60.2010.29
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale
7 ottobre 2010Italiano22 min
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Numero d'incarto:
60.2010.29
Data decisione, Autorità:
07.10.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.29
Lugano
7 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/29.1.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto d’abbandono 29.1.2009
emanato dall’allora procuratore pubblico Monica Galliker (ABB __________),
un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 10/11.2.2010 della
Divisione della giustizia, che ha contestato l’entità delle spese legali, e
11.3.2010 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che ha domandato
di ridurre l’indennità richiesta;
preso atto che, su domanda 13.9.2010 di
questa Camera, il 15/17.9.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio
e/o le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da
compagnie di assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito di una denuncia
è stato aperto, all’inizio del 2002, un procedimento penale nei confronti di __________,
per titolo di amministrazione infedele e falsità in documenti, nell’ambito
della sua attività presso alcune società;
che nei suoi confronti è
stato pure avviato in __________ un procedimento penale per titolo di ripetuto
riciclaggio, fatti per i quali è stato condannato mediante decisione delle
competenti autorità __________
che il procedimento penale
aperto in __________ si è concluso con la condanna di __________ “(…) alla
pena di mesi 16 (…) di detenzione, a valere quale pena interamente aggiuntiva
alla pena di anni 3 (…) e mesi 6 (…) di reclusione inflitta dalla Corte di Assise
di Appello di __________ in data 23.2.2006, da dedursi il carcere preventivo
sofferto (…)” (sentenza 7.10.2009 del Tribunale penale cantonale, inc. __________,
doc. C);
che a seguito degli atti d’inchiesta
esperiti nell’ambito del procedimento sopraindicato, sono state aperte indagini
formali pure nei confronti di IS 1, moglie di __________, in particolare in relazione
ad un’eventuale sua correità o complicità nell’attività di riciclaggio,
segnatamente per titolo di appropriazione semplice, appropriazione indebita,
falsità in documenti, riciclaggio e favoreggiamento (inc. MP __________);
che IS 1 è stata arrestata,
su ordine dell’allora procuratore pubblico Claudia Solcà, il 9.7.2002 (cfr.
verbale di interrogatorio 9.7.2002; rapporto d’arresto 9.7.2002, AI 133, inc.
MP __________);
che l’arresto è stato
confermato il giorno seguente dall’allora giudice dell’istruzione e
dell’arresto (AI 138, inc. MP __________);
che l’accusata è stata
scarcerata il 6.8.2002 (AI 160, inc. MP __________);
che con decisione 29.1.2009
l’allora procuratore pubblico Monica Galliker ha decretato l’abbandono del
procedimento per insufficienza di prove (ABB __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 83'603.45, di cui CHF 72'291.10, oltre
interessi, per spese di patrocinio, CHF 3'012.35, oltre interessi, per danno
materiale (spese di cura), CHF 5'800.--, oltre interessi, per torto morale e
CHF 2’500.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza stessa;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
IS 1 postula la rifusione degli oneri legali di CHF 47'841.10 inerenti il
patrocinio dell’avv. __________ (doc. G), e di CHF 24'450.-- inerenti il
patrocinio dell’avv. PR 1 (doc. H), il tutto oltre interessi;
che
essa afferma di essere stata “(…) all’inizio del procedimento penale (…) assistita
dallo Studio legale dell’avv. __________, che ha condotto il mandato congiuntamente
(…) [all’avv. PR 1], allora dipendente dello studio. Lo Studio dell’avv.
