60.2010.3
Istanza di proroga del carcere preventivo in vista di dibattimento
15 gennaio 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2010.3
Data decisione, Autorità:
15.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo in vista di dibattimento
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.3
Lugano
15 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.1.2010
presentata dal
presidente della Corte
delle assise correzionali di __________, giudice IS 1
tendente ad ottenere la
proroga del carcere preventivo cui sono astretti __________, soggiornante a __________
(patr. da: avv. __________, __________), e __________, __________ (patr. da:
lic. iur. __________, Studio legale __________, __________), in vista del
pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 11.1.2010 del
procuratore pubblico Nicola Respini;
richiamate le osservazioni 11/12.1.2010 di __________
– che, in difetto di un pericolo di fuga, si oppone alla proroga della
detenzione e postula la sua scarcerazione –;
preso atto che __________ ha rinunciato a
presentare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
atto di accusa 15.12.2009 il magistrato inquirente ha deferito davanti alla
Corte delle assise correzionali di __________ __________ – in detenzione
preventiva dal 19.5.2009 –, __________ – in detenzione preventiva dal 20.5.2009
– e __________ – in detenzione preventiva dal 18.5.2009 al 18.6.2009 – siccome
accusati, singolarmente e congiuntamente, di infrazione aggravata alla legge
federale sugli stupefacenti e di ripetuto riciclaggio di denaro, __________
singolarmente di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, di
riciclaggio di denaro e di soggiorno illegale, __________ singolarmente di falsità
in certificati e __________ singolarmente di riciclaggio di denaro e di
ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (ACC __________).
2. Il
pubblico dibattimento è stato aggiornato, con il consenso delle parti, a
giovedì 25.2.2010, con continuazione nei giorni seguenti.
3. Con
la presente istanza – invocando l’impossibilità di aggiornare il dibattimento
nei termini di legge in ragione dell’indisponibilità dei giudici del Tribunale
penale cantonale già impegnati in altri processi – il presidente della Corte
postula la proroga della carcerazione preventiva cui sono astretti __________ e
__________ fino alla conclusione del pubblico dibattimento.
4. L’art. 230 CPP dispone che il dibattimento
deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell’atto o
del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono
gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni. Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali su istanza motivata del presidente della Corte
d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i
presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo
di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto
al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente
pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione,
essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già
stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla Camera dei
ricorsi penali. Per prassi, autorizzando una proroga, questa Camera si limita
dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua
durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene
tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una
decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso
in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
5. Nel
caso in esame sono dati i presupposti per l’accoglimento della richiesta,
ritenuta la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale in
generale e del presidente istante in particolare.
6.Il primo presupposto per la proroga del carcere
preventivo – esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza giusta l’art.
95 cpv. 2 CPP in relazione alle imputazioni di cui all’atto di accusa – è
adempiuto: dagli atti risulta che __________ e __________ – che hanno (almeno
parzialmente) ammesso quanto loro addebitato – hanno venduto cocaina
rispettivamente trasferito all’estero provento di reato [cfr., per esempio, verbali
di interrogatorio PP 12.8.2009 e 2.10.2009 di __________ (AI 34/47,
classificatore atti istruttori __________); cfr., per esempio, verbali di
interrogatorio PP 16.6.2009 e 13.8.2009 di __________ (AI 28/42, classificatore
atti istruttori __________; cfr., anche, osservazioni 11/12.1.2010, p. 3, di __________)].
In queste circostanze, ritenuta altresì la non contestazione in questa sede, non
si impongono approfondimenti.
In
presenza di un atto di accusa – salvo errori manifesti – gli indizi di reato
vanno peraltro ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR 1997.26802;
cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
7. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico giusta l’art. 95 cpv. 2 CPP,
segnatamente di un pericolo di fuga.
7.1.
Il
pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1B_348/2009 del 14.12.2009)
è connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello
di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento
o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. In base agli elementi
del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente
alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva –
in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In
altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero per
sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da
sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo
astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere
evitato con misure meno incisive.
7.2.
7.2.1.
__________
contesta l’esistenza di motivi di interesse pubblico alla protrazione del
carcere. Il pericolo di fuga, l’unica ragione che potrebbe entrare in
considerazione, non sarebbe dato. Rileva di avere collaborato fin dal principio
con le autorità inquirenti, di essere sposato con una cittadina __________ e di
avere intensi legami con i familiari __________, di essere in possesso di
documenti validi e di risiedere regolarmente a __________. Dopo il fermo non si
sarebbe dato alla macchia in __________, ma si sarebbe spontaneamente
presentato in Svizzera per sottoporsi al procedimento penale. Avrebbe avuto un
ruolo subordinato nel traffico di sostanze stupefacenti. A questo stadio del
procedimento non intenderebbe assolutamente sottrarvisi; sarebbe, al contrario,
ansioso di venire processato. Il lungo periodo di carcerazione sofferto
andrebbe messo in relazione con gli addebiti mossigli.
7.2.2.
