60.2010.323
Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante
28 ottobre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.323
Data decisione, Autorità:
28.10.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.323
Lugano
28 ottobre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.9./4.10.2010
presentata dalla
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un incarto penale;
premesso che l’istanza è stata presentata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata per competenza a questa
Camera in data 4.10.2010, rimettendosi al suo giudizio;
rilevato che con scritto 11/13.10.2010 la
vedova del defunto ha comunicato di non avere particolari osservazioni da
formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito del decesso di __________, avvenuto il __________,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con una
decisione interna (inc. NLP __________).
2.Con la presente richiesta, la compagnia assicurativa
istante domanda di ricevere copia degli atti concernenti le circostanze del decesso.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, è pacifico che la compagnia d’assicurazione
istante abbia un interesse giuridico legittimo a conoscere le circostanze del
decesso di un proprio assicurato.
5.L’istanza è accolta. Copia del rapporto di
constatazione (unico atto dell’incarto) sarà trasmesso in allegato alla
presente decisione destinata alla compagnia istante.
6.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, per le spese l’art. 39
lit. f LTG, nonché ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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