60.2010.313
Istanza di ispezione degli atti. già querelato quale istante
27 settembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.313
Data decisione, Autorità:
27.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già querelato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.313
Lugano
27 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/23.9.2010
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia
degli atti di un procedimento a suo carico conclusosi a seguito di recesso di
querela;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di fatti avvenuti il 5.4.2010 e di querela, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale a carico del qui istante (inc. MP __________). In
data 27.5.2010 è stato emanato un decreto di non luogo a procedere in ragione
del ritiro della querela (NLP __________).
Fatti
2. Con
la presente istanza, IS 1 chiede di avere accesso agli atti del procedimento penale.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelato) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
Considerandi
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo.
6.
L’istante
potrà esaminare gli atti del procedimento penale presso la cancelleria di
questa Camera, ed estrarre se del caso delle copie.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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