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Decisione

60.2010.297

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di patronato quale istante

31 gennaio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

Il

rapporto peritale del dr. med. __________ è peraltro (forzatamente) tecnico e specialistico:

la sussunzione delle sue conclusioni ai comportamenti di __________ – atti con

cui la terapia intende porlo di fronte – è stata fatta dalla Corte di merito

(p. 143 della citata sentenza): quest’ultima lettura è certamente più utile

rispetto a quella della perizia.

Le

fotografie di __________, di cui l’IS 1 chiede la visione, non palesano

particolari lacerazioni visibili all’esterno del corpo della vittima, stante la

dinamica dei fatti (pedate alla testa). Non si vede come la loro eventuale visione

potrebbe aiutare il detenuto a meglio confrontarsi con la sua condotta, che –

come detto – bene si evince dalla sentenza 27.1.2009.

Certo,

esse mostrano il risultato delle sue azioni, ovvero il corpo esanime di un giovane

uomo, e di conseguenza la realtà effettiva ed inequivocabile di quanto ha

commesso la sera dell’__________. Da questo punto di vista, c’è da chiedersi se

siano necessarie delle foto della vittima per far capire la distinzione tra la

Considerandi

vita e la morte.

Per

contro, permettere alla persona condannata per il suo omicidio di vedere il corpo

senza vita di __________, significherebbe – ora, a procedimento penale concluso

definitivamente – oltraggiare il sentimento di pietà [bene giuridico

tutelato anche dal diritto penale, per esempio, dagli art. 175 e 262 CP (StGB

PK – S. TRECHSEL, Zurigo/S. Gallo 2008,

n. 1 ss. ad art. 175 CP – V. LIEBER – e n. 1 ss. ad art. 262 CP – H. VEST –)] dei suoi congiunti, che hanno diritto al di

lui rispetto ed alla di lui pace post mortem. Pietà, rispetto e

pace sarebbero infatti manifestamente lesi qualora si concedesse ad uno degli

autori della sua morte violenta di visionare immagini appartenenti alla sfera

privatissima della vittima e dei suoi famigliari. Le fotografie devono perciò,

per l’appunto, restare private, inaccessibili a terzi.

In

queste circostanze, gli interessi dei famigliari di __________ prevalgono di conseguenza

su quelli di __________, il quale – come detto – potrà confrontarsi con il suo

comportamento leggendo e rileggendo la sentenza 27.1.2009 della Corte delle assise

criminali (inc. TPC __________), che lo ha condannato.

6.

L’istanza

è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese in considerazione dei

compiti di legge dell’Ufficio qui istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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