60.2010.331
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del veterinario cantonale quale istante
29 novembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.331
Data decisione, Autorità:
29.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del veterinario cantonale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.331
Lugano
29 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7.10.2010
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
visionare gli atti di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 11/13.10.2010
del procuratore pubblico Mario Branda mediante le quali preavvisa
favorevolmente l’istanza;
ritenuto che PI 2, interpellata, non ha
preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
nei confronti di PI 2 per titolo di maltrattamento di animali (inc. __________).
Il procedimento è sfociato nel decreto d’accusa del 4.10.2010 (__________).
2.A seguito di uno scritto del procuratore pubblico del
4.10.2010, l’Ufficio qui istante ha presentato un’istanza di consultazione degli
atti del procedimento penale.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso è dato certamente un interesse
giuridico legittimo dell’Ufficio istante ad accedere agli atti dell’incarto
penale, considerati l’oggetto del medesimo e le competenze di cui all’art. 24
della Legge federale sulla protezione degli animali e dell’art. 3 della Legge
cantonale di applicazione.
5.L’istanza è accolta. Un rappresentante dell’Ufficio
istante potrà visionare gli atti del procedimento penale presso la cancelleria
di questa Camera.
6.Considerati la natura dell’istante e lo scopo della
richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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