60.2010.277
Istanza di ispezione degli atti. Sezione delle risorse umane quale istante
27 settembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.277
Data decisione, Autorità:
27.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Sezione delle risorse umane quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.277
Lugano
27 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/30.8.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un funzionario
dello Stato in relazione all’apertura di un’inchiesta
amministrativa-disciplinare;
richiamate le osservazioni 6.9.2010 del
procuratore pubblico Clarissa Torricelli, mediante le quali comunica che
l’istanza è prematura, riferita alla totalità dell’incarto;
richiamate le osservazioni 6/7.9.2010 del
patrocinatore del funzionario sotto inchiesta, mediante le quali comunica che
l’istanza appare prematura;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per reati
contro l’integrità sessuale per fatti commessi su più anni nei confronti di
alcuni minorenni (inc. MP __________). Il procedimento è nella fase istruttoria.
Fatti
2. Con
risoluzione del 17.8.2010, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha deciso
l’apertura di un’inchiesta amministrativa disciplinare a carico di PI 2,
affidando la conduzione della stessa alla Sezione qui istante, che a questo
scopo chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento. Il procuratore
pubblico e il patrocinatore dell’accusato ritengono l’istanza prematura, considerato
che anche le parti non hanno ancora accesso agli atti.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
Considerandi
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.
Nel
presente caso è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come
espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori
(Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).
5.
L’istanza
è di principio accolta. L’accesso agli atti è però limitato: temporalmente,
dopo che anche l’accusato (ed il suo patrocinatore) avrà avuto accesso ai medesimi;
materialmente, ai soli verbali dell’accusato, che un rappresentante
dell’Ufficio istante potrà consultare, prendendo delle note, ma senza
fotocopiarli. Dall’esame degli atti sono esclusi i documenti e atti relativi
alle vittime.
6.
Considerate
le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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