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Decisione

60.2010.338

Istanza di ispezione degli atti

30 novembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

6.L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato

della presente decisione, un rappresentate dell’ufficio istante potrà visionare

Considerandi

gli atti presso il Ministero pubblico.

7.

Vista la particolarità del caso ed essendo l’istante

un ente pubblico, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli

art. 82 ss. LTF al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione

(art. 100 cpv. 1 LTF).

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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