60.2010.297
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di patronato quale istante
31 gennaio 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2010.297
Data decisione, Autorità:
31.01.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di patronato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2010.297
Lugano
31 gennaio
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/15.9.2010
presentata dall’
IS 1, ,
tendente ad ottenere alcuni
atti (rapporto peritale e fotografie inerenti alla vittima __________) del procedimento
penale sfociato nella sentenza 27.1.2009 della Corte delle assise criminali (inc.
TPC __________);
richiamati gli scritti 16/17.9.2010
dell’allora procuratore pubblico Rosa Item – che, comunicando di non avere
particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte –, 17/20.9.2010
degli PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________) – che, per motivi di privacy e di
discrezione, si sono opposti alla richiesta – e 30.9/1.10.2010 (replica) dell’IS
1 – che ha ribadito la necessità di potere avere gli atti richiesti (scritto,
quest’ultimo, sul quale il magistrato inquirente e gli PI 2, sebbene
interpellati, non si sono pronunciati) –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
sentenza 27.1.2009 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto, tra
l’altro, __________ autore colpevole (anche) di omicidio intenzionale per
avere, a __________, in data __________, in correità con un terzo,
intenzionalmente concorso a cagionare la morte di __________. L’accusato è
stato condannato alla pena detentiva di dieci anni (inc. TPC __________)
[giudizio confermato il 17.6.2009 dall’allora Corte di cassazione e di
revisione penale e, di seguito, l’11.3.2010 dal Tribunale federale].
2. Con
istanza 14/15.9.2010 l’IS 1 ha chiesto – per conto del dottor __________, medico
psichiatra, che segue __________ presso il carcere di __________, dove sta
scontando la pena – di potere disporre del rapporto peritale effettuato su __________
e delle eventuali fotografie scattate alla vittima (sia sul luogo del reato sia
successivamente), e questo al fine della terapia: la visione di detti atti avrebbe
infatti aiutato __________ ad entrare nella consapevolezza e nella
responsabilità rispetto al reato, che sarebbero stati ancora poco presenti.
Il
30.9/1.10.2010 l’IS 1 – in replica alle prese di posizione del magistrato
inquirente e, soprattutto, degli PI 2 (che si sono opposti alla domanda per
motivi di privacy e di discrezione, che avrebbero reso sproporzionata la
richiesta) – ha sottolineato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 75 cpv.
1/4 CP, la presa a carico in istituto carcerario sarebbe stata centrata sul
delitto e nella triade “riconoscimento, responsabilizzazione, cambiamento”.
Nel caso concreto il medico psichiatra dell’istituto carcerario di __________
avrebbe reputato indispensabile, per la fase del “riconoscimento”,
confrontare il condannato con la realtà effettiva ed inequivocabile dei suoi
agiti. Questo perché lo sviamento psicologico e la banalizzazione dell’atto non
avrebbero lasciato spazio per un’evoluzione verso l’assunzione definitiva di
responsabilità nell’atto e nelle sue tragiche conseguenze. Ha inoltre evidenziato
che il materiale sarebbe stato consegnato in mano esclusiva al medico, senza
alcuna trasmissione a __________ o a terze persone. Infine, ha rimarcato il
profondo rispetto per la vittima e per i suoi famigliari, accentuando che l’istanza
avrebbe dovuto essere accolta (oltre che per la protezione della società) proprio
perché era dovuta alla vittima ed ai famigliari la completa assunzione di responsabilità.
3. Per
quanto attiene al diritto applicabile, giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP, in vigore
dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del
CPP sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui
agli art. 450 ss. CPP non prevedano altrimenti. Gli atti procedurali disposti o
eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP mantengono la loro validità (art.
448 cpv. 2 CPP).
A
norma dell’art. 449 cpv. 1 CPP i procedimenti pendenti al momento dell’entrata
in vigore del CPP sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo
diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 ss. CPP non prevedano
altrimenti.
4. Il
previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP/TI), in vigore
dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera
dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente
su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera
dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Dal
1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato
dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, Basilea 2011, n. 4 ad art.
101 CPP). Il diritto di esaminare gli atti spetta alle parti [101 cpv. 1 e 107
cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il
pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art.
104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito
pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri
partecipanti al procedimento (105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità
(art. 101 cpv. 2 e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv. 3 CPP), e ciò
evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M.
SCHMUTZ, op. cit., n. 5 ss. ad art. 101 CPP). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi
dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito
all’esame degli atti.
Per contro, per quanto concerne l’esame di
procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non fissa
un’espressa norma. A livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore
dall’1.1.2011, prevede che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può
permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le
modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito
dall’art. 27 CPP/TI.
5. 5.1.
L’art.
62 cpv. 4 LOG impone, anzitutto, l’esame degli interessi delle parti toccate dagli
atti oggetto della richiesta, ossia dei famigliari di __________ e del detenuto
__________.
5.2.
__________,
secondo quanto emerge dallo scritto 30.9/1.10.2010 dell’IS 1, si troverebbe
nella prima fase del suo percorso di risocializzazione (comprendente “riconoscimento,
responsabilizzazione, cambiamento”), ovvero nella fase del “riconoscimento”,
nel cui contesto – secondo il terapeuta psichiatrico che lo segue – sarebbe
indispensabile confrontare il detenuto con la realtà effettiva ed
inequivocabile delle sue azioni, perché lo sviamento psicologico e la
banalizzazione dell’atto non lascerebbero spazio per un’evoluzione verso
l’assunzione definitiva di responsabilità nell’atto e nelle sue tragiche conseguenze.
