60.2010.285
Istanza di ispezione degli atti. Querelante quale istante
6 settembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.285
Data decisione, Autorità:
06.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Querelante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.285
Lugano
6 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.8/1°.9.
2010 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di una querela
presentata in un procedimento nel frattempo sfociato in un decreto di non
luogo a procedere;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una querela presentata dalla qui istante
in data 19.6.2009, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc.
__________), sfociato in un decreto di non luogo a procedere emanato il
14.8.2009 (__________), per recesso di querela.
2.Con la presente istanza IS 1 chiede copia della querela
a suo tempo presentata.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte
(quale querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5.Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante,
e non emergono contrari interessi di terzi.
6.L’istanza è accolta. Fotocopia della querela del
19.6.2009 sarà allegata alla copia della presente decisione destinata
all’istante.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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