__________ si è occupato dell’incarto (…) fino al 1.4.2008, data alla quale (…)
[l’avv. PR 1] ha avviato un’attività indipendente, con l’apertura di un
nuovo studio legale. Dal 1.4.2008 il procedimento penale, d’intesa con lo
studio legale dell’avv. __________, è stato seguito dall’[avv. PR 1]
(…)” (istanza 28/29.1.2010, p. 10);
che
il fatto che l’accusata abbia fatto capo a due legali è / era, di per sé,
perfettamente legittimo: giusta gli art. 56 cpv. 1 CPP e 61 vCPP l’accusata può
/ poteva avvalersi dell’opera di più difensori;
che
questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate
possano e debbano pure essere risarcite;
che,
di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori,
sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le
spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen
zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);
che
appare giustificato riconoscere oneri legali per un ulteriore patrocinatore
unicamente laddove – secondo una regolare, ordinata e ragionevole conduzione
del mandato – si impone un collegio di difesa in ragione della particolare
difficoltà del caso [decisione 9.4.2010 di questa Camera in re S.P. (inc.
60.2005.1)];
che
la giurisprudenza in merito è restrittiva, come ritenuto da questa Camera e dal
Tribunale federale [X., deferito davanti alla Corte delle
assise criminali per titolo di ripetuti atti sessuali con fanciulli e di ripetuti
atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere a
danno di una bimba di tre anni, aveva chiesto un’indennità per ingiusto procedimento
in seguito alla sua assoluzione da ogni imputazione. Nel corso del procedimento
penale, durante il quale era stato in detenzione preventiva fino al dibattimento,
era stato assistito da due legali, la cui nota professionale ammontava a CHF
69'577.20. Questa Camera – nel riconoscere solo parzialmente la pretesa – aveva
evidenziato, tra l’altro, che la causa – anche se complessa – poteva essere
seguita e gestita da un solo legale: non si poteva infatti ritenere che essa
vertesse su più problematiche nettamente distinte tra loro, per trattare le
quali fosse assolutamente necessario l’intervento di più legali. Non risultava
inoltre, dalle tavole processuali, che i due patrocinatori avessero ricoperto
ruoli tra loro del tutto distinti e complementari. Ha quindi reputato che, per
la tassazione della nota di onorario, si dovesse tenere conto dell’operato di
un solo legale (decisione 24.9.2002 in re X., inc. CRP 60.2001.208). Il
Tribunale federale ha confermato la sentenza non ritenendo arbitraria la
conclusione di questa Camera (decisione 1P.571/2002 del 30.1.2003)];
che
inoltre gli onorari e le spese inerenti la sostituzione del legale (colloqui
con la cliente e colloqui con il precedente patrocinatore, per esempio) restano
a carico della qui istante;
che
l’istante postula dapprima la rifusione della nota professionale dell’avv. __________
(dal 20.6.2002 al 31.12.2008) di CHF 47'841.10 [di cui CHF 46'160.-- di onorario
(153 ore e 52 minuti a CHF 300.--/ora) e CHF 1’586.10 di spese], oltre interessi;
che la tariffa oraria esposta
non appare conforme ai suesposti principi;
che
il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non
indifferenti e un impegno significativo da parte dei patrocinatori,
segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse mosse nei confronti
della qui istante;
che
d’altra parte, essendosi concluso con un decreto d’abbandono, il procedimento
non ha tuttavia richiesto la preparazione e la partecipazione a un dibattimento;
che
inoltre il procedimento principale ha interessato il marito dell’istante,
patrocinato da un altro avvocato, mentre IS 1 era accusata di complicità o correità;
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso specifico,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che pertanto il dispendio
orario indicato appare sproporzionato alla fattispecie;
che, in considerazione di
quanto già sopraindicato in merito al doppio patrocinio, vengono in particolare
stralciate le prestazioni inerenti “sess. con cl. e __________ presso
carceri Pret.” del 12.07.2002, “sess. presso Carceri __________ con avv.
