60.2010.312
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante
27 settembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.312
Data decisione, Autorità:
27.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.312
Lugano
27 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.9.2010
presentata dal
IS 1
tendente a richiamare
nell’incarto amministrativo una perizia di parte prodotta in sede penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 2 il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale per grave infrazione alle norme della
circolazione. Al decreto d’accusa del 22.6.2009 (DA __________) PI 2 ha interposto opposizione. Il giudizio della Pretura penale è intervenuto il 16.3.2010 (inc. __________),
conclusosi con la condanna per infrazione alle norme della circolazione. Nel procedimento
penale è stata versata agli atti una perizia di parte.
2. Con
la presente istanza, nella procedura relativa alla revoca della licenza di
condurre, il Servizio istante chiede di ricevere una copia della perizia di parte.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Pacifico
che i due procedimenti (penale e amministrativo) sono relativi al medesimo
complesso di fatti. Si deve pertanto ammettere l’esistenza di un interesse
giuridico legittimo all’acquisizione in sede amministrativa della perizia di
parte versata agli atti del procedimento penale.
Fatti
5. L’istanza
è accolta. La Pretura penale, cui viene trasmessa copia del presente giudizio,
è autorizzata a trasmettere copia della perizia di parte direttamente al Servizio
Considerandi
istante.
6.
Considerata
la natura pubblica dell’istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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