60.2010.27
Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante
25 febbraio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.27
Data decisione, Autorità:
25.02.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.27
Lugano
25 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
30.11.2009/29.1.2010 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia
di un proprio verbale reso in occasione di una querela contro ignoti;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente in polizia in data 30.11.2009, ed è poi stata trasmessa in data
21.1.2010 al Ministero pubblico, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza
a questa Camera in data 28/29.1.2010;
ritenuto che questa Camera, con scritto
29.1.2009, ha chiesto all’istante di precisare i motivi della sua richiesta;
preso atto dello scritto 8/9.2.2010
dell’istante mediante il quale evade la surriferita richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una querela
inoltrata in data 16.11.2009 da parte dell’istante, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale (inc. MP __________). Sentita in polizia in data
30.11.2009, l’istante ha ritirato la querela, ciò che ha portato ad un decreto
di non luogo a procedere del 2.12.2009 (NLP __________).
2. Con
la sua istanza IS 1 chiede di poter ricevere copia dei documenti da lei firmati
in occasione del suo interrogatorio.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art.
8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale querelante) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi
di terzi.
6. L’istanza
è accolta. Fotocopia degli atti sarà allegata alla copia della presente decisione
destinata all’istante.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
180.-- (centottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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