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Decisione

60.2010.32

Istanza di ispezione degli atti. Delegato alla Commissione tutoria quale istante

11 marzo 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha

precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

Considerandi

4.

Nel presente caso, data la situazione di un indubbio

disagio vissuto nella famiglia di PI 2, e della necessità di supporto, è dato

un interesse giuridico legittimo a favore della delegata del Comune nella

delegazione tutoria.

Data

la delicatezza del caso, gli atti trasmessi potranno essere utilizzati dall’istante

unicamente nella sua funzione di delegata alla CTR, e utilizzati solo a questo

fine.

5.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. Fotocopia

del rapporto di polizia 15.1.2010 verrà allegata alla presente decisione

destinata alla delegata del Comune nella delegazione tutoria.

6.

Data la funzione dell’istante, si rinuncia al carico

di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 27 CPP ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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