Dagli
atti si evince che – dopo alcune reticenze iniziali – __________, che si è presentato
in polizia spontaneamente per avere notizie dell’amica coaccusata __________
(verbale di interrogatorio 20.5.2009, allegato al rapporto di arresto
20.5.2009, AI 1, classificatore atti istruttori __________), ha parzialmente
(verbale di interrogatorio PP 6.10.2009, AI 54, classificatore atti istruttori __________)
ammesso i fatti. Queste circostanze non sono tuttavia sufficienti per negare un
pericolo di fuga: egli è infatti cittadino straniero senza alcun legame con il
territorio elvetico, dove si è recato su esortazione del coaccusato __________ (verbale
Fatti
di interrogatorio PP 2.10.2009, AI 52, classificatore atti istruttori __________).
L’accusato, disoccupato, ha inoltre esplicitamente dichiarato, per quanto
concerneva il suo futuro, di voler rientrare in __________ (verbali di
interrogatorio PP 13.8.2009, p. 5, AI 42, e 6.10.2009, p. 2, AI 54,
classificatore atti istruttori __________), per cui – per suo stesso dire – riconosce
di non avere alcun legame con il territorio svizzero. La sua affermazione
secondo cui egli risiederebbe in __________ con la moglie e non ci sarebbe da
dubitare che “(…) se ne guarderebbe bene dal lasciare i suoi affetti per
darsi alla fuga” (osservazioni 11/12.1.2010, p. 3) è, alla luce di quanto risulta
dagli atti, poco seria: __________, dopo pochi giorni dal suo arrivo in
Svizzera, ha infatti intrecciato una relazione con __________ (verbale di
interrogatorio 20.5.2009, p. 4, allegato al rapporto di arresto 20.5.2009, AI
1, classificatore atti istruttori __________). E’ pertanto (più che) dubbio che
il preteso affetto per la moglie (che – certo – non gli ha impedito di trasferirsi
in Svizzera e di andare a convivere con la nuova amica) sia circostanza atta a
negare il pericolo di fuga. Il fatto che moglie, affini ed amici __________
abbiano richiesto permessi per andare a visitarlo in carcere attesta soltanto
l’interesse di queste persone per lui, non già che egli sia a loro affezionato in
maniera così importante da dissuaderlo dal fuggire, considerate la gravità
delle imputazioni e la prospettiva di una possibile pena da scontare. La possibilità
di estrazione alla Svizzera non esclude del resto, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, il pericolo di fuga (decisione TF 1B_228/2009 del
31.8.2009).
In
ragione della situazione personale dell’accusato, come appena descritta, non entrano
in considerazione misure sostitutive alla carcerazione, che peraltro
l’interessato non propone.
7.3.
__________
è cittadino straniero senza alcun legame con il territorio elvetico, sul quale
non poteva soggiornare vista la decisione di non entrata nel merito della domanda
di asilo ed allontanamento. Dagli atti emerge che mantiene legami con la
moglie, la figlia e la famiglia d’origine in __________ (verbali di interrogatorio
PP 8.6.2009, p. 1, AI 20, e 12.8.2009, p. 3 s., AI 34, classificatore atti istruttori
__________), per cui il centro dei suoi interessi può senz’altro essere
Considerandi
riconosciuto essere all’estero. La gravità delle imputazioni e la prospettiva
di una possibile pena da scontare, unite all’assenza di legami con la Svizzera
rispettivamente l’esistenza di legami con l’estero, fondano di conseguenza un
pericolo di fuga giusta l’art. 95 cpv. 2 CPP.
In
considerazione della situazione personale dell’accusato, come appena descritta,
non entrano in linea di conto misure sostitutive alla carcerazione, che
peraltro l’interessato non propone.
8.
La
carcerazione preventiva cui sono astretti __________ e __________ è pertanto
giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse
pubblico.
9.
9.1.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito. Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il
principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in
detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel
condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con
riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e
complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe
condizioni, al comportamento dell’arrestato (decisioni TF 1B_353/2009 del
15.12.2009
e 1B_340/2009 del 14.12.2009).
9.2
Il
presidente della Corte di merito postula una proroga del carcere preventivo cui
sono astretti gli accusati della durata di circa trenta giorni, periodo che
ossequia il principio della proporzionalità. Il reato di infrazione aggravata
alla legge federale sugli stupefacenti, per il quale – unitamente ad altre
ipotesi accusatorie – sono stati deferiti davanti alla Corte di merito, è
sanzionato con la pena detentiva non inferiore ad un anno (art. 19 cifra 1 cpv.
9.
/ cifra 2 LStup), per cui la detenzione preventiva sofferta – che ha avuto
inizio il 19.5.2009 per __________ ed il 20.5.2009 per __________ – e la
detenzione in attesa del processo sono manifestamente inferiori alla possibile
pena, considerato inoltre che la possibilità della concessione della sospensione
condizionale della pena non deve essere presa in considerazione (decisione TF
1B_228/2009 del 31.8.2009). Il procedimento penale è peraltro stato condotto
nel rispetto del principio della celerità.
10.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge ed
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti __________, soggiornante a __________,
e __________, __________, è prorogato fino al 25.2.2010, rispettivamente
fino alla conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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