60.2010.295
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante
25 novembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2010.295
Data decisione, Autorità:
25.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.295
Lugano
25 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/10.9.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere informazioni riguardo
a sentenze o procedimenti pendenti a carico di PI 3;
richiamato lo scritto 21/23.9.2010 del
procuratore pubblico Clarissa Torricelli mediante il quale ha trasmesso
l’incarto di sua competenza;
richiamate le osservazioni 18/19.10.2010
del patrocinatore di PI 3 mediante le quali acconsente alla trasmissione in
visione di uno degli incarti, opponendosi alla visione dell’altro da parte
della IS 1 istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 3 il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto d’accusa del
10.5.2010 (DA __________), al quale è stata fatta opposizione. Il procedimento
è pendente presso la Pretura penale. Al Ministero pubblico è pure pendente un
procedimento (inc. MP __________) attualmente ancora in fase di informazioni
preliminari.
2.La IS 1 istante, informata dell’esistenza di un
procedimento penale a carico di PI 3, chiede di conoscere eventuali sentenze di
condanna o procedimenti pendenti a suo carico. PI 3, tramite il proprio rappresentante,
acconsente alla visione di uno degli incarti (relativo ai fatti di settembre di
quest’anno), ma si oppone alla visione dell’altro incarto, in quanto non ancora
arrivato a conclusione ed in relazione ad un atto che a torto figurerebbe
nell’incarto.
Fatti
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato
e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i
presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1
istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore
l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente
spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente,
Considerandi
giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela
dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare
le loro relazioni personali con i genitori.
5.
Nel presente caso non ci sono problemi per la visione degli
atti del procedimento di cui all’inc. MP __________, in quanto allo stesso si
riferisce la richiesta della IS 1 e PI 3 consente a tale visione.
Per
l’altro incarto, sfociato nel DA __________, ricordato che allo stadio attuale
esiste solo una proposta di pena (in attesa del dibattimento in Pretura penale
a seguito di tempestiva opposizione), prevale pertanto la presunzione di
innocenza. Non esiste inoltre un interesse legittimo diretto della IS 1 istante
alla consultazione di detto incarto.
6.
L’istanza è accolta, con riferimento all’incarto MP __________,
visionabile presso la cancelleria di questo ufficio.
7.
Considerata la particolarità del caso, si rinuncia
alla riscossione della tassa di giustizia e della spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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