60.2010.318
Istanza di ispezione degli atti. già indiziato quale istante
28 ottobre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.318
Data decisione, Autorità:
28.10.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già indiziato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.318
Lugano
28 ottobre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/27.9.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto relativo ad un infortunio sul lavoro;
premesso che l’istanza è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata per competenza a questa Camera,
comunicando al contempo di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In relazione ad un incidente sul lavoro che ha visto
coinvolto il qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del
31.5.2010 (NLP __________).
2.Con la presente richiesta, l’istante chiede a dei fini
assicurativi l’accesso agli atti del procedimento. Come esposto in entrata, il
Ministero pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel presente caso è pacifica la presunzione di
interesse giuridico legittimo.
6.Gli atti potranno essere visionati presso la cancelleria
di questa Camera, previo contatto per fissarne il momento.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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