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Decisione

60.2010.292

Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. coniugi

15 febbraio 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. Nell'ambito del procedimento penale

promosso nei suoi confronti per titolo di tentato omicidio intenzionale, sub.

tentate lesioni gravi, sub. esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni

semplici, minaccia ed ingiuria (inc. MP __________), con istanza 11/13.1.2010 RI

1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio (AI 1, inc. GIAR __________).

Con decisione 24.3.2010

l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto la richiesta di RI 1

di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, ritenendo, in sintesi,

quest'ultimo in grado di sopperire alle spese della sua difesa (decisione GIAR

24.3.2010, inc. GIAR __________). Tale decisione è stata confermata da questa

Camera con sentenza 5.7.2010 (inc. __________).

b. Con istanza 24.8.2010 RI 1 ha postulato nuovamente la concessione del gratuito patrocinio, invocando un mutamento della sua

situazione finanziaria.

Con decisione 31.8.2010

l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha dichiarato irricevibile la

richiesta “(…) in quanto la situazione personale e finanziaria dell’accusato

non è minimamente mutata dalla decisione 5 luglio 2010 della CRP, egli continua

quindi ad essere in grado di sopperire alle spese della difesa (…)” (decisione

GIAR 31.8.2010, inc. GIAR __________).

c. Con il presente tempestivo gravame RI 1

chiede di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio sostenendo “(…)

la mutata situazione alla luce del fatto che sia __________ (moglie di RI 1

ancorché oggetto di una sentenza di separazione di diversi anni orsono) ha

deciso di voler cessare la comunione domestica con il marito. Presone atto,

anche il marito ha fornito una dichiarazione in tal senso non da ultimo anche

per il fatto che, al momento della sua scarcerazione, è impensabile ed improponibile

che egli torni a vivere in quell’ambiente caratterizzato sempre e comunque

dalle provocazioni del vicino di casa (…). Questa era ed è indubitabilmente un’

importante novità ai sensi di quanto indicato all’epoca da codesta lodevole CRP

(…)” (ricorso 3/6.9.2010, p. 4).

d. Nel frattempo, con sentenza 29.9.2010, la

Corte delle assise criminali ha giudicato RI 1 colpevole di tentato omicidio

intenzionale ed ingiuria, condannandolo alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza TPC 29.9.2010, inc. __________).

Contro tale sentenza è stato interposto ricorso all’allora Corte di cassazione

e di revisione penale, tuttora pendente.

e. Delle osservazioni (così come degli

ulteriori scritti) del procuratore pubblico e dell’allora giudice

dell'istruzione e dell'arresto si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

Ai sensi dell’art. 453 cpv. 1 del Codice di

procedura penale (CPP), in vigore dal 1°.1.2011, i ricorsi contro le decisioni

emanate prima dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto

anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

La Camera dei ricorsi penali

è di conseguenza competente, in materia di ricorsi contro decisioni emanate dal

giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di gratuito patrocinio,

giusta l’art. 35 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria

(Lag), che resta applicabile al caso concreto.

2.

Il principio, l'estensione ed i limiti del

diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle

norme di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga

disposizioni in proposito, o non assicuri all'accusato indigente una sufficiente

difesa dei suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost.

(secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al

patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per

tutelare i suoi diritti; cfr. art. 4 vCost.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo

cui ogni accusato ha il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un

difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore,

poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano

gli interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione

più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo

di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.765/2004 del 22.6.2005,

1P.500/2003 del 5.12.2003,1P.542/2003 del 20.10.2003,1P.128/2002 del

9.4

, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re J., pubblicata in

RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I 202).

3.

Giusta l'art. 26 Lag il beneficio del

gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha effetto a partire dal

momento della presentazione della domanda - è concesso dal giudice

dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a chi

giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.

Questa disposizione

concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto dell'assistenza

giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non ha la possibilità

di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di

patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità

giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi

dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP TI), con l'aggiunta del momento a

partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio

n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale

dell'art. 52 vCPP TI, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo

nei casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49

cpv. 2 e 3 vCPP TI), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato

dovesse finanziare "(…) una difesa oggettivamente non necessaria"

e che "anche se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua

istanza di gratuito patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della

giustizia non rendano necessario l'intervento di un difensore" (M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, art. 52 vCPP TI, n. 3; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP TI). Il

medesimo principio deve quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto

emerge dai lavori preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la

concessione del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata

alla realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del

richiedente, il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito

positivo nella causa, fatta eccezione per i processi penali, e la necessità di

una protezione giuridica che legittima la designazione di un avvocato",

rapporto n. 5123 del 17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).

4.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto al gratuito patrocinio

quando i suoi interessi sono colpiti in misura importante e la fattispecie

presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le capacità

dell'accusato e che quindi rendono necessaria la presenza di un patrocinatore

(decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I 202). In ambito penale

questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di

fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la

cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di

misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile

aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà

giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado

di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali,

la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti

reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione

solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale

federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr.

art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I

194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit.,

art. 49 vCPP TI, n. 2 e 18 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ,

Procédure pénale suisse, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).

5.

Giusta l’art. 3 cpv. 2 Lag è ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

(reddito e sostanza) agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, ossia

che non è in grado di affrontare i costi della procedura senza intaccare il

fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232; RtiD I-2004 n.

10). Ciò non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo,

ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, cosicché uno stato di bisogno

potrebbe essere rilevato anche quando il reddito del richiedente ecceda

l’importo assolutamente necessario per vivere. Decisivo è l’interesse

dell’accusato di poter seguire la procedura senza dover limitare eccessivamente

le sue esigenze di vita; l’assistenza giudiziaria ha infatti anche lo scopo di

impedire che l’istante si indebiti ulteriormente o non adempia ad obblighi

importanti per pagarsi una difesa oggettivamente necessaria (RDAT II-2002 n.

65; decisione TF 1P.542/2003 del 20.10.2003; DTF 127 I 202 e 124 I 1; cfr.

anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., art. 52 vCPP TI, n. 9; B.

COCCHI / F. TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e

commentato, art. 155 vCPP TI, n. 18 e n. 570).

I presupposti per

l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria vanno valutati sulla scorta della

situazione in cui versa il richiedente al momento in cui presenta la domanda (decisione

TF 1B_67/2007 del 27.4.2007; DTF 120 Ia 179; RDAT 36/II – 1998). Spetta a

quest’ultimo dimostrare compiutamente le proprie difficoltà economiche

(decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 125 IV 164, 120 Ia 179). La

condizione di indigenza deve essere determinata non solo secondo le risorse

finanziarie del richiedente, ma anche delle persone che hanno obblighi di

mantenimento nei suoi confronti, per esempio del coniuge o dei genitori

(decisione TF 1P.542/2003 del 20.10.2003; DTF 115 Ia 193). Tale principio emerge

anche dai lavori preparatori dell’art. 3 Lag: “(…) l’indicazione dei mezzi "propri"

va precisata nel senso che per determinare se il richiedente è indigente si può

considerare, se del caso, anche il reddito delle persone che hanno obblighi di

mantenimento nei suoi confronti, in particolare i genitori (DTF 119 Ia 12),

senza tuttavia considerare il reddito dei parenti che potrebbero essere tenuti

all’assistenza giusta gli art. 328 e 329 CC (DTF 115 Ia 195 cons. 3)”

(messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 3; cfr. anche B. CORBOZ,

op. cit., p. 67 ss.).

La somma dei redditi è, di regola,

applicata ai coniugi che sono obbligati per legge a provvedere in comune,

ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della

famiglia (art. 163 cpv. 1 CC), e che si devono, giusta l'art. 159 cpv. 3 CC, reciproca

assistenza e fedeltà. L'obbligo di reciproco mantenimento comprende pure il

pagamento dei costi processuali.

Ciò non vale di principio fra concubini

dove, non essendovi alcun obbligo di reciproco mantenimento, non vi è neppure

fra di essi alcuna pretesa esigibile di un cofinanziamento (Mitfinanzierung)

dei debiti e dei costi di procedura (cfr. AJP 6/2001, A. BÜHLER, Betreibungs-

und prozessrechtliches Existenzminimum, p. 646 s.). Per il calcolo

dell'eccedenza di una persona che vive in concubinato andrebbe pertanto preso

in considerazione unicamente il suo singolo reddito da cui andrebbe dedotto

l'importo base mensile e le spese da lei stessa effettivamente sopportate (cfr.

AJP 6/2001, A. BÜHLER, op. cit., p. 646).

6.

6.1.

Nella sua istanza di

assistenza giudiziaria presentata in data 11.1.2010 all’allora giudice

dell’istruzione e dell’arresto (completata il 18.1.2010), RI 1 aveva prodotto

tutta la documentazione inerente anche __________ al fine di provare la sua

asserita indigenza [“(…) Le allego pertanto il conteggio stipendio della

signora __________, la rendita SUVA del signor RI 1 e gli oneri correnti della

famiglia (…)” (scritto 18.1.2010, AI 2, inc. GIAR __________)], allegando

altresì conteggi e fatture di assicurazioni malattie, intestate ad entrambi. Anche

nel ricorso 1/8.4.2010 a questa Camera il qui ricorrente aveva riconosciuto di

convivere con la moglie ed aveva sollevato il fatto che l’allora giudice

dell’istruzione e dell’arresto non avesse preso in considerazione, per il

calcolo del minimo vitale, le spese di trasferta di __________ per recarsi al

luogo di lavoro, le spese di quest’ultima per i pasti fuori casa e la sua

previdenza vincolata quale assicurazione sulla vita (cfr. ricorso 7/8.4.2010,

doc. 1, inc. __________).

Nell’istanza presentata il 24/26.8.2010

RI 1 ha chiesto il beneficio del gratuito patrocinio sostenendo di aver deciso,

unitamente con la moglie, “(…) di ritornare a vivere separatamente come

risulta dalle rispettive dichiarazioni scritte da loro singolarmente indirizzate

al (…) legale (…)” (istanza 24/26.8.2010, p. 1, AI 1, inc. GIAR __________).

A suo dire non vi sarebbe “(…) alcun dubbio sul fatto che siamo in presenza

di un mutamento radicale, duraturo e negativo delle [sue] condizioni finanziarie

(…) per rapporto alla situazione emersa in occasione della recente sentenza

della CRP, (…)” (istanza 24/26.8.2010, p. 2, AI 1, inc. GIAR __________).

Tuttavia il qui ricorrente si

trova in detenzione dall’8.1.2010: la sua situazione non può essere cambiata

nel frattempo. Le dichiarazioni scritte di RI 1 e di __________ indirizzate al

di lui legale nelle quali entrambi affermano di voler assumere domicili separati,

sono delle semplici allegazioni di parte, non suffragate da alcuna prova certa

(ma anzi smentite dai fatti concreti, come si vedrà più avanti), che si

riferiscono ad una situazione futura ipotetica e solo ipotizzata.

Pertanto, come rettamente

rilevato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, la situazione

personale e finanziaria del ricorrente non può essere considerata mutata

dall’ultima sentenza di questa Camera (sentenza 5.7.2010, inc. CRP __________).

6.2

Abbondanzialmente si rileva

che nel caso in esame RI 1 e __________ si sono sposati il 29.9.1995, dopo

essersi sposati ed aver divorziato una prima volta. L’11.12.1997 è stata

pronunciata la loro separazione per tempo indeterminato (cfr. sentenza

11.12.1997

del pretore della giurisdizione di __________, AI 4, inc. GIAR __________).

Essi sono dunque separati giusta l’art. 117 s. CC (in vigore dal 1°.1.2000).

Benché separati RI 1 e __________

vivono (meglio, vivevano fino all’arresto di lui) in comunione, almeno da

luglio 2007 come da sua stessa ammissione (cfr. ricorso 3/6.9.2010, p. 4), nell’abitazione

di __________: pertanto in una situazione di convivenza. L’abitazione in cui abitavano,

di proprietà di __________, è inoltre gravata da un mutuo ipotecario, in cui risultano

entrambi mutuatari (quali debitori solidali) giusta il contratto del 27.11.2007

(AI 4, inc. GIAR __________).

In queste condizioni, anche

nel merito, non si può che confermare la precedente decisione, non potendo

trattare i coniugi come persone divorziate e non conviventi.

Inoltre, se si volesse anche

ammettere la veridicità delle loro allegazioni e pertanto l’intenzione di

entrambi di andare a vivere separatamente dopo la liberazione di RI 1,

bisognerebbe tener conto del fatto che quest’ultimo e __________ risultano

essere separati legalmente.

La separazione non scioglie i

legami giuridici del matrimonio. In particolare i doveri di mantenimento e la

successione reciproca persistono. Gli effetti della separazione non rimandano

infatti alle disposizioni sul divorzio ma per contro agli art. 176 ss. CC e,

per quanto concerne i contributi di mantenimento, all’art. 163 CC (cfr.

Praxiskommentar Scheidungsrecht – M. LEUENBERGER, art. 117/118 CC, n. 7; Basler

Kommentar Zivilgesetzbuch I – D. STECK, 3. ed., art. 117/118 CC, n. 17). Fra di

essi, contrariamente a quanto sopraindicato in merito ai concubini, rimane

pertanto un obbligo di reciproco mantenimento, ciò che comprende pure il

pagamento dei costi processuali.

7.

Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e

spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 1 ss. Lag, 56bis CPP TI,

25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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