60.2010.328
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
2 dicembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2010.328
Data decisione, Autorità:
02.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.328
Lugano
2 dicembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/7.10.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 3.8.2010
del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 12/13.10.2010 del
giudice della Pretura penale e 14/18.10.2010 del procuratore pubblico Mario Branda,
mediante i quali si rimettono al giudizio di questa Camera;
richiamato altresì lo scritto 11/14.10.2010
della Divisione della giustizia, che comunica di rimettersi alle osservazioni
che presenterà il Ministero pubblico;
preso atto che, su richiesta 20.10.2010 di
questa Camera, il 25/26.10.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio
non sono state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto d’accusa 27.7.2009 il procuratore pubblico Mario Branda ha posto in
stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di lesioni
semplici "per avere, il __________, a __________, in
correità con __________ __________, colpendo con calci e pugni al corpo e al volto
__________ __________ anche quando questi già si trovava a terra procurandogli
ematomi ed edema dolorabile in regione olecranica (e meglio come al certificato
medico 9.1.2008 dell’Ospedale __________ di __________), intenzionalmente
cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona" (DA __________);
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere
(CHF 30.--/aliquota), corrispondenti a CHF 2’700.--, al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese, nonché la revoca del beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF
90.-- ciascuna, per complessivi CHF 5'400.--, decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico l’1.9.2008;
che
con scritto 28.7./3.8.2009 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 3.8.2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto IS 1
dall’imputazione (sentenza 3.8.2010, inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'327.80,
oltre interessi, per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore,
Fatti
lic. iur. PR 1, di CHF 1'327.80, oltre interessi [di cui CHF 1'260.-- a titolo
di onorario (14 ore a CHF 90.--/ora) e CHF 67.80 di spese];
che
il 12.8.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha nominato la
lic. iur. PR 1 quale difensore d’ufficio di IS 1 (inc. Giar __________);
che la tariffa oraria applicata – CHF
90.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione
del decreto di accusa ed ha sostanzialmente assistito il qui istante nella
preparazione del processo e nel dibattimento davanti alla Pretura penale;
che
nonostante si sia trattato di un caso di difesa obbligatoria ex art. 49 CPP,
avendo il procuratore pubblico partecipato al dibattimento, i fatti alla base
dell’imputazione non appaiono molto complicati né dal profilo fattuale né dal
profilo giuridico; l’istante peraltro nemmeno lo sostiene;
che,
in queste circostanze, il dispendio orario esposto di 240 minuti inerenti ai
colloqui con il cliente appare eccessivo al caso e viene decurtato a 180 minuti;
che determinante è del resto non tanto
l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che
un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,
nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
per le spese non vengono riconosciute quelle inerenti ai colloqui telefonici
con il cliente, non essendo stato indicato l’onorario rispettivamente la durata
delle conversazioni;
Considerandi
che
l’IVA non è richiesta;
che
al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di
CHF 1'232.-- (di cui CHF 1'170.-- a titolo di onorario e CHF 62.-- a titolo di
spese);
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima
interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione
in data 5.10.2010 della presente istanza;
che
protesta le ripetibili;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
– tutto ciò considerato e tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza e
della tariffa oraria di CHF 130.-- applicata per i praticanti (decisione
13.4
, inc. 60.2009.451) – va pertanto ammesso un importo di CHF 120.--,
comprendente onorario e spese;
che
all’istante – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo
complessivo di CHF 1'352.--, di cui CHF 1'232.--, oltre interessi, per spese
legali e CHF 120.-- per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 600.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in
ragione di CHF 50.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
alla sentenza 3.8.2010 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'352.--, oltre interessi al 5% su CHF 1'232.-- dal 5.10.2010.
2.La
tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
600.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________ in ragione di CHF
50.-- (cinquanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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