60.2010.306
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento quale istante
24 novembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.306
Data decisione, Autorità:
24.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.306
Lugano
24 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6.7/20.9.2010
presentata dal
IS 1
tendente a conoscere lo stato attuale di
eventuali inchieste a carico di un milite;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 17/20.9.2010, rimettendosi alla decisione di questo tribunale;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha emanato un decreto
d’accusa in data __________, cresciuto in giudicato (__________).
2.Con la presente istanza, ed in relazione all’imminente
servizio militare, il Dipartimento istante chiede di ricevere copia della decisione
penale surriferita. PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni. Il
Ministero pubblico si è rimesso alla decisione di questa Camera.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate
nell’istanza e ritenuto che la persona interessata, interpellata, non si è
opposta alla richiesta, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico
legittimo a favore del Dipartimento istante.
5.L’istanza è accolta. Copia della decisione penale sarà
allegata alla presente decisione destinata al Dipartimento istante.
6.Considerato la natura dell’istante e lo scopo della
richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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