60.2010.267
Istanza di proroga del carcere preventivo. Pericolo di fuga. Pericolo di recidiva. Proporzionalità
25 agosto 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2010.267
Data decisione, Autorità:
25.08.2010, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. Pericolo di fuga. Pericolo di recidiva. Proporzionalità
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.267
Lugano
25 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/20.8.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 20.8.2010 del sostituto procuratore pubblico Marisa
Alfier;
preso atto che l'interessato non si oppone
alla proroga ma si rimette al giudizio di questa Camera, come comunicato con lettera
23/24.8.2010 del patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 , in
detenzione preventiva dal 27.1.2010, il sostituto procuratore pubblico Marisa
Alfier ha emanato il 21.7.2010 un atto d’accusa (__________) rinviandolo a processo per titolo di
coazione ripetuta (anche mediante stalking), sottrazione di minorenne ripetuta,
minaccia, lesioni semplici, vie di fatto reiterate e disobbedienza a decisioni
dell’autorità ripetuta.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a giovedì 2.9.2010, con continuazione nei giorni seguenti.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretto l'imputato fino al 2.9.2010, rispettivamente fino alla data della
presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel presente caso, sono dati tutti i
presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenute, in particolare, la
situazione personale del presidente richiedente (come esposta nell’istanza), in
generale, la situazione attuale del Tribunale penale cantonale.
5.
Nel presente caso sono dati seri indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, viste anche le sue
parziali ammissioni (verbale avanti il giudice dell’istruzione e dell’arresto
AI 7, p. 2, inc. MP __________; verbale del 10.2.2010 AI 25, inc. MP __________).
Le audizioni
dei figli (AI 17 ed AI 30, inc. MP __________) confermano i seri e concreti
indizi di colpevolezza, riguardo certamente alla sottrazione di minorenne, minaccia
e coazione.
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il mantenimento della carcerazione
preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse
pubblico.
7.
Il pericolo di recidiva deve essere
concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle
circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità
assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294),
rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla
protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M.
SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders
bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,
la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre
condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano
plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.
Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in
corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,
dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di
recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In
particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato
con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto
sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono
gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.
4.
).
8.
Nel presente caso, il pericolo di recidiva
è chiaramente indicato dal perito nel suo referto del 17.5.2010 (AI 114, p. 32).
9.
La carcerazione preventiva cui è astretto CO
1.
è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi
di interesse pubblico.
10.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere
preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale
in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova
di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione
l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in
particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11.
Occorre
ritenere che la durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati oggetto
dell’atto di accusa e la situazione personale dell’accusato, la domanda di proroga
rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva
e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena e
l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio
della celerità.
12.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 , __________, è prorogato fino al 2.9.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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