 67 della
Legge sull’assistenza sociale dell’8.3.1971 (RL 6.4.11.1) (di seguito Las),
l’art. 1 e l’art. 2 lit. a del Regolamento sull’assistenza sociale del
18.2.2003 (RL 6.4.11.1.1.) – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché alcuni atti del procedimento penale
di cui all’incarto penale MP __________ potrebbero essere utili all’Ufficio
istante per accertare l’effettiva situazione finanziaria di PI 1.
5. L'istanza
è accolta. Un rappresentante dell’Ufficio istante potrà esaminare gli atti
dell’incarto penale presso la segreteria di questa Camera, previo contatto per
fissare una data.
6. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della natura
dell'istante, della Laps e della Las.
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2.Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster