60.2010.321
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
28 ottobre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.321
Data decisione, Autorità:
28.10.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.321
Lugano
28 ottobre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/29.9.2010
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto
d’accusa emanato a suo carico e cresciuto in giudicato e del relativo verbale
di polizia;
premesso che la richiesta è stata
presentata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per
competenza a questa Camera, rimettendosi al suo giudizio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico dell’istante il Ministero pubblico ha emanato
in data 22.6.2009 un decreto d’accusa per titolo di incendio colposo (DA __________)
cresciuto in giudicato.
2.Con la presente richiesta, l’istante chiede copia di detto
decreto d’accusa e del verbale di polizia.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale
accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura
prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel presente caso è pacifica la presunzione di interesse
giuridico legittimo.
6.L’istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa e copia
del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 4.6.2009 (in cui è contenuto il
verbale richiesto) saranno allegate alla presente decisione destinata
all’istante.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e sulle spese l’art. 39
lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei
considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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