60.2010.341
Istanza di ispezione degli atti
6 dicembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.341
Data decisione, Autorità:
06.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.341
Lugano
6 dicembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/14.10.2010
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di atti di un
procedimento penale a suo carico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una lite familiare, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 (inc. MP __________) conclusosi,
dopo sospensione, con l’emanazione del decreto di non luogo a procedere
17.10.2005 (NLP __________).
2.Con scritto 13.10.2010 il qui istante ha chiesto di
ricevere copia del rapporto relativo ai fatti del 2005. Il procuratore pubblico
si è rimesso al giudizio di questa Camera.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.In concreto, pur essendo stato l’istante parte (quale querelato)
nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano
Fatti
i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di
ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori
preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5.Nel presente caso, occorre anzitutto considerare che
Considerandi
il procedimento si è concluso in quanto, dopo la sospensione chiesta dalla
moglie, la stessa non ha richiesto la continuazione nei sei mesi successivi.
Occorre inoltre considerare che i fatti riguardano un aspetto delicato quale
una lite in famiglia. In questa situazione, ed in mancanza di una motivazione
specifica da parte dell’istante, occorre far prevalere le ragioni che hanno
portato dapprima alla sospensione del procedimento penale ed in seguito al
decreto di non luogo a procedere sopraindicato. Per questi motivi, l’istanza è
respinta.
6.
Data la particolare situazione, non si prelevano tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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