60.2010.292
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. coniugi
15 febbraio 2011Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2010.292
Data decisione, Autorità:
15.02.2011, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. coniugi
DIFENSORE O DIFESA D'UFFICIO
GRATUITO PATROCINIO
56bis CPP-TI
art. 3 LAG
art. 26 LAG
Incarto n.
60.2010.292
Lugano
15 febbraio
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 3/6.9.2010
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 31.8.2010 dell’allora
giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà in materia di assistenza
giudiziaria (inc. GIAR __________);
richiamate le osservazioni 8/9.8.2010 del
procuratore pubblico Andrea Pagani e 13/14.9.2010 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto, nelle quali entrambi postulano, in sostanza, la reiezione del
gravame;
visti gli scritti 27.9.2010, 12.10.2010 e
10.11.2010 del magistrato inquirente, 1/4.10.2010, 20/21.10.2010 e 16/17.11.2010
del giudice dell’istruzione e dell’arresto e 5/6.10.2010, 8/11.10.2010, 2/3.11.2010,
4/5.11.2010, 18/19.11.2010 e 14.2.2011 di RI 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Nell'ambito del procedimento penale
promosso nei suoi confronti per titolo di tentato omicidio intenzionale, sub.
tentate lesioni gravi, sub. esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni
semplici, minaccia ed ingiuria (inc. MP __________), con istanza 11/13.1.2010 RI
1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio (AI 1, inc. GIAR __________).
Con decisione 24.3.2010
l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto la richiesta di RI 1
di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, ritenendo, in sintesi,
quest'ultimo in grado di sopperire alle spese della sua difesa (decisione GIAR
24.3.2010, inc. GIAR __________). Tale decisione è stata confermata da questa
Camera con sentenza 5.7.2010 (inc. __________).
b. Con istanza 24.8.2010 RI 1 ha postulato nuovamente la concessione del gratuito patrocinio, invocando un mutamento della sua
situazione finanziaria.
Con decisione 31.8.2010
l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha dichiarato irricevibile la
richiesta “(…) in quanto la situazione personale e finanziaria dell’accusato
non è minimamente mutata dalla decisione 5 luglio 2010 della CRP, egli continua
quindi ad essere in grado di sopperire alle spese della difesa (…)” (decisione
GIAR 31.8.2010, inc. GIAR __________).
c. Con il presente tempestivo gravame RI 1
chiede di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio sostenendo “(…)
la mutata situazione alla luce del fatto che sia __________ (moglie di RI 1
ancorché oggetto di una sentenza di separazione di diversi anni orsono) ha
deciso di voler cessare la comunione domestica con il marito. Presone atto,
anche il marito ha fornito una dichiarazione in tal senso non da ultimo anche
per il fatto che, al momento della sua scarcerazione, è impensabile ed improponibile
che egli torni a vivere in quell’ambiente caratterizzato sempre e comunque
dalle provocazioni del vicino di casa (…). Questa era ed è indubitabilmente un’
importante novità ai sensi di quanto indicato all’epoca da codesta lodevole CRP
(…)” (ricorso 3/6.9.2010, p. 4).
d. Nel frattempo, con sentenza 29.9.2010, la
Corte delle assise criminali ha giudicato RI 1 colpevole di tentato omicidio
intenzionale ed ingiuria, condannandolo alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza TPC 29.9.2010, inc. __________).
Contro tale sentenza è stato interposto ricorso all’allora Corte di cassazione
e di revisione penale, tuttora pendente.
e. Delle osservazioni (così come degli
ulteriori scritti) del procuratore pubblico e dell’allora giudice
dell'istruzione e dell'arresto si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
Ai sensi dell’art. 453 cpv. 1 del Codice di
procedura penale (CPP), in vigore dal 1°.1.2011, i ricorsi contro le decisioni
emanate prima dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto
anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
La Camera dei ricorsi penali
è di conseguenza competente, in materia di ricorsi contro decisioni emanate dal
giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di gratuito patrocinio,
giusta l’art. 35 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria
(Lag), che resta applicabile al caso concreto.
2.
Il principio, l'estensione ed i limiti del
diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle
norme di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga
disposizioni in proposito, o non assicuri all'accusato indigente una sufficiente
difesa dei suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost.
(secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al
patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per
tutelare i suoi diritti; cfr. art. 4 vCost.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo
cui ogni accusato ha il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un
difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore,
poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano
gli interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione
più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo
di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.765/2004 del 22.6.2005,
1P.500/2003 del 5.12.2003,1P.542/2003 del 20.10.2003,1P.128/2002 del
9.4
, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re J., pubblicata in
RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I 202).
3.
Giusta l'art. 26 Lag il beneficio del
gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha effetto a partire dal
momento della presentazione della domanda - è concesso dal giudice
dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a chi
giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.
