60.2010.338
Istanza di ispezione degli atti
30 novembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2010.338
Data decisione, Autorità:
30.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.338
Lugano
30 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/13.10.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale a carico di un medico;
richiamate le osservazioni 29.10/2.11.2010
del patrocinatore del medico interessato mediante le quali ritiene prematura la
richiesta e chiede sia sospesa fino all’emanazione di una decisione da parte
del magistrato penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
a carico di un medico psichiatra in riferimento all’infrazione dell’art. 193 CP
(inc. MP __________). L’inchiesta è allo stadio dell’istruzione formale, avendo
il procuratore pubblico promosso l’accusa.
In
data 6.10.2010 il magistrato inquirente ha operato una segnalazione all’Ufficio
qui istante ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 della Legge cantonale sul promovimento
della salute.
2.A seguito della segnalazione, l’Ufficio istante chiede
di poter avere accesso agli atti del procedimento per adempiere alle proprie
incombenze. Il rappresentante legale del medico psichiatra giudica prematura la
richiesta e chiede di sospenderla fino all’emanazione di una decisione in
ambito penale.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione".
4.Questa Camera, vista la sempre maggior frequenza di
istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua
sentenza del 6.2.2003 (inc. CRP __________), ha ritenuto di rilasciare il
20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti
argomentazioni: "Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23
Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici
legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni
della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza
sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere
dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera
ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale
senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se
del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel
procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la
compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità
penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera
in casi particolari o di dubbio. Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba
essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di
formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel
primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente
attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze
decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei
confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò
ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un
procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può
scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento
penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in
esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a
mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti
già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da
parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga
difficoltà".
5.Nel presente caso, è certamente dato un interesse
giuridico legittimo dell’Ufficio istante (in relazione con le funzioni che
esercita in seno al __________) ad accedere agli atti del procedimento penale
surriferito: tra le proprie funzioni rientrano quelle di adottare eventuali
provvedimenti cautelari o provvedimenti disciplinari.
La
richiesta di accesso non è per nulla prematura, poiché la valutazione della
situazione dal punto di vista deontologico e disciplinare si fonda
principalmente sui fatti e non sulle conclusioni giuridiche di pertinenza del
procuratore pubblico.
Gli
atti del procedimento, già allo stadio attuale, sono certamente di una certa
rilevanza per la valutazione di pertinenza dell’Ufficio istante.
Fatti
6.L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato
della presente decisione, un rappresentate dell’ufficio istante potrà visionare
Considerandi
gli atti presso il Ministero pubblico.
7.
Vista la particolarità del caso ed essendo l’istante
un ente pubblico, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli
art. 82 ss. LTF al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione
(art. 100 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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