__________” e “sess. con avv. __________ e avv. __________” del
15.07.2002, “interr. cliente presso MP (segr. giud. __________)” del
19.07.2002, “interr. cliente presso MP segr. __________ con avv. __________”
del 24.07.2002, “sess. fratello cliente, avv. __________ avv. __________ a __________”
del 25.07.2002, “interr. cl. presso MP segr. giud. __________” del
30.07.2002, “sess. con avv. __________ e avv. __________” del 30.07.2002,
“interr. presso MP S.G. avv. __________” del 31.07.2002, “interr.
cliente MP PP Solcà com __________” del 06.08.2002, “sess. cl. avv. __________,
avv. __________ fratello cl. __________ con __________” del 07.11.2002, “sess.
cliente e fratello con __________” del 21.11.2002, “udienza interr. cl.
confronto marito” del 21.11.2002 e “sessione con cliente e avv. __________
con __________” del 14.04.2004: tutte prestazioni fatturate in doppio per
la presenza di due avvocati (avv. PR 1 e avv. __________) (cfr. doc. G);
che vengono inoltre
stralciate le prestazioni effettuate prima del 09.07.2002 (data dell’arresto
dell’istante) in quanto riferite, molto verosimilmente, al patrocinio del marito
(“tel moglie cliente“ e “tel. da moglie cliente”) e le prestazioni
effettuate dopo il 01.04.2008 in quanto già comprese nella nota d’onorario
dell’avv. PR 1 (cfr. doc. H);
che vengono inoltre
stralciate le prestazioni inerenti la “nota incarto” del 09.07.2002 (non
meglio specificata), “formazione incarto” del 09.07.2002 (di competenza
della cancelleria) e “preso atto busta per cliente” del 24.07.2002 (non
meglio specificata);
che tutto ciò considerato
viene quindi riconosciuto un onorario per le prestazioni dell’avv. __________
pari a 119 ore e 25 minuti a CHF 250.-- / ora (come da prassi di questa
Camera), per complessivi CHF 29’854.20 di cui 610 minuti inerenti l’esame
dell’incarto, 1'755 minuti inerenti le udienze (davanti al GIAR) e gli interrogatori
(presso il ministero pubblico), 2’090 minuti inerenti i contatti con la cliente
(telefonate, colloqui, scritti), 1'185 minuti inerenti i contatti (telefonici e
scritti) con il ministero pubblico, con il GIAR, con l’ufficio del patronato e
con le carceri pretoriali, 1'525 minuti inerenti i colloqui e gli scritti con i
famigliari, con l’avv. __________, l’avv. __________, l’avv. __________, l’avv.
__________, l’avv. __________, l’avv. __________, ecc.;
che le spese sono riconosciute
in CHF 1’681.10, come indicate (doc. G);
che
l’istante postula inoltre la rifusione della nota professionale dell’avv. PR 1 (dal
1.4.2008 al 20.1.2010) di CHF 24'450.-- [di cui CHF 24’108.-- di onorario
(circa 68 ore e 50 minuti a CHF 350.--/ora) e CHF 342.-- di spese], oltre
interessi;
che la tariffa oraria esposta
non appare conforme ai suesposti principi;
che in merito IS 1 afferma
che l’avv. PR 1 si sarebbe occupata “(…) di tutta la fase relativa
all’emissione del decreto di abbandono e dissequestro degli averi di spettanza
di IS 1 e degli eredi di __________ bloccati dal Ministero pubblico (…)”: “(…)
Si segnala altresì che l’importo complessivo dei valori bloccati dal ministero
pubblico di Lugano, nell’ambito dell’inchiesta avviata anche a carico di IS 1
era di ben Euro 3'319'021.02. Anche di questo importo si è tenuto conto nell’esposizione
dell’onorario relativo alle prestazioni svolte dalla scrivente legale
nell’ambito del procedimento penale in oggetto, il tutto in conformità secondo
quanto previsto dall’art. 8 TOA, applicato per analogia (…)” (istanza
28/29.1.2010, p. 11);
che tuttavia, benché il
procedimento in esame abbia certamente richiesto alla difesa degli oneri non
indifferenti, il procedimento non presentava particolari difficoltà dal profilo
giuridico;
che inoltre il dispendio
orario indicato appare sproporzionato alla fattispecie, considerato come il
decreto d’abbandono sia stato emanato il 29.1.2009 e che la maggior parte delle
prestazioni siano posteriori a tale data e siano relative alla procedura di dissequestro
dei beni di spettanza dell’istante;
che inoltre dall’inc. MP __________
(relativo a IS 1) e dall’inc. MP __________ (relativo a __________) non
emergono particolari atti o scritti relativi alla procedura di dissequestro;
che vengono pertanto
stralciate le prestazioni relative al periodo 11.12.2008 / 15.12.2008 indicate
nel conteggio separato in quanto calcolate anche nella nota 20.1.2010 (cfr.
