60.2010.293
Istanza di ispezione degli atti
7 dicembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2010.293
Data decisione, Autorità:
07.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.293
Lugano
7 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.9.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso parziale
ad atti di un procedimento penale a carico di PI 1;
richiamate le osservazioni 17/20.9.2010 del
procuratore pubblico Moreno Capella mediante le quali comunica di non opporsi
all’accesso agli atti richiesto;
richiamate le osservazioni 20/21.9.2010
presentate dal patrocinatore di PI 1 mediante le quali comunica di non opporsi
all’accesso agli atti limitato alla sua persona e ai documenti della __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 1 il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________) attualmente ancora in fase di istruzione
formale.
2.A carico di PI 1 è stata aperta una procedura per
sottrazione fiscale. In questo ambito si colloca la richiesta di accesso agli
atti della Divisione istante. Il procuratore pubblico ha dato il proprio
consenso, così come PI 1, limitatamente agli atti relativi alla sua persona e
alla __________ (limitazione già contenuta nell’istanza).
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai
casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.
Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP).
Il
CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di
terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,
si applica la procedura dell’art. 27 CPP.
Questo
risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato
in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione
speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4.Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un
procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo,
la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un
incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP
(decisione CRP 4.7.2006, inc. __________; decisione TF 2C_443/2007 del
28.7.2008). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della
richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti
(art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità
potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli
atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione
perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta),
sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è
espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6).
5.Nel caso in esame, ritenuti i motivi addotti dalla
Divisione istante nella sua richiesta e il sostanziale accordo dell’interessato,
si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 27 CPP, in ragione, in particolare, dell’apertura della procedura di
sottrazione di imposte.
6.L’istanza è accolta, nel senso che viene concesso
l’accesso agli atti del procedimento penale surriferito, limitatamente a quelli
relativi a PI 1 personalmente o relativi alla __________.
7.Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185
LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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