60.2010.278
Istanza di ispezione degli atti. banca segnalante quale istante
13 settembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.278
Data decisione, Autorità:
13.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. banca segnalante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.278
Lugano
13 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.8.2010
presentata dalla
IS 1
tendente a conoscere
l’esito dato dalle autorità penali ad una segnalazione ex art. 305 ter cpv. 2
CP da parte della banca istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 14.1.2010 la banca istante ha segnalato ex art. 305 ter cpv. 2 CP una relazione
bancaria riconducibile ad una persona legata ad una banca __________ coinvolta
in un procedimento penale.
2. Il
18.1.2010 il MROS ha trasmesso al Ministero pubblico del Canton Ticino la segnalazione,
poiché in un qualche modo connessa con una richiesta di rogatoria precedentemente
evasa da detto ufficio giudiziario.
3. Con
decisione 11.2.2010, il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha emanato un decreto
di non luogo a procedere (NLP __________), intimato unicamente al MROS.
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nel
presente caso, è dato l’interesse giuridico legittimo della banca segnalante, presso
la quale esiste tuttora la relazione bancaria oggetto della segnalazione, a
conoscere l’esito del procedimento, almeno limitatamente all’oggetto della
segnalazione. La banca segnalante, pur non essendo parte al procedimento, è
comunque un terzo aggravato da atti procedurali ai sensi dell’art. 105 cpv. 1
lit. f del nuovo CPP federale.
6. L’istanza
è accolta. Trattando il decreto di non luogo a procedere unicamente della relazione
oggetto di segnalazione, una copia dello stesso è allegata all’esemplare di
questa decisione destinata alla banca istante.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CP e, per le spese, l’art.
39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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