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Decisione

60.2010.279

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale federale quale istante

17 settembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti sono stati conclusi con un decreto di non luogo a procedere

emanato il 15.7.2010 dal procuratore generale Bruno Balestra (NLP __________).

Contro

questa decisione i coniugi __________ hanno presentato il 23.7.2010 un’istanza

di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI, attualmente pendente presso

questa Camera (inc. CRP __________).

2.Presso la II Corte di diritto pubblico del Tribunale

federale è pendente un ricorso in materia di diritto pubblico presentato da __________

e dalla __________ contro le sentenze 24.10.2007 e 14.1.2010 emanate dalla

Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Canton Ticino.

In questo ambito il presidente della Corte federale ha

decretato la trasmissione, per consultazione, degli atti della procedura penale

contro PI 1: “(…) il Procuratore generale del Cantone Ticino (…) è invitato

a trasmettere per consultazione al Tribunale federale gli atti della procedura penale

aperta nei confronti dell’ex direttore __________” (decreto 25.8.2010, p. 3,

inc. __________). Il Tribunale federale ha infatti rilevato che __________ e la

__________ nel loro ricorso davanti alla II Corte di diritto pubblico hanno

invocato “(…) a più riprese il rapporto della ‘Commissione d’inchiesta

amministrativa chiamata a indagare sulla situazione della Divisione delle

contribuzioni’ del 20 marzo 2006 nonché fanno riferimento agli atti della procedura

penale (…) aperta nei confronti dell’ex direttore della Divisione delle contribuzioni

del Cantone Ticino (…)” (decreto 25.8.2010, p. 2, inc. __________). Da ciò

la necessità di poter visionare l’incarto penale sopraindicato considerato

inoltre che “(…) le informazioni acquisite nel corso della procedura penale

potrebbero rivelarsi, (…), importanti ai fini dell’attuale procedimento (…)”

(decreto 25.8.2010, p. 2, inc. __________).

Il procuratore generale si è rimesso al giudizio di

questa Camera, mentre PI 1 si è opposto alla trasmissione adducendo che

l’incarto conterrebbe informazioni personali che nulla avrebbero a che vedere

con il procedimento in essere davanti il Tribunale federale.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha

precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai

casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere

l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica

un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle

Considerandi

persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un

procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente

terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad

un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP

(decisione CRP 4.7.2006, inc. __________), come del resto ritenuto anche dal

Tribunale federale (decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008, considerando 4.).

Questa

Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente

pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando

a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al

quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non

appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente

inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione

della AIMP. In questo senso si è espresso il Tribunale federale (decisione TF

2C_443/2007 del 28.7.2008, considerando 6.1.).

5.

Giusta l’art. 112 cpv. 1 LIFD (secondo il quale le

autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei

Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della

legge federale sull’imposta federale diretta, ogni informazione necessaria per

la sua applicazione), l’art. 39 cpv. 3 LAID (secondo il quale le autorità della

Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano

su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della legislazione

fiscale ogni informazione necessaria per la sua applicazione) e l’art. 185 cpv.

1.

LT (secondo il quale le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione,

dei cantoni e dei comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano

gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per

l’applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua

esecuzione) vi è un dovere di cooperazione fra le autorità giudiziarie e le autorità

incaricate dell’esecuzione della legislazione fiscale.

6.

Nel caso in esame, ritenuti i motivi addotti

dall’autorità istante, le disposizioni di legge soprindicate e la finalità per

cui è chiesta la compulsazione degli atti, si deve ammettere l’esistenza di un

interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. Il procedimento penale

aperto nei confronti di PI 1 e la procedura davanti alle autorità fiscali

concernente i coniugi __________ e la __________ sono infatti strettamente

connessi. L’opposizione sollevata da PI 1, generica e non sostanziata, non può

dunque essere accolta.

7.

L’istanza è accolta. L’inc. NLP __________ sarà

trasmesso da questa Camera direttamente alla II Corte di diritto pubblico del

Tribunale federale, alla crescita in giudicato della presente decisione.

8.

Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185

LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3

LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2.Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli

art. 82 ss. LTF al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione

(art. 100 cpv. 1 LTF).

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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