60.2010.305
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
30 settembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.305
Data decisione, Autorità:
30.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.305
Lugano
30 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/27.8.2010
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia
di un rapporto di polizia relativo ad un procedimento penale a suo carico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico
di IS 1 per titolo di sequestro di persona e vie di fatto: il procedimento è
sfociato in un decreto d’accusa del 19.10.2009 (DA __________) cresciuto in
giudicato.
2. Con
scritto 2.8.2010 al Ministero pubblico (e trasmesso a questa Camera in data
26/27.8.2010), l’istante chiede copia del rapporto di polizia del procedimento
che ha portato alla sua condanna.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo.
6. Copia
del rapporto di polizia giudiziaria del 6.8.2009 sarà allegata alla copia della
presente decisione destinata all’istante.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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