doc. H);
che vengono inoltre
stralciate le prestazioni riguardanti il doppio patrocinio, in particolare i
contatti con il precedente patrocinatore avv. __________;
che vengono inoltre ridotte:
le prestazioni inerenti “Esame incarto” (pari a 11 ore) in
considerazione del fatto che l’avv. PR 1 già conosceva gli atti, e le
prestazioni posteriori all’emanazione del decreto d’abbandono e relative al
dissequestro di alcuni beni [il ruolo del patrocinatore dell’istante in questa
fase del procedimento penale non emerge infatti in modo chiaro dagli atti e il
dispendio orario fatturato (pari a 16 ore e 10 minuti) appare pertanto
sproporzionato];
che tutto ciò considerato
viene quindi riconosciuto un onorario per le prestazioni dell’avv. PR 1 pari a
48 ore e 35 minuti a CHF 250.-- / ora (come da prassi di questa Camera), per
complessivi CHF 12’145.80 di cui 535 minuti per le telefonate e gli incontri
con la cliente (come esposto fino al 30.1.2009), 890 minuti per le udienze e “sessioni”
presso il Ministero pubblico (come esposto fino al 30.1.2009), 300 minuti per
l’esame dell’incarto, 710 minuti per le telefonate / scritti / incontri con
l’avv. __________, l’avv. __________, il procuratore pubblico / gli istituti
bancari / (…) (come esposto fino al 30.1.2009), 480 minuti relativi alle prestazioni
dal 3.2.2009 al 20.1.2010;
che a tale importo vanno
aggiunte le spese riconosciute in CHF 342.--;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 28.1.2010 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale
deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato
tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317
CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve
invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base
alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso
causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 109 n. 7);
che
l’istante chiede la rifusione del danno materiale, oltre interessi, inerente i
costi di cura da lei interamente assunti e resisi necessari a seguito della sua
incarcerazione;
che
essa chiede „(…) il risarcimento dei costi delle sedute di consulenza psicologica
sostenuti per le cure prestate dal dott. __________, per complessivi fr.
3'012.35, pari a Euro 1'989.00 (…). Tale importo si riferisce a n. 13 (…)
sedute di consulenza avvenute tra giugno e dicembre 2009 (…)“ (istanza
28/29.1.2010, p. 14);
che
Fatti
i dottori __________ e __________ hanno redatto „(…) una perizia
psichiatrica e relazione relativa alla situazione di IS 1, che si allega (doc.
