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Decisione

60.2010.341

Istanza di ispezione degli atti

6 dicembre 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di

ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori

preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse

giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994, p. 19).

5.Nel presente caso, occorre anzitutto considerare che

Considerandi

il procedimento si è concluso in quanto, dopo la sospensione chiesta dalla

moglie, la stessa non ha richiesto la continuazione nei sei mesi successivi.

Occorre inoltre considerare che i fatti riguardano un aspetto delicato quale

una lite in famiglia. In questa situazione, ed in mancanza di una motivazione

specifica da parte dell’istante, occorre far prevalere le ragioni che hanno

portato dapprima alla sospensione del procedimento penale ed in seguito al

decreto di non luogo a procedere sopraindicato. Per questi motivi, l’istanza è

respinta.

6.

Data la particolare situazione, non si prelevano tassa

di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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