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Decisione

60.2010.267

Istanza di proroga del carcere preventivo. Pericolo di fuga. Pericolo di recidiva. Proporzionalità

25 agosto 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.267

Data decisione, Autorità:

25.08.2010, CRP

Titolo:

Istanza di proroga del carcere preventivo. Pericolo di fuga. Pericolo di recidiva. Proporzionalità

BISOGNI DELL'ISTRUZIONE

PERICOLO DI FUGA

PERICOLO DI RECIDIVA

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.267

Lugano

25 agosto

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/20.8.2010

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la proroga del

carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________),

in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 20.8.2010 del sostituto procuratore pubblico Marisa

Alfier;

preso atto che l'interessato non si oppone

alla proroga ma si rimette al giudizio di questa Camera, come comunicato con lettera

23/24.8.2010 del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei

confronti di CO 1 , in

detenzione preventiva dal 27.1.2010, il sostituto procuratore pubblico Marisa

Alfier ha emanato il 21.7.2010 un atto d’accusa (__________) rinviandolo a processo per titolo di

coazione ripetuta (anche mediante stalking), sottrazione di minorenne ripetuta,

minaccia, lesioni semplici, vie di fatto reiterate e disobbedienza a decisioni

dell’autorità ripetuta.

Il pubblico

dibattimento è stato aggiornato a giovedì 2.9.2010, con continuazione nei giorni seguenti.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali

di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è

astretto l'imputato fino al 2.9.2010, rispettivamente fino alla data della

presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo

lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope

legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,

il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé

d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi

penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103

cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di

proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):

per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice

del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare

celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare

la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga

della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto

del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce

della durata della proroga.

Queste due

prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel presente caso, sono dati tutti i

presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenute, in particolare, la

situazione personale del presidente richiedente (come esposta nell’istanza), in

generale, la situazione attuale del Tribunale penale cantonale.

5.

Nel presente caso sono dati seri indizi di

colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, viste anche le sue

parziali ammissioni (verbale avanti il giudice dell’istruzione e dell’arresto

AI 7, p. 2, inc. MP __________; verbale del 10.2.2010 AI 25, inc. MP __________).

Le audizioni

dei figli (AI 17 ed AI 30, inc. MP __________) confermano i seri e concreti

indizi di colpevolezza, riguardo certamente alla sottrazione di minorenne, minaccia

e coazione.

Inoltre, in

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno

ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e

dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il mantenimento della carcerazione

preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse

pubblico.

7.

Il pericolo di recidiva deve essere

concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle

circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità

assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294),

rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla

protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M.

SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders

bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,

la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre

condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano

plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.

Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in

corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,

dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di

recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In

particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato

con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto

sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono

gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.

4.

).

8.

Nel presente caso, il pericolo di recidiva

è chiaramente indicato dal perito nel suo referto del 17.5.2010 (AI 114, p. 32).

9.

La carcerazione preventiva cui è astretto CO

1.

è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi

di interesse pubblico.

10.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice

di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105

Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere

preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale

in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova

di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione

l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in

particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

11.

Occorre

ritenere che la durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati oggetto

dell’atto di accusa e la situazione personale dell’accusato, la domanda di proroga

rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva

e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena e

l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio

della celerità.

12.

L’istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 , __________, è prorogato fino al 2.9.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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