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Decisione

60.2010.28

Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

25 maggio 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di

ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi

lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,

l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994 p. 19).

Considerandi

5.

Nel

presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi

di terzi.

6.

L’istanza

è accolta. Copia del rapporto di polizia del 17.6.2008 sarà allegata alla copia

della presente decisione destinata all’istante.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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