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Decisione

60.2010.319

Istanza di ispezione degli atti

29 novembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.319

Data decisione, Autorità:

29.11.2010, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.319

Lugano

29 novembre

2010/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28/29.9.2010

presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l'autorizzazione a

consultare gli atti di un procedimento penale contro un fiduciario;

richiamate le osservazioni 8/11.10.2010 del

patrocinatore di PI 2 mediante le quali comunica che il cliente non si oppone

alla consultazione degli atti da parte dell’IS 1;

richiamate le osservazioni 11.10.2010 del procuratore

pubblico Fiorenza Bergomi mediante le quali comunica di ritenere prematura la

richiesta, rispettivamente di non intravedere la finalità fiscale della stessa;

richiamate le osservazioni di replica del

20/21.10.2010 della Divisione affari penali istante mediante le quali precisa i

motivi alla base della richiesta;

richiamate le osservazione del 29.10.2010

del procuratore pubblico che rimandano a quelle precedentemente presentate;

richiamate le osservazioni 29.10/2.11.2010

del patrocinatore di PI 2 mediante le quali ribadisce di non opporsi

all’accesso auspicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale

(inc. MP __________), a carico di PI 2, in relazione alla sua attività di fiduciario. Il procedimento è in pieno svolgimento.

Considerandi

2.

Con la presente istanza, la Divisione affari penali e

inchieste dell’IS 1, venuta a conoscenza dalla stampa dell’avvio del procedimento

penale, chiede di poter avere accesso agli atti della stessa per ricavarne

informazioni necessarie per l’applicazione della legge fiscale, rilevanti per

la tassazione dell’accusato o di terzi, ovvero di contribuenti che sono

coinvolti nella procedura. Solo in sede di replica, la Divisione affari penali

ha precisato gli accertamenti precedentemente posti in atto a carico di PI 2 e

che giustificherebbero l’accesso agli atti auspicato.

PI

2, tramite il proprio rappresentante legale, ha comunicato di non opporsi,

mentre il procuratore pubblico ha per un verso valutato la richiesta quale

prematura, per altro verso non intravede la finalità fiscale della stessa,

lavorando l’accusato, e le sue società, prevalentemente con clienti esteri.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha

precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

L’art.

27.

CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a

titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della

disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.

Occorre

chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli

atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle

parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79

cpv. 2 CPP).

Il CPP non prevede invece una specifica

norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle

parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27

CPP.

Questo

risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione

dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota

marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”,

modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della

Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

4.

Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un

procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo,

la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un

incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP

(decisione CRP 4.7.2006, inc. __________; decisione TF 2C_443/2007 del

28.7

). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della

richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti

(art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità

potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli

atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione

perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta),

sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è

espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6).

5.

Nel presente caso, questa Camera deve anzitutto

stigmatizzare il fatto che nell’istanza del 28/29.9.2010 la Divisione degli

affari penali abbia posto a fondamento della propria richiesta unicamente generiche

informazioni di stampa, e solo in replica, a seguito delle pertinenti obiezioni

del procuratore pubblico, abbia indicato gli accertamenti precedentemente

compiuti in sede fiscale e tali da giustificare la richiesta di accesso agli

atti.

6.

L’istanza è accolta. La Divisione istante potrà

esaminare gli atti del procedimento penale presso il Ministero pubblico,

unicamente per determinare la posizione fiscale di PI 2 o di società a lui riconducibili.

7.

In relazione all’art. 112 LIFD si rinuncia alla tassa

di giustizia e alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27

CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro il presente giudizio è dato ricorso

in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale

entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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