Questa disposizione
concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto dell'assistenza
giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non ha la possibilità
di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di
patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità
giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi
dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP TI), con l'aggiunta del momento a
partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio
n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale
dell'art. 52 vCPP TI, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo
nei casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49
cpv. 2 e 3 vCPP TI), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato
dovesse finanziare "(…) una difesa oggettivamente non necessaria"
e che "anche se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua
istanza di gratuito patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della
giustizia non rendano necessario l'intervento di un difensore" (M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, art. 52 vCPP TI, n. 3; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP TI). Il
medesimo principio deve quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto
emerge dai lavori preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la
concessione del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata
alla realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del
richiedente, il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito
positivo nella causa, fatta eccezione per i processi penali, e la necessità di
una protezione giuridica che legittima la designazione di un avvocato",
rapporto n. 5123 del 17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).
4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto al gratuito patrocinio
quando i suoi interessi sono colpiti in misura importante e la fattispecie
presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le capacità
dell'accusato e che quindi rendono necessaria la presenza di un patrocinatore
(decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I 202). In ambito penale
questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di
fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la
cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di
misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile
aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà
giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado
di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali,
la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti
reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione
solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale
federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr.
art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I
194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit.,
art. 49 vCPP TI, n. 2 e 18 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).
5.
Giusta l’art. 3 cpv. 2 Lag è ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
(reddito e sostanza) agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, ossia
che non è in grado di affrontare i costi della procedura senza intaccare il
fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232; RtiD I-2004 n.
10). Ciò non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo,
ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, cosicché uno stato di bisogno
potrebbe essere rilevato anche quando il reddito del richiedente ecceda
l’importo assolutamente necessario per vivere. Decisivo è l’interesse
dell’accusato di poter seguire la procedura senza dover limitare eccessivamente
le sue esigenze di vita; l’assistenza giudiziaria ha infatti anche lo scopo di
impedire che l’istante si indebiti ulteriormente o non adempia ad obblighi
importanti per pagarsi una difesa oggettivamente necessaria (RDAT II-2002 n.
65; decisione TF 1P.542/2003 del 20.10.2003; DTF 127 I 202 e 124 I 1; cfr.
anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., art. 52 vCPP TI, n. 9; B.
COCCHI / F. TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, art. 155 vCPP TI, n. 18 e n. 570).
I presupposti per
l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria vanno valutati sulla scorta della
situazione in cui versa il richiedente al momento in cui presenta la domanda (decisione
TF 1B_67/2007 del 27.4.2007; DTF 120 Ia 179; RDAT 36/II – 1998). Spetta a
quest’ultimo dimostrare compiutamente le proprie difficoltà economiche
(decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 125 IV 164, 120 Ia 179). La
condizione di indigenza deve essere determinata non solo secondo le risorse
finanziarie del richiedente, ma anche delle persone che hanno obblighi di
mantenimento nei suoi confronti, per esempio del coniuge o dei genitori
(decisione TF 1P.542/2003 del 20.10.2003; DTF 115 Ia 193). Tale principio emerge
anche dai lavori preparatori dell’art. 3 Lag: “(…) l’indicazione dei mezzi "propri"
va precisata nel senso che per determinare se il richiedente è indigente si può
considerare, se del caso, anche il reddito delle persone che hanno obblighi di
mantenimento nei suoi confronti, in particolare i genitori (DTF 119 Ia 12),
senza tuttavia considerare il reddito dei parenti che potrebbero essere tenuti
all’assistenza giusta gli art. 328 e 329 CC (DTF 115 Ia 195 cons. 3)”
(messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 3; cfr. anche B. CORBOZ,
op. cit., p. 67 ss.).
La somma dei redditi è, di regola,
applicata ai coniugi che sono obbligati per legge a provvedere in comune,
ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della
famiglia (art. 163 cpv. 1 CC), e che si devono, giusta l'art. 159 cpv. 3 CC, reciproca
assistenza e fedeltà. L'obbligo di reciproco mantenimento comprende pure il
pagamento dei costi processuali.
Ciò non vale di principio fra concubini
dove, non essendovi alcun obbligo di reciproco mantenimento, non vi è neppure
fra di essi alcuna pretesa esigibile di un cofinanziamento (Mitfinanzierung)
dei debiti e dei costi di procedura (cfr. AJP 6/2001, A. BÜHLER, Betreibungs-
und prozessrechtliches Existenzminimum, p. 646 s.). Per il calcolo
dell'eccedenza di una persona che vive in concubinato andrebbe pertanto preso
in considerazione unicamente il suo singolo reddito da cui andrebbe dedotto
l'importo base mensile e le spese da lei stessa effettivamente sopportate (cfr.
AJP 6/2001, A. BÜHLER, op. cit., p. 646).
6.
6.1.
