60.2010.273
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
24 settembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.273
Data decisione, Autorità:
24.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.273
Lugano
24 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/25.8.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un procedimento penale a suo carico nel frattempo
concluso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di IS 1 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc.
MP __________) conclusosi con l'emanazione di un decreto d’accusa del 21.6.2010
(DA __________) cresciuto in giudicato, per titolo di incendio colposo.
2. Con
la presente istanza, ed in relazione alle pretese avanzate dall’Ufficio della
difesa contro gli incendi, IS 1 chiede di poter accedere agli atti del
surriferito procedimento penale.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli
atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS
dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori
preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante e non emergono contrari interessi
di terzi.
6. L’istanza
è accolta. Fotocopia degli atti del procedimento, in quanto limitati, sarà
allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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