60.2010.304
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
27 settembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.304
Data decisione, Autorità:
27.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.304
Lugano
27 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/17.9.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un procedimento penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una segnalazione
della Fondazione __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (inc. MP __________) a carico di PI 2 per titolo di atti sessuali con fanciulli
con la minorenne __________.. L’inchiesta è in fase iniziale.
2. La CTR istante, chiamata a valutare eventuali misure a protezione della minorenne __________,
chiede di poter esaminare gli atti del procedimento penale.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella
fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il
chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC)
dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in
materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie
comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e
315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in
materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni
personali con i genitori.
5. Accanto
all’interesse giuridico legittimo della CTR occorre considerare che l’inchiesta
è in fase iniziale, ed un accesso indiscriminato potrebbe interferire con
l’azione del procuratore pubblico.
6. L’istanza
è accolta. Un rappresentante della CTR istante potrà esaminare, presso il Ministero
pubblico, gli atti del procedimento penale surriferito che il procuratore pubblico
riterrà, in base ai bisogni d’inchiesta, di mettere a disposizione.
7. Considerata
la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia
e della spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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