Nella sua istanza di
assistenza giudiziaria presentata in data 11.1.2010 all’allora giudice
dell’istruzione e dell’arresto (completata il 18.1.2010), RI 1 aveva prodotto
tutta la documentazione inerente anche __________ al fine di provare la sua
asserita indigenza [“(…) Le allego pertanto il conteggio stipendio della
signora __________, la rendita SUVA del signor RI 1 e gli oneri correnti della
famiglia (…)” (scritto 18.1.2010, AI 2, inc. GIAR __________)], allegando
altresì conteggi e fatture di assicurazioni malattie, intestate ad entrambi. Anche
nel ricorso 1/8.4.2010 a questa Camera il qui ricorrente aveva riconosciuto di
convivere con la moglie ed aveva sollevato il fatto che l’allora giudice
dell’istruzione e dell’arresto non avesse preso in considerazione, per il
calcolo del minimo vitale, le spese di trasferta di __________ per recarsi al
luogo di lavoro, le spese di quest’ultima per i pasti fuori casa e la sua
previdenza vincolata quale assicurazione sulla vita (cfr. ricorso 7/8.4.2010,
doc. 1, inc. __________).
Nell’istanza presentata il 24/26.8.2010
RI 1 ha chiesto il beneficio del gratuito patrocinio sostenendo di aver deciso,
unitamente con la moglie, “(…) di ritornare a vivere separatamente come
risulta dalle rispettive dichiarazioni scritte da loro singolarmente indirizzate
al (…) legale (…)” (istanza 24/26.8.2010, p. 1, AI 1, inc. GIAR __________).
A suo dire non vi sarebbe “(…) alcun dubbio sul fatto che siamo in presenza
di un mutamento radicale, duraturo e negativo delle [sue] condizioni finanziarie
(…) per rapporto alla situazione emersa in occasione della recente sentenza
della CRP, (…)” (istanza 24/26.8.2010, p. 2, AI 1, inc. GIAR __________).
Tuttavia il qui ricorrente si
trova in detenzione dall’8.1.2010: la sua situazione non può essere cambiata
nel frattempo. Le dichiarazioni scritte di RI 1 e di __________ indirizzate al
di lui legale nelle quali entrambi affermano di voler assumere domicili separati,
sono delle semplici allegazioni di parte, non suffragate da alcuna prova certa
(ma anzi smentite dai fatti concreti, come si vedrà più avanti), che si
riferiscono ad una situazione futura ipotetica e solo ipotizzata.
Pertanto, come rettamente
rilevato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, la situazione
personale e finanziaria del ricorrente non può essere considerata mutata
dall’ultima sentenza di questa Camera (sentenza 5.7.2010, inc. CRP __________).
6.2
Abbondanzialmente si rileva
che nel caso in esame RI 1 e __________ si sono sposati il 29.9.1995, dopo
essersi sposati ed aver divorziato una prima volta. L’11.12.1997 è stata
pronunciata la loro separazione per tempo indeterminato (cfr. sentenza
11.12.1997
del pretore della giurisdizione di __________, AI 4, inc. GIAR __________).
Essi sono dunque separati giusta l’art. 117 s. CC (in vigore dal 1°.1.2000).
Benché separati RI 1 e __________
vivono (meglio, vivevano fino all’arresto di lui) in comunione, almeno da
luglio 2007 come da sua stessa ammissione (cfr. ricorso 3/6.9.2010, p. 4), nell’abitazione
di __________: pertanto in una situazione di convivenza. L’abitazione in cui abitavano,
di proprietà di __________, è inoltre gravata da un mutuo ipotecario, in cui risultano
entrambi mutuatari (quali debitori solidali) giusta il contratto del 27.11.2007
(AI 4, inc. GIAR __________).
In queste condizioni, anche
nel merito, non si può che confermare la precedente decisione, non potendo
trattare i coniugi come persone divorziate e non conviventi.
Inoltre, se si volesse anche
ammettere la veridicità delle loro allegazioni e pertanto l’intenzione di
entrambi di andare a vivere separatamente dopo la liberazione di RI 1,
bisognerebbe tener conto del fatto che quest’ultimo e __________ risultano
essere separati legalmente.
La separazione non scioglie i
legami giuridici del matrimonio. In particolare i doveri di mantenimento e la
successione reciproca persistono. Gli effetti della separazione non rimandano
infatti alle disposizioni sul divorzio ma per contro agli art. 176 ss. CC e,
per quanto concerne i contributi di mantenimento, all’art. 163 CC (cfr.
Praxiskommentar Scheidungsrecht – M. LEUENBERGER, art. 117/118 CC, n. 7; Basler
Kommentar Zivilgesetzbuch I – D. STECK, 3. ed., art. 117/118 CC, n. 17). Fra di
essi, contrariamente a quanto sopraindicato in merito ai concubini, rimane
pertanto un obbligo di reciproco mantenimento, ciò che comprende pure il
pagamento dei costi processuali.
7.
Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e
spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 1 ss. Lag, 56bis CPP TI,
25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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