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Decisione

60.2010.29

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale

7 ottobre 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i dottori __________ e __________ hanno redatto „(…) una perizia

psichiatrica e relazione relativa alla situazione di IS 1, che si allega (doc.

I). Dalla perizia risulta che la vita della famiglia __________ è stata segnata

da fatti accaduti nel 2002, data che funge da ‚spartiacque’ fra il prima e il

dopo, che ha segnato la ‚svolta’ della sua vita e la vita. L’ingiusto avvio del

procedimento penale a carico di IS 1 e la seguente ingiusta carcerazione hanno

perturbato pesantemente la sua vita e la vita stessa della famiglia. (…). Una

volta riottenuta la libertà, sia per motivi economici che per la forte

pressione mediatica e per le insistenti voci dei conoscenti che circolavano

sulla vicenda dei coniugi IS 1, l’istante con le sue due figlie hanno dovuto

trasferirsi a __________, presso i genitori della madre. Per le figlie

l’inserimento nella nuova realtà si è rilevato difficile e doloroso, ciò che ha

gettato la madre IS 1 in un profondo sconforto. (…). Anche la vita dell’istante

è profondamente e radicalmente cambiata, ella doveva lottare con problemi

economici oltre che con le difficoltà della gestione famigliare quotidiana. (…)

Scarcerato __________, l’istante si è trovata da sola ad affrontare anche la

depressione di lui. Anche il legame matrimoniale si è deteriorato e ne ha

gravemente risentito (…)“ (istanza 28/29.1.2010, p. 13 s.);

che

da quanto risulta dalla perizia la stessa „(…) scaturisce da una serie di

colloqui clinici, e dalla somministrazione del test di Rorschach. Si fa, inoltre,

presente che la Signora, assieme alla propria famiglia, ha iniziato, nei primi

giorni di giugno di quest’anno, un percorso di terapia familiare con il Dott. __________

presso il Centro __________ di Terapia della Famiglia a __________. Pertanto,

anche l’analisi di tale percorso ha contribuito a fornire gli elementi inseriti

nella relazione (…)“ (perizia psichiatrica 20.9.2009, p. 1, doc. L);

che

tuttavia da quanto emerge dalla perizia 23.9.2009 del dott. __________ (psichiatra)

e del dott. __________ (psicologo e psicoterapeuta) e anche dalla stessa istanza

28/29.1.2010, le conseguenze psicologiche subite dall’istante, e per le quali

essa, con la sua famiglia, ha chiesto aiuto al Centro __________ di Terapia

della Famiglia di __________, possono essere solo in parte ricondotte alla sua

stessa carcerazione;

che

infatti le difficoltà incontrate da IS 1 dopo la sua scarcerazione relative al

suo trasferimento da __________ ad __________ presso i suoi genitori, la

relazione con le figlie, la situazione finanziaria difficile, ecc., sono in

parte da ricondurre (anche) all’incarcerazione del marito e ai problemi ad essa

legati;

che

si giustifica pertanto risarcire unicamente la metà delle spese di cura sostenute

dall’istante;

che,

quale danno materiale, va quindi rimborsato l’importo di CHF 1'510.--;

che

l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e

rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

Considerandi

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.

60.2001

);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante domanda CHF 5’800.-- (CHF 200.--/giorno per i 29 giorni di carcerazione),

oltre interessi, per torto morale;

che

IS 1 è stata arrestata il 9.7.2002 con le accuse di riciclaggio di denaro,

falsità in documenti, appropriazione semplice, appropriazione indebita e

favoreggiamento (rapporto d’arresto 9.7.2002, AI 133, inc. __________);

che

l’accusata è stata scarcerata il 6.8.2002 (AI 160);

che

la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di 29 giorni;

che

per detti 29 giorni di carcerazione va pertanto riconosciuto (come postulato)

un importo di CHF 5'800.-- (CHF 200.--/giorno), oltre interessi dal 28.1.2010,

come postulato (data posteriore alla scarcerazione, da cui – se così richiesti

– vengono riconosciuti gli interessi);

che,

a titolo di ripetibili, domanda l’importo di CHF 2’500.--;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –

va pertanto ammesso un importo di CHF 1’500.--, comprendente onorario e spese;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo

di CHF 52'833.10, di cui CHF 44'023.10, oltre interessi, per spese legali (CHF

31'535.30 per il patrocinio dell’avv. __________ e CHF 12'487.80 per il patrocinio

dell’avv. PR 1), CHF 5’800.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 1’500.--

per ripetibili;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 3'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 3’050.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 1'000.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 29.1.2009 emanato dall’allora procuratore pubblico

Monica Galliker (ABB 34/2009), rifonderà a IS 1, __________, __________, a

titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 52'833.10,

oltre interessi del 5% su CHF 51'333.10 dal 28.1.2010.

2. La

tassa di giustizia di CHF 3’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

3’050.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di

CHF 1'000.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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