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Decisione

60.2010.314

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Torto morale. Danno materiale

10 dicembre 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto,

segnatamente a sapere se il diritto valga soltanto in caso di totale

proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento (N. SALVIONI,

Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 503

ss.);

che

l’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero

esplicitamente che l’imputato ha diritto ad un’indennità per danni materiali e

morali se è stato pienamente o anche soltanto parzialmente assolto (messaggio

del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006 p. 1231; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, Zurigo / San Gallo 2009, n. 1

ss. ad art. 429 CPP; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo / S. Gallo 2009, n. 1802 ss.);

che

nell’ambito della revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato

prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il legislatore cantonale – pur

consapevole della regolamentazione in materia di indennità prevista dal CPP-CH

– ha rinunciato a specificare questo aspetto (messaggio n. 5749 del 25.1.2006,

ad art. 317 CPP; rapporto sul messaggio del 7.6.2006, ad art. 317 CPP);

che,

nella propria giurisprudenza, questa Camera riconosce, di principio,

un’indennità per ingiusto procedimento unicamente in presenza di un

proscioglimento pieno dell’accusato;

che

reputa nondimeno prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP anche l’accusato

soltanto parzialmente assolto, ovvero prosciolto da imputazioni indipendenti da

quelle che hanno portato alla sua condanna, riconducibili a reati e/o a fatti

del tutto diversi;

che

l’art. 317 CPP non è di conseguenza applicabile ai casi in cui le accuse che

hanno portato alla condanna e quelle che hanno indotto ad un proscioglimento

sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti;

che

sia dal profilo fattuale sia dal profilo dei beni giuridici tutelati dalle

disposizioni di cui agli art. 138 CP e 33 LArm le accuse non concernevano un medesimo

complesso di fatti;

che

pertanto IS 1 deve essere considerato accusato prosciolto a’ sensi

dell’art. 317 CPP;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che

l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale

deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato

tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317

CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve

invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base

alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso

causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,

§ 109 n. 7);

che

al proposito l’istante chiede il risarcimento dell’importo di CHF 1'400.-- per

le spese di trasferta: “(…) l’accusato a causa del procedimento penale

pendente nei suoi confronti ha dovuto venire dalla __________ in Svizzera, a __________,

per discutere con la scrivente legale in due occasioni, una il 9.2.2009 e una

per il processo il 24.9.2009. Il costo della trasferta dalla __________ in

Svizzera, compreso di pasto e pernottamento, è stimato prudenzialmente in complessivi

fr. 700.-- per viaggio. Trattandosi di due viaggi affrontati per il

procedimento penale in oggetto, si chiede la rifusione di fr. 1'400.-- (…)”

(istanza 23.9.2010, p. 5);

che

vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato tra il procedimento penale

promosso nei suoi confronti e le citate spese;

che

si giustifica dunque ammettere la suddetta posta del danno, riconosciuta in CHF

1'400.--;

che l’istante postula inoltre

la rifusione per la perdita di guadagno: “(…) il 5 settembre 2008 IS 1 era

venuto in Ticino per acquistare alcuni veicoli usati e importarli nel suo paese

per la rivendita. Egli era infatti commerciante di veicoli usati. A causa della

detenzione egli non ha potuto procacciarsi veicoli da rivendere in __________ e

ha quindi perso il guadagno che avrebbe potuto conseguire dalla vendita dei

veicoli usati in __________. Dagli atti di causa, in particolare dalle dichiarazioni

rese dall’interessato e da __________ emerge che i due erano venuti in Ticino

proprio per acquistare veicoli usati come peraltro già successo in passato. Il

mancato guadagno perso a seguito della detenzione subita a torto da IS 1 può

essere stimato a titolo prudenziale in fr. 1'000.-- per veicolo. Posto come

l’interessato avrebbe potuto portare con sé un solo veicolo alla volta per viaggio,

si chiede che venga riconosciuto all’interessato un importo di fr. 1'000.-- oltre

interessi (…)”;

Considerandi

che IS 1, a cui spetta l’onere della prova (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno

1999, ad art. 317 CPP, p. 506), avrebbe tuttavia dovuto dimostrare l’asserito

danno mediante della documentazione: il metodo di calcolo proposto è troppo

generico e teorico;

che

non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma

non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere

eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);

che

– in queste circostanze – la sua richiesta di risarcimento di CHF 1’000.-- per

perdita di guadagno va respinta non essendo minimamente comprovata;

che

l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e

rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.

60.2001

);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante domanda CHF 400.--, oltre interessi, per torto morale (CHF

100.

--/giorno per 4 giorni di carcerazione);

che IS 1 è stato arrestato il

5.9

, con le accuse di appropriazione indebita, truffa e ricettazione (AI

14/16), ed è stato scarcerato l’8.9.2008 (AI 23);

che

la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di 4 giorni;

che

per detti 4 giorni di carcerazione va pertanto riconosciuto l’importo di CHF

400.

-- (CHF 100.--/giorno, come postulato), oltre interessi dall’8.9.2008,

ovvero dalla data di scarcerazione;

che,

a titolo di ripetibili, domanda l’importo di CHF 1'500.--: “(…) tale importo

è senz’altro adeguato, tenuto conto della complessità del caso, della

documentazione esaminata, ordinata e prodotta. È stato calcolato secondo i

canoni usuali previsti per stabilire l’onorario dell’avvocato e corrisponde a

sei ore di lavoro remunerate a fr. 250.-- per ora, comprese le spese relative

all’inoltro della presente procedura” (istanza 23/24.9.2010, p. 7);

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –

va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente onorario e spese;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo

di CHF 2'100.--, di cui CHF 1'400.--, oltre interessi, per danni materiali, CHF

400.

--, oltre interessi, per torto morale e CHF 300.-- per ripetibili;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 400.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in

ragione di CHF 200.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

alla sentenza 24.9.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2’100.--, oltre interessi del 5% su CHF 400.-- dall’8.9.2008

e su CHF 1'400.-- dal 23.9.2010.

2. La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

400.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________ in ragione di CHF 200.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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