60.2010.345
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale
10 dicembre 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2010.345
Data decisione, Autorità:
10.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.345
Lugano
10 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/21.9.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a
procedere 23.9.2010 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 25/26.10.2010
del procuratore pubblico e 2/3.11.2010 della Divisione della giustizia, nelle
quali si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;
preso atto che, su domanda 21.10.2010 di
questa Camera, il 25/26.10.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio
non sono state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o
da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito delle
dichiarazioni rese alla Polizia cantonale da __________ __________ cittadina __________
contattata tramite un annuncio su internet dai coniugi IS 1, affinché si occupasse
del piccolo __________ in qualità di baby sitter ed aiuto domestico, sono state
aperte delle informazioni preliminari nei confronti di questi ultimi per titolo
di violazione del dovere d’assistenza o educazione;
che la Polizia giudiziaria ha
poi constatato che l’abitazione dei coniugi IS 1 risultava sporca e
disordinata, motivo per cui le autorità penali hanno sospettato che essi vivessero
una situazione di difficoltà e di disagio familiare tali da non potersi occupare
adeguatamente del neonato (cfr. decreto di non luogo a procedere 23.9.2010, NLP
__________);
che il piccolo __________ è
stato posto presso il Servizio di pediatria dell’Ospedale Regionale di __________,
dal 30 aprile al 4 maggio 2010;
che l’Ufficio delle famiglie
e dei minori, come richiesto dalla Commissione Tutoria __________, ha esperito
una valutazione socio ambientale del nucleo familiare;
che non è stato riscontrato
nulla di anomalo durante la degenza del piccolo __________;
che giusta il rapporto
presentato in data 31.8.2010 dall’Ufficio delle famiglie e dei minori è emersa
la necessità per i coniugi IS 1 di un aiuto nello svolgere il loro ruolo
genitoriale;
che con decisione 23.9.2010
il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere ritenendo che “(…)
Fatti
i fatti emersi nel corso dell’inchiesta non permettono di concludere per una
violazione dell’art. 219 CP (…)” (decreto di non luogo a procedere
23.9.2010, p. 2, NLP __________);
che con l’istanza in esame
presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1, che
protesta le ripetibili di questa sede, chiede che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'142.70, di cui
CHF 1'000.-- a titolo di riparazione del torto morale e CHF 1'142.70 per spese
di patrocinio;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF
1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice
di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
nella fattispecie in esame il procedimento penale si è concluso con un decreto
di non luogo a procedere (NLP __________);
che
nei confronti di IS 1 non è quindi stata promossa l’accusa;
che
tuttavia, durante le informazioni preliminari, IS 1 ha subito importanti ripercussioni sulla sua sfera privata, essendo stato interrogato dalla Polizia
giudiziaria il 30.4.2010, subendo una perquisizione della sua abitazione e,
cosa ancor più grave, vedendosi allontanato dal figlio neonato [collocato dal
30.4.2010 al 4.5.2010 presso il servizio di pediatria dell’Ospedale __________
di __________ su ordine del procuratore pubblico (da quanto emerge dal verbale
di interrogatorio 30.4.2010 di IS 1)];
che
pertanto l’istante va ritenuto “accusato” ai sensi dell’art. 317 CPP;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
Considerandi
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione delle note professionali del suo patrocinatore
di fiducia, avv. __________, di CHF 1'142.70, di cui CHF 1'000.-- di onorario
(pari a 4 ore a 250.--/ora), CHF 62.-- di spese e CHF 80.70 di IVA (cfr. doc. C);
che l’onorario – ovvero la tariffa applicata ed il
dispendio orario – e le spese di cui il qui istante chiede la rifusione sono
adeguati al caso;
che a IS 1 va di conseguenza risarcito, a
titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'142.70, così come postulato;
che interessi di mora non sono richiesti;
che
l’indennità prevista dall’art.
317.
CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla
personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento
restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale
unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”
(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il
semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una
grave violazione della sua personalità;
che
l’istante postula la riparazione del torto morale subito, quantificandolo in
CHF 1'000.--: “In aggiunta della rifusione delle spese di patrocinio i
signori IS 1, che dalla procedura in oggetto hanno patito una sofferenza non
indifferente, vista la gravità delle imputazioni per dei genitori, ed in
particolare hanno dovuto subire l’allontanamento coatto del proprio figlio per
cinque giorni da casa. Tale misura, anche alla luce del decreto di abbandono [recte:
decreto di non luogo a procedere], risulta a maggior ragione oggi del tutto
sproporzionata e fuori luogo. Vi era in effetti la possibilità di ricorrere a
tutta una serie di misure minori, con il supporto della competente Tutoria,
atte a verificare se i genitori vivessero effettivamente una situazione di
disagio famigliare tale che non permetteva loro di occuparsi del figlio __________.
(…). È quindi chiaro che nella fattispecie vi sia stato un eccesso ingiustificato
che ha portato ad uno sconfinamento, senza alcuna giustificazione, di una
pratica di natura civilistica in un ambito di natura penale, portando così alla
ingiustificata oltre che dolorosa ed umiliante sottrazione del figlio per 5
giorni (…)” (istanza 20/21.10.2010, p. 3 s.);
che
secondo quanto indicato nel rapporto del dr. med. __________ e del dr. med __________
del servizio di pediatria dell’Ospedale __________ di __________, i coniugi IS
1.
hanno sempre avuto la possibilità “(…) di rimanere liberamente accanto al
bambino e di accudirlo in accordo con il personale infermieristico (…)” (rapporto
7.5.2010
allegato al rapporto di polizia 17.6.2010, AI 11, inc. __________);
che
pertanto nulla va riconosciuto a IS 1 a titolo di torto morale;
che
l’istante postula ripetibili di questa sede;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –
va pertanto ammesso un importo di CHF 250.--, comprendente onorario e spese;
che
all’istante – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo
complessivo di CHF 1'392.70, di cui CHF 1'142.70 per spese legali, e CHF 250.--
per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 200.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in
ragione di CHF 100.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di non luogo a procedere 23.9.2010 emanato dal procuratore pubblico
Nicola Respini (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP,
l’importo di CHF 1'392.70.
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 100.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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