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Decisione

60.2010.295

Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante

25 novembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato

e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza

del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i

presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1

istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore

l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente

spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente,

Considerandi

giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela

dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare

le loro relazioni personali con i genitori.

5.

Nel presente caso non ci sono problemi per la visione degli

atti del procedimento di cui all’inc. MP __________, in quanto allo stesso si

riferisce la richiesta della IS 1 e PI 3 consente a tale visione.

Per

l’altro incarto, sfociato nel DA __________, ricordato che allo stadio attuale

esiste solo una proposta di pena (in attesa del dibattimento in Pretura penale

a seguito di tempestiva opposizione), prevale pertanto la presunzione di

innocenza. Non esiste inoltre un interesse legittimo diretto della IS 1 istante

alla consultazione di detto incarto.

6.

L’istanza è accolta, con riferimento all’incarto MP __________,

visionabile presso la cancelleria di questo ufficio.

7.

Considerata la particolarità del caso, si rinuncia

alla riscossione della tassa di giustizia e della spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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