60.2010.281
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria
16 settembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2010.281
Data decisione, Autorità:
16.09.2010, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria
DIFENSORE O DIFESA D'UFFICIO
GRATUITO PATROCINIO
56bis CPP-TI
art. 3 LAG
art. 26 LAG
Incarto n.
60.2010.281
Lugano
16 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 30/31.8.2010
presentato da
RI 1
contro
la decisione 19.8.2010 del giudice dell’istruzione
e dell’arresto Ursula Züblin in materia di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria (inc. __________);
richiamato lo scritto 1/2.9.2010 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin, che si rimette al giudizio
di questa Camera;
richiamate le osservazioni 2/3.9.2010 del
sostituto procuratore pubblico Cristina Maggini, che postula la reiezione del
gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che nell’ambito del
procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di ingiuria (decreto
d’accusa 8.7.2010, DA __________), con istanza 19.7.2010 RI 1 ha postulato la nomina di un difensore d’ufficio e la concessione del gratuito patrocinio (scritto
19.7.2010, AI 1, inc. GIAR __________);
che con decisione 19.8.2010
il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la richiesta, ritenuto in
particolare che nel caso in esame non sarebbero adempiute le condizioni per la
nomina di un difensore d’ufficio (e per gli stessi motivi neppure quelle per la
concessione del gratuito patrocinio), essendo in presenza di un “Bagatelldelikt”
che non presenterebbe difficoltà giuridiche e fattuali particolari (cfr.
decisione GIAR 19.8.2010, inc. GIAR __________);
che con il presente e
tempestivo gravame, RI 1 impugna la decisione sopraindicata sostenendo di aver
sì pronunciato le parole “straniero di merda” e “vaffanculo bis”
nei confronti del querelante, ma di non averlo mai apostrofato con “negro di
merda”: da ciò la necessità di un difensore d’ufficio;
che la competenza di questa
Camera a decidere in merito al ricorso 22/23.1.2008 si fonda sull’art. 35 della
Legge sul patrocinio d’ufficio e l’assistenza giudiziaria (Lag);
che il patrocinio d’ufficio
consiste nella designazione di un patrocinatore quando, davanti alle autorità
giudicanti del Cantone, nonostante vi sia oggettiva necessità di patrocinio,
una persona non è in grado o rifiuta di procedere alla designazione con atti
propri (art. 2 cpv. 1 Lag);
che pertanto la nomina di un
patrocinatore d’ufficio presuppone che il richiedente non sia in grado di difendersi
da sé e che il caso non sia di poca importanza (cfr. messaggio n. 5123 del
22.5.2001 e rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 2);
che in ambito penale questo è
segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di
diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata
escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure
privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di
pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali
della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es.
la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di
difendersi efficacemente nella procedura) (cfr. art. 22 ss. Lag);
che nel caso di evidenti
reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione
solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale
nega invece il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio (cfr. art. 2 cpv.
1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I
49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 491 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie in
esame, con decreto 8.7.2010 il sostituto procuratore pubblico Cristina Maggini
ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale RI 1 ed ha proposto la
sua condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di CHF 500.--,
corrispondente a 10 aliquote da CHF 50.-- ciascuna, ed alla multa di CHF
100.--, siccome ritenuta colpevole di ingiuria “(…) per avere , a __________,
il 17 ottobre 2009, offeso l’onore di __________ tacciandolo di ‘straniero di
merda’, ‘negro di merda’ e dicendogli, in due occasioni ‘vaffanculo’ (…)”
(decreto d’accusa 8.7.2010, DA __________);
che contro suddetto decreto
la ricorrente (ed anche il querelante/denunciante), con scritto 19/20.7.2010,
ha inoltrato formale opposizione (scritto 19/20.7.2010, inc. DA __________);
che da un’attenta lettura
dell’incarto non appare che gli interessi di RI 1 siano colpiti in misura
importante e non sembra nemmeno che la fattispecie, alla base del decreto
d’accusa, presenti problemi di fatto o imponga approfondimenti specifici dal
profilo giuridico, come rettamente rilevato dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto nella decisione impugnata;
che ciò posto e considerato
inoltre che il sostituto procuratore pubblico ha già comunicato di voler
rinunciare a partecipare al dibattimento (scritto 23.7.2010, AI 6, inc. GIAR __________),
si deve concludere che la ricorrente appare in grado di spiegare le sue ragioni
a fondamento dell’opposizione al decreto d’accusa, segnatamente di fornire le
spiegazioni in relazione ai fatti accaduti (cfr. verbale di interrogatorio 14.1.2010
allegato al rapporto di polizia giudiziaria 18.1.2010, AI 4, inc. DA __________),
e di contestare la condanna del sostituto procuratore pubblico, anche senza
l’ausilio di un patrocinatore, non essendo impedita in questo modo di difendere
efficacemente i suoi interessi;
che pertanto, per tutti i
motivi sopraindicati, non si impone la designazione di un difensore d’ufficio
(e quindi neppure la concessione del gratuito patrocinio), non essendo gli
interessi della ricorrente colpiti in misura importante ed il caso non
presentando difficoltà tali da rendere necessaria l’assistenza di un avvocato;
che ciò nonostante RI 1 può,
se lo desidera, avvalersi del patrocinio di un difensore di fiducia;
che il ricorso va pertanto
respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
Considerandi
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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