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Decisione

60.2010.277

Istanza di ispezione degli atti. Sezione delle risorse umane quale istante

27 settembre 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. Con

risoluzione del 17.8.2010, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha deciso

l’apertura di un’inchiesta amministrativa disciplinare a carico di PI 2,

affidando la conduzione della stessa alla Sezione qui istante, che a questo

scopo chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento. Il procuratore

pubblico e il patrocinatore dell’accusato ritengono l’istanza prematura, considerato

che anche le parti non hanno ancora accesso agli atti.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

Considerandi

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel

presente caso è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come

espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori

(Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).

5.

L’istanza

è di principio accolta. L’accesso agli atti è però limitato: temporalmente,

dopo che anche l’accusato (ed il suo patrocinatore) avrà avuto accesso ai medesimi;

materialmente, ai soli verbali dell’accusato, che un rappresentante

dell’Ufficio istante potrà consultare, prendendo delle note, ma senza

fotocopiarli. Dall’esame degli atti sono esclusi i documenti e atti relativi

alle vittime.

6.

Considerate

le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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