Lexipedia

Decisione

60.2010.301

Istanza di ispezione degli atti. parte interrogata nell'ambito del procedimento penale nel frattempo archiviato e toccata personalmente dai fatti accaduti quale istante

20 marzo 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.301

Lugano

20 marzo 2012/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/16.09.2010 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione dei verbali

d’interrogatorio allestiti nell’ambito del procedimento penale di cui

all’incarto ABB __________ nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 13.09.2010

è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il medesimo giorno,

che il 15/16.09.2010 l’ha trasmessa, per competenza, all’allora Camera dei

ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), senza formulare

osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il __________, verso le ore 11.30, a __________,

presso il suo appartamento (che era stato, tra l’altro, condiviso con IS 1) è

stato rinvenuto il corpo esanime di ┼__________ (inc.

ABB __________);

che

a seguito di quanto accaduto, l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha

ordinato l’autopsia sulla salma della vittima allo scopo di verificare l’esatta

Considerandi

causa del decesso;

che

il 18.06.1990 è stato allestito il relativo rapporto (ricevuto dal Ministero

pubblico il 20.06.1990), in base al quale l’incarto penale è stato archiviato mediante

un "abbandono interno";

che con la presente istanza – completata il

14/18.10.2010 su richiesta 16.09.2010 (sollecitata il 12.10.2010) dell’allora Camera

dei ricorsi penali – IS 1 chiede la trasmissione dei verbali allestititi dal

sgt. __________ nell’ambito del surriferito procedimento penale;

che a suffragio della sua richiesta precisa

di aver avuto contatti, negli ultimi anni, con parenti e conoscenti di ┼__________, circostanza che le ha fatto ripensare al decesso di

quest’ultimo, adducendo di aver rimosso alcuni fatti accaduti la mattina in cui

aveva ritrovato il suo corpo esanime e che trattasi in ogni modo di una

questione personale;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nella fattispecie in esame –

stante i motivi apportati dall’istante nella sua richiesta e considerato

inoltre che ┼__________

era stato trovato privo di vita nell’appartamento in cui egli abitava unitamente

alla qui istante, la quale era presente al momento del suo ritrovamento – appare adempiuto un interesse giuridico

legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad ottenere copia del suo (di lei) verbale d’interrogatorio

4.02.1990

di cui all’incarto ABB __________, poiché è stata interrogata nell’ambito del citato

procedimento penale riguardo al suo decesso ed è stata toccata personalmente da

quanto accaduto quel giorno;

che all’istante non possono essere

trasmessi altri atti, non avendo un interesse giuridico legittimo ex art. 62

cpv. 4 LOG;

che

di conseguenza (soltanto) il verbale d’interrogatorio 4.02.1990 di IS 1 viene

trasmesso, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione;

che

l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

che stante la particolarità della

fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e

spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster