60.2010.326
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio assicurazione invalidità quale istante
29 novembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2010.326
Data decisione, Autorità:
29.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio assicurazione invalidità quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.326
Lugano
29 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.9/5.10.2010
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
dapprima al Ministero pubblico, poi alla Pretura penale che a sua volta l’ha trasmessa
a questa Camera per evasione in data 4/5.10.2010;
richiamato lo scritto 12/14.10.2010 del
procuratore pubblico Chiara Borelli mediante il quale comunica di non avere
particolari osservazioni da formulare;
richiamata la comunicazione del
18/19.10.2010 di PI 2 mediante la quale comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
a carico di PI 2 per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stranieri
ed altre infrazioni (inc. MP __________). L’incarto si è concluso con l’emanazione
di un decreto di non luogo a procedere (NLP __________) e di un decreto d’accusa
(DA __________), quest’ultimo per il reato di incitazione all’entrata, alla
partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cpv. 1 LStr). L’opposizione inizialmente
interposta è stata successivamente ritirata.
Considerandi
2.
A seguito di segnalazioni da parte del Ministero pubblico,
l’Ufficio istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento
penale.
3.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.
Nel presente caso, con riferimento alle comunicazioni
21.1.2009
e 3.2.2009 del Ministero pubblico all’Ufficio istante ed al fatto che
PI 2 percepisce una parziale rendita AI, è dato un interesse giuridico legittimo
alla consultazione degli atti.
5.
L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere
esaminati presso la cancelleria della Pretura penale.
6.
Considerata la particolarità del caso, si rinuncia
alla riscossione della tassa di giustizia e della spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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