Da
qui la domanda 14/15.9.2010 di visionare il rapporto peritale effettuato su __________
e le eventuali di lui fotografie.
5.3.
Ora,
giusta l’art. 75 cpv. 1 frase 1 CP – invocato dall’istante – l’esecuzione della
pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la
sua capacità a vivere esente da pena. La risocializzazione del
condannato-detenuto è quindi il compito principale dell’esecuzione della pena,
che si deve attenere al principio della prevenzione speciale (BSK Strafrecht I
– B. F. BRÄGGER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 75 CP).
Al
fine di concretizzare quanto esatto dalla disposizione citata, il detenuto deve
partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione ed alla preparazione
della liberazione (art. 75 cpv. 4 CP), ciò che si realizza – innanzitutto – con
la presa di coscienza del reato. La risocializzazione implica infatti che il
detenuto comprenda quello che ha commesso e per cui è stato condannato, affinché
– in futuro – non ricada negli stessi comportamenti (BSK Strafrecht I – B. F.
BRÄGGER, op. cit., n. 27 ad art. 75 CP).
La
partecipazione del detenuto alla realizzazione degli obiettivi previsti dal
piano di esecuzione è presupposto per la concessione di un regime di detenzione
agevolato (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., n. 28 ad art. 75 CP). Il
suo contributo a detta realizzazione consiste, segnatamente, nel sottoporsi –
meglio: nel collaborare attivamente – ad un trattamento terapeutico. La regolare
partecipazione del detenuto ad una terapia condiziona invero la concessione o
meno di agevolazioni carcerarie (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., n.
28 ad art. 75 CP).
Un
trattamento terapeutico a favore di __________ non è di conseguenza solo auspicabile,
ma è addirittura necessario per la sua piena presa di coscienza del reato,
ovvero per la risocializzazione e la preparazione della liberazione (art. 75
cpv. 4 CP), ed è peraltro in corso.
E’
quindi certo fondamentale, al fine di raggiungere lo scopo appena indicato, “(…)
confrontare l’interessato con la realtà effettiva ed inequivocabile dei suoi agiti”
(scritto 30.9/1.10.2010).
Ora,
la sentenza di condanna 27.1.2009 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________)
– intimata anche a __________ – riporta in maniera ineccepibile e cristallina come
si sono svolti i fatti la sera dell’__________ ed il ruolo avuto da questi nel
decesso di __________ (cfr., per esempio, p. 142 della decisione).
La
lettura del predetto giudizio permette pertanto al detenuto di confrontarsi con
la realtà effettiva ed inequivocabile della sua condotta, senza necessità di
accedere ad altri atti dell’incarto.
Fatti
Il
rapporto peritale del dr. med. __________ è peraltro (forzatamente) tecnico e specialistico:
la sussunzione delle sue conclusioni ai comportamenti di __________ – atti con
cui la terapia intende porlo di fronte – è stata fatta dalla Corte di merito
(p. 143 della citata sentenza): quest’ultima lettura è certamente più utile
rispetto a quella della perizia.
Le
fotografie di __________, di cui l’IS 1 chiede la visione, non palesano
particolari lacerazioni visibili all’esterno del corpo della vittima, stante la
dinamica dei fatti (pedate alla testa). Non si vede come la loro eventuale visione
potrebbe aiutare il detenuto a meglio confrontarsi con la sua condotta, che –
come detto – bene si evince dalla sentenza 27.1.2009.
Certo,
esse mostrano il risultato delle sue azioni, ovvero il corpo esanime di un giovane
uomo, e di conseguenza la realtà effettiva ed inequivocabile di quanto ha
commesso la sera dell’__________. Da questo punto di vista, c’è da chiedersi se
siano necessarie delle foto della vittima per far capire la distinzione tra la
Considerandi
vita e la morte.
Per
contro, permettere alla persona condannata per il suo omicidio di vedere il corpo
senza vita di __________, significherebbe – ora, a procedimento penale concluso
definitivamente – oltraggiare il sentimento di pietà [bene giuridico
tutelato anche dal diritto penale, per esempio, dagli art. 175 e 262 CP (StGB
PK – S. TRECHSEL, Zurigo/S. Gallo 2008,
n. 1 ss. ad art. 175 CP – V. LIEBER – e n. 1 ss. ad art. 262 CP – H. VEST –)] dei suoi congiunti, che hanno diritto al di
lui rispetto ed alla di lui pace post mortem. Pietà, rispetto e
pace sarebbero infatti manifestamente lesi qualora si concedesse ad uno degli
autori della sua morte violenta di visionare immagini appartenenti alla sfera
privatissima della vittima e dei suoi famigliari. Le fotografie devono perciò,
per l’appunto, restare private, inaccessibili a terzi.
In
queste circostanze, gli interessi dei famigliari di __________ prevalgono di conseguenza
su quelli di __________, il quale – come detto – potrà confrontarsi con il suo
comportamento leggendo e rileggendo la sentenza 27.1.2009 della Corte delle assise
criminali (inc. TPC __________), che lo ha condannato.
6.
L’istanza
è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese in considerazione dei
compiti di legge dell’Ufficio qui istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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