60.2010.279
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale federale quale istante
17 settembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2010.279
Data decisione, Autorità:
17.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale federale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.279
Lugano
17 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/26.8.2010
presentata dal
IS 1, __________,
tendente ad ottenere la trasmissione
dell’incarto penale NLP __________ concernente PI 1 (patr. da: avv. PR 1, __________),
in relazione ad un gravame in materia fiscale pendente presso l’Alta Corte
federale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico del Canton Ticino, che l’ha trasmessa a
questa Camera con scritto 26/27.8.2010;
richiamate le osservazioni 1°.9.2010 del
procuratore generale Bruno Balestra mediante le quali si rimette alla decisione
di questa Camera;
richiamato lo scritto 13/14.9.2010 di PI 1
mediante il quale si oppone alla trasmissione degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una segnalazione del Consiglio di Stato
ticinese del 13.1.2006 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc.
__________) per violazione del segreto d’ufficio, inizialmente contro ignoti, poi
nei confronti di PI 1, per delle fughe di notizie sensibili relative alle
procedure di tassazione dei coniugi __________.
A
seguito di due denunce del 5.12.2006 e del 5.1.2007 contro PI 1 presentate da __________
il Ministero pubblico ha aperto un ulteriore procedimento (inc. __________) per
titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione, soppressione di documenti,
sviamento della giustizia, denuncia mendace, abuso di potere, infedeltà nella
gestione pubblica e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari.
Entrambi
Fatti
i procedimenti sono stati conclusi con un decreto di non luogo a procedere
emanato il 15.7.2010 dal procuratore generale Bruno Balestra (NLP __________).
Contro
questa decisione i coniugi __________ hanno presentato il 23.7.2010 un’istanza
di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI, attualmente pendente presso
questa Camera (inc. CRP __________).
2.Presso la II Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale è pendente un ricorso in materia di diritto pubblico presentato da __________
e dalla __________ contro le sentenze 24.10.2007 e 14.1.2010 emanate dalla
Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Canton Ticino.
In questo ambito il presidente della Corte federale ha
decretato la trasmissione, per consultazione, degli atti della procedura penale
contro PI 1: “(…) il Procuratore generale del Cantone Ticino (…) è invitato
a trasmettere per consultazione al Tribunale federale gli atti della procedura penale
aperta nei confronti dell’ex direttore __________” (decreto 25.8.2010, p. 3,
inc. __________). Il Tribunale federale ha infatti rilevato che __________ e la
__________ nel loro ricorso davanti alla II Corte di diritto pubblico hanno
invocato “(…) a più riprese il rapporto della ‘Commissione d’inchiesta
amministrativa chiamata a indagare sulla situazione della Divisione delle
contribuzioni’ del 20 marzo 2006 nonché fanno riferimento agli atti della procedura
penale (…) aperta nei confronti dell’ex direttore della Divisione delle contribuzioni
del Cantone Ticino (…)” (decreto 25.8.2010, p. 2, inc. __________). Da ciò
la necessità di poter visionare l’incarto penale sopraindicato considerato
inoltre che “(…) le informazioni acquisite nel corso della procedura penale
potrebbero rivelarsi, (…), importanti ai fini dell’attuale procedimento (…)”
(decreto 25.8.2010, p. 2, inc. __________).
Il procuratore generale si è rimesso al giudizio di
questa Camera, mentre PI 1 si è opposto alla trasmissione adducendo che
l’incarto conterrebbe informazioni personali che nulla avrebbero a che vedere
con il procedimento in essere davanti il Tribunale federale.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai
casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
Considerandi
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un
procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente
terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad
un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP
(decisione CRP 4.7.2006, inc. __________), come del resto ritenuto anche dal
Tribunale federale (decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008, considerando 4.).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando
a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al
quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non
appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente
inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione
della AIMP. In questo senso si è espresso il Tribunale federale (decisione TF
2C_443/2007 del 28.7.2008, considerando 6.1.).
5.
Giusta l’art. 112 cpv. 1 LIFD (secondo il quale le
autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei
Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della
legge federale sull’imposta federale diretta, ogni informazione necessaria per
la sua applicazione), l’art. 39 cpv. 3 LAID (secondo il quale le autorità della
Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano
su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della legislazione
fiscale ogni informazione necessaria per la sua applicazione) e l’art. 185 cpv.
1.
LT (secondo il quale le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione,
dei cantoni e dei comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano
gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per
l’applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua
esecuzione) vi è un dovere di cooperazione fra le autorità giudiziarie e le autorità
incaricate dell’esecuzione della legislazione fiscale.
6.
Nel caso in esame, ritenuti i motivi addotti
dall’autorità istante, le disposizioni di legge soprindicate e la finalità per
cui è chiesta la compulsazione degli atti, si deve ammettere l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. Il procedimento penale
aperto nei confronti di PI 1 e la procedura davanti alle autorità fiscali
concernente i coniugi __________ e la __________ sono infatti strettamente
connessi. L’opposizione sollevata da PI 1, generica e non sostanziata, non può
dunque essere accolta.
7.
L’istanza è accolta. L’inc. NLP __________ sarà
trasmesso da questa Camera direttamente alla II Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale, alla crescita in giudicato della presente decisione.
8.
Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185
LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3
LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2.Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli
art. 82 ss. LTF al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione
(art. 100 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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