60.2010.319
Istanza di ispezione degli atti
29 novembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2010.319
Data decisione, Autorità:
29.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.319
Lugano
29 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/29.9.2010
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l'autorizzazione a
consultare gli atti di un procedimento penale contro un fiduciario;
richiamate le osservazioni 8/11.10.2010 del
patrocinatore di PI 2 mediante le quali comunica che il cliente non si oppone
alla consultazione degli atti da parte dell’IS 1;
richiamate le osservazioni 11.10.2010 del procuratore
pubblico Fiorenza Bergomi mediante le quali comunica di ritenere prematura la
richiesta, rispettivamente di non intravedere la finalità fiscale della stessa;
richiamate le osservazioni di replica del
20/21.10.2010 della Divisione affari penali istante mediante le quali precisa i
motivi alla base della richiesta;
richiamate le osservazione del 29.10.2010
del procuratore pubblico che rimandano a quelle precedentemente presentate;
richiamate le osservazioni 29.10/2.11.2010
del patrocinatore di PI 2 mediante le quali ribadisce di non opporsi
all’accesso auspicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________), a carico di PI 2, in relazione alla sua attività di fiduciario. Il procedimento è in pieno svolgimento.
Considerandi
2.
Con la presente istanza, la Divisione affari penali e
inchieste dell’IS 1, venuta a conoscenza dalla stampa dell’avvio del procedimento
penale, chiede di poter avere accesso agli atti della stessa per ricavarne
informazioni necessarie per l’applicazione della legge fiscale, rilevanti per
la tassazione dell’accusato o di terzi, ovvero di contribuenti che sono
coinvolti nella procedura. Solo in sede di replica, la Divisione affari penali
ha precisato gli accertamenti precedentemente posti in atto a carico di PI 2 e
che giustificherebbero l’accesso agli atti auspicato.
PI
2, tramite il proprio rappresentante legale, ha comunicato di non opporsi,
mentre il procuratore pubblico ha per un verso valutato la richiesta quale
prematura, per altro verso non intravede la finalità fiscale della stessa,
lavorando l’accusato, e le sue società, prevalentemente con clienti esteri.
3.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
L’art.
27.
CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.
Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP).
Il CPP non prevede invece una specifica
norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle
parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27
CPP.
Questo
risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”,
modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della
Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4.
Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un
procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo,
la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un
incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP
(decisione CRP 4.7.2006, inc. __________; decisione TF 2C_443/2007 del
28.7
). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della
richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti
(art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità
potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli
atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione
perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta),
sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è
espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6).
5.
Nel presente caso, questa Camera deve anzitutto
stigmatizzare il fatto che nell’istanza del 28/29.9.2010 la Divisione degli
affari penali abbia posto a fondamento della propria richiesta unicamente generiche
informazioni di stampa, e solo in replica, a seguito delle pertinenti obiezioni
del procuratore pubblico, abbia indicato gli accertamenti precedentemente
compiuti in sede fiscale e tali da giustificare la richiesta di accesso agli
atti.
6.
L’istanza è accolta. La Divisione istante potrà
esaminare gli atti del procedimento penale presso il Ministero pubblico,
unicamente per determinare la posizione fiscale di PI 2 o di società a lui riconducibili.
7.
In relazione all’art. 112 LIFD si rinuncia alla tassa
di giustizia e alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27
CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro il presente giudizio è dato ricorso
in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale
entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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