60.2010.339
Istanza di ispezione degli atti
30 novembre 2010Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.339
Data decisione, Autorità:
30.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.339
Lugano
30 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/13.10.2010
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale relativo ad una persona che ha beneficiato di
prestazioni assistenziali;
richiamate le osservazioni 15/18.10.2010
del procuratore pubblico Mario Branda mediante le quali comunica il proprio
nulla osta all’accoglimento della richiesta;
richiamate le osservazioni 2/3.11.2010 del
patrocinatore di PI 2 mediante le quali comunica di non opporsi alla richiesta
di accesso agli atti, e, al contempo, riferisce di aver impugnato al Tribunale
federale la sentenza emanata nei suoi confronti dalla Corte di cassazione e di
revisione penale il 16.9.2010;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 2 e di altre persone, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato, per quanto riguarda
quest’ultimo, in una condanna pronunciata dalla Corte delle assise criminali di
data 12.2.2010 (inc. TPC __________) a quattro anni e sei mesi di pena
detentiva.
La
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello ha accolto
solo parzialmente il gravame presentato da PI 2, riducendo la pena a quattro anni
e tre mesi (sentenza 16.9.2010, inc. CCRP __________).
Contro
la decisione dell’ultima istanza cantonale il patrocinatore ha riferito di aver
presentato ricorso al Tribunale federale.
2.Con la presente procedura, l’Ufficio istante chiede di
poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito. Il procuratore
pubblico ed il patrocinatore di PI 2 non si sono opposti alla richiesta di
accesso agli atti.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti
dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la
compulsazione degli atti e considerati la Laps, gli art. 1 ss., 59 ss. e in particolare l’art. 67 della Legge sull’assistenza sociale dell’8.3.1971 (RL
6.4.11.1) (di seguito Las), l’art. 1 e l’art. 2 lit. a del Regolamento
sull’assistenza sociale del 18.2.2003 (RL 6.4.11.1.1.) – si deve ammettere
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché
alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale a carico di PI 2
potrebbero essere utili all’Ufficio istante per accertare l’effettiva situazione
finanziaria di quest’ultimo.
5.L'istanza è accolta. Un rappresentante dell’Ufficio
istante potrà esaminare gli atti dell’incarto penale presso il Ministero
pubblico.
6.Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in
considerazione della natura dell'istante, della Laps e della Las.
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2.Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster