60.2010.301
Istanza di ispezione degli atti. parte interrogata nell'ambito del procedimento penale nel frattempo archiviato e toccata personalmente dai fatti accaduti quale istante
20 marzo 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2010.301
Data decisione, Autorità:
20.03.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte interrogata nell'ambito del procedimento penale nel frattempo archiviato e toccata personalmente dai fatti accaduti quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
Fatti
60.2010.301
Lugano
20 marzo 2012/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/16.09.2010 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dei verbali
d’interrogatorio allestiti nell’ambito del procedimento penale di cui
all’incarto ABB __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 13.09.2010
è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il medesimo giorno,
che il 15/16.09.2010 l’ha trasmessa, per competenza, all’allora Camera dei
ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), senza formulare
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il __________, verso le ore 11.30, a __________,
presso il suo appartamento (che era stato, tra l’altro, condiviso con IS 1) è
stato rinvenuto il corpo esanime di ┼__________ (inc.
ABB __________);
che
a seguito di quanto accaduto, l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha
ordinato l’autopsia sulla salma della vittima allo scopo di verificare l’esatta
Considerandi
causa del decesso;
che
il 18.06.1990 è stato allestito il relativo rapporto (ricevuto dal Ministero
pubblico il 20.06.1990), in base al quale l’incarto penale è stato archiviato mediante
un "abbandono interno";
che con la presente istanza – completata il
14/18.10.2010 su richiesta 16.09.2010 (sollecitata il 12.10.2010) dell’allora Camera
dei ricorsi penali – IS 1 chiede la trasmissione dei verbali allestititi dal
sgt. __________ nell’ambito del surriferito procedimento penale;
che a suffragio della sua richiesta precisa
di aver avuto contatti, negli ultimi anni, con parenti e conoscenti di ┼__________, circostanza che le ha fatto ripensare al decesso di
quest’ultimo, adducendo di aver rimosso alcuni fatti accaduti la mattina in cui
aveva ritrovato il suo corpo esanime e che trattasi in ogni modo di una
questione personale;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nella fattispecie in esame –
stante i motivi apportati dall’istante nella sua richiesta e considerato
inoltre che ┼__________
era stato trovato privo di vita nell’appartamento in cui egli abitava unitamente
alla qui istante, la quale era presente al momento del suo ritrovamento – appare adempiuto un interesse giuridico
legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad ottenere copia del suo (di lei) verbale d’interrogatorio
4.02.1990
di cui all’incarto ABB __________, poiché è stata interrogata nell’ambito del citato
procedimento penale riguardo al suo decesso ed è stata toccata personalmente da
quanto accaduto quel giorno;
che all’istante non possono essere
trasmessi altri atti, non avendo un interesse giuridico legittimo ex art. 62
cpv. 4 LOG;
che
di conseguenza (soltanto) il verbale d’interrogatorio 4.02.1990 di IS 1 viene
trasmesso, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che stante la particolarità della
fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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