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Decisione

60.2010.326

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio assicurazione invalidità quale istante

29 novembre 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.326

Data decisione, Autorità:

29.11.2010, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio assicurazione invalidità quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.326

Lugano

29 novembre

2010/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29.9/5.10.2010

presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti

di un incarto penale;

premesso che la richiesta è stata inviata

dapprima al Ministero pubblico, poi alla Pretura penale che a sua volta l’ha trasmessa

a questa Camera per evasione in data 4/5.10.2010;

richiamato lo scritto 12/14.10.2010 del

procuratore pubblico Chiara Borelli mediante il quale comunica di non avere

particolari osservazioni da formulare;

richiamata la comunicazione del

18/19.10.2010 di PI 2 mediante la quale comunica di non avere particolari

osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale

a carico di PI 2 per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stranieri

ed altre infrazioni (inc. MP __________). L’incarto si è concluso con l’emanazione

di un decreto di non luogo a procedere (NLP __________) e di un decreto d’accusa

(DA __________), quest’ultimo per il reato di incitazione all’entrata, alla

partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cpv. 1 LStr). L’opposizione inizialmente

interposta è stata successivamente ritirata.

Considerandi

2.

A seguito di segnalazioni da parte del Ministero pubblico,

l’Ufficio istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento

penale.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha

precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel presente caso, con riferimento alle comunicazioni

21.1.2009

e 3.2.2009 del Ministero pubblico all’Ufficio istante ed al fatto che

PI 2 percepisce una parziale rendita AI, è dato un interesse giuridico legittimo

alla consultazione degli atti.

5.

L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere

esaminati presso la cancelleria della Pretura penale.

6.

Considerata la particolarità del caso, si rinuncia

alla riscossione della tassa di giustizia e della spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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