I). Dalla perizia risulta che la vita della famiglia __________ è stata segnata
da fatti accaduti nel 2002, data che funge da ‚spartiacque’ fra il prima e il
dopo, che ha segnato la ‚svolta’ della sua vita e la vita. L’ingiusto avvio del
procedimento penale a carico di IS 1 e la seguente ingiusta carcerazione hanno
perturbato pesantemente la sua vita e la vita stessa della famiglia. (…). Una
volta riottenuta la libertà, sia per motivi economici che per la forte
pressione mediatica e per le insistenti voci dei conoscenti che circolavano
sulla vicenda dei coniugi IS 1, l’istante con le sue due figlie hanno dovuto
trasferirsi a __________, presso i genitori della madre. Per le figlie
l’inserimento nella nuova realtà si è rilevato difficile e doloroso, ciò che ha
gettato la madre IS 1 in un profondo sconforto. (…). Anche la vita dell’istante
è profondamente e radicalmente cambiata, ella doveva lottare con problemi
economici oltre che con le difficoltà della gestione famigliare quotidiana. (…)
Scarcerato __________, l’istante si è trovata da sola ad affrontare anche la
depressione di lui. Anche il legame matrimoniale si è deteriorato e ne ha
gravemente risentito (…)“ (istanza 28/29.1.2010, p. 13 s.);
che
da quanto risulta dalla perizia la stessa „(…) scaturisce da una serie di
colloqui clinici, e dalla somministrazione del test di Rorschach. Si fa, inoltre,
presente che la Signora, assieme alla propria famiglia, ha iniziato, nei primi
giorni di giugno di quest’anno, un percorso di terapia familiare con il Dott. __________
presso il Centro __________ di Terapia della Famiglia a __________. Pertanto,
anche l’analisi di tale percorso ha contribuito a fornire gli elementi inseriti
nella relazione (…)“ (perizia psichiatrica 20.9.2009, p. 1, doc. L);
che
tuttavia da quanto emerge dalla perizia 23.9.2009 del dott. __________ (psichiatra)
e del dott. __________ (psicologo e psicoterapeuta) e anche dalla stessa istanza
28/29.1.2010, le conseguenze psicologiche subite dall’istante, e per le quali
essa, con la sua famiglia, ha chiesto aiuto al Centro __________ di Terapia
della Famiglia di __________, possono essere solo in parte ricondotte alla sua
stessa carcerazione;
che
infatti le difficoltà incontrate da IS 1 dopo la sua scarcerazione relative al
suo trasferimento da __________ ad __________ presso i suoi genitori, la
relazione con le figlie, la situazione finanziaria difficile, ecc., sono in
parte da ricondurre (anche) all’incarcerazione del marito e ai problemi ad essa
legati;
che
si giustifica pertanto risarcire unicamente la metà delle spese di cura sostenute
dall’istante;
che,
quale danno materiale, va quindi rimborsato l’importo di CHF 1'510.--;
che
l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e
rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
Considerandi
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.
60.2001
);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante domanda CHF 5’800.-- (CHF 200.--/giorno per i 29 giorni di carcerazione),
oltre interessi, per torto morale;
che
IS 1 è stata arrestata il 9.7.2002 con le accuse di riciclaggio di denaro,
falsità in documenti, appropriazione semplice, appropriazione indebita e
favoreggiamento (rapporto d’arresto 9.7.2002, AI 133, inc. __________);
che
l’accusata è stata scarcerata il 6.8.2002 (AI 160);
che
la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di 29 giorni;
che
per detti 29 giorni di carcerazione va pertanto riconosciuto (come postulato)
un importo di CHF 5'800.-- (CHF 200.--/giorno), oltre interessi dal 28.1.2010,
come postulato (data posteriore alla scarcerazione, da cui – se così richiesti
– vengono riconosciuti gli interessi);
che,
a titolo di ripetibili, domanda l’importo di CHF 2’500.--;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –
va pertanto ammesso un importo di CHF 1’500.--, comprendente onorario e spese;
che
a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo
di CHF 52'833.10, di cui CHF 44'023.10, oltre interessi, per spese legali (CHF
31'535.30 per il patrocinio dell’avv. __________ e CHF 12'487.80 per il patrocinio
dell’avv. PR 1), CHF 5’800.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 1’500.--
per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 3'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 3’050.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 1'000.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 29.1.2009 emanato dall’allora procuratore pubblico
Monica Galliker (ABB 34/2009), rifonderà a IS 1, __________, __________, a
titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 52'833.10,
oltre interessi del 5% su CHF 51'333.10 dal 28.1.2010.
2. La
tassa di giustizia di CHF 3’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
3’050.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di
CHF 1'000.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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