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Decisione

60.2010.345

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale

10 dicembre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti emersi nel corso dell’inchiesta non permettono di concludere per una

violazione dell’art. 219 CP (…)” (decreto di non luogo a procedere

23.9.2010, p. 2, NLP __________);

che con l’istanza in esame

presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1, che

protesta le ripetibili di questa sede, chiede che lo Stato della Repubblica e

del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno

sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'142.70, di cui

CHF 1'000.-- a titolo di riparazione del torto morale e CHF 1'142.70 per spese

di patrocinio;

che

giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo

dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato

da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella

forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni

materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,

Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556

ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht,

6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che

– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;

che

accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha

promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che

lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di

reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e

avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184

cpv. 1/2 CPP);

che

in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e

pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che

la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati

diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli

atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che

la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,

basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente

sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa

(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);

che

è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che

la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore;

che

– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale

(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF

1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice

di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.

PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,

§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,

in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che

nella fattispecie in esame il procedimento penale si è concluso con un decreto

di non luogo a procedere (NLP __________);

che

nei confronti di IS 1 non è quindi stata promossa l’accusa;

che

tuttavia, durante le informazioni preliminari, IS 1 ha subito importanti ripercussioni sulla sua sfera privata, essendo stato interrogato dalla Polizia

giudiziaria il 30.4.2010, subendo una perquisizione della sua abitazione e,

cosa ancor più grave, vedendosi allontanato dal figlio neonato [collocato dal

30.4.2010 al 4.5.2010 presso il servizio di pediatria dell’Ospedale __________

di __________ su ordine del procuratore pubblico (da quanto emerge dal verbale

di interrogatorio 30.4.2010 di IS 1)];

che

pertanto l’istante va ritenuto “accusato” ai sensi dell’art. 317 CPP;

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei

ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio

regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione

Considerandi

che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che

l’istante postula la rifusione delle note professionali del suo patrocinatore

di fiducia, avv. __________, di CHF 1'142.70, di cui CHF 1'000.-- di onorario

(pari a 4 ore a 250.--/ora), CHF 62.-- di spese e CHF 80.70 di IVA (cfr. doc. C);

che l’onorario – ovvero la tariffa applicata ed il

dispendio orario – e le spese di cui il qui istante chiede la rifusione sono

adeguati al caso;

che a IS 1 va di conseguenza risarcito, a

titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'142.70, così come postulato;

che interessi di mora non sono richiesti;

che

l’indennità prevista dall’art.

317.

CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla

personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento

restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale

unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”

(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il

semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una

grave violazione della sua personalità;

che

l’istante postula la riparazione del torto morale subito, quantificandolo in

CHF 1'000.--: “In aggiunta della rifusione delle spese di patrocinio i

signori IS 1, che dalla procedura in oggetto hanno patito una sofferenza non

indifferente, vista la gravità delle imputazioni per dei genitori, ed in

particolare hanno dovuto subire l’allontanamento coatto del proprio figlio per

cinque giorni da casa. Tale misura, anche alla luce del decreto di abbandono [recte:

decreto di non luogo a procedere], risulta a maggior ragione oggi del tutto

sproporzionata e fuori luogo. Vi era in effetti la possibilità di ricorrere a

tutta una serie di misure minori, con il supporto della competente Tutoria,

atte a verificare se i genitori vivessero effettivamente una situazione di

disagio famigliare tale che non permetteva loro di occuparsi del figlio __________.

(…). È quindi chiaro che nella fattispecie vi sia stato un eccesso ingiustificato

che ha portato ad uno sconfinamento, senza alcuna giustificazione, di una

pratica di natura civilistica in un ambito di natura penale, portando così alla

ingiustificata oltre che dolorosa ed umiliante sottrazione del figlio per 5

giorni (…)” (istanza 20/21.10.2010, p. 3 s.);

che

secondo quanto indicato nel rapporto del dr. med. __________ e del dr. med __________

del servizio di pediatria dell’Ospedale __________ di __________, i coniugi IS

1.

hanno sempre avuto la possibilità “(…) di rimanere liberamente accanto al

bambino e di accudirlo in accordo con il personale infermieristico (…)” (rapporto

7.5.2010

allegato al rapporto di polizia 17.6.2010, AI 11, inc. __________);

che

pertanto nulla va riconosciuto a IS 1 a titolo di torto morale;

che

l’istante postula ripetibili di questa sede;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –

va pertanto ammesso un importo di CHF 250.--, comprendente onorario e spese;

che

all’istante – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo

complessivo di CHF 1'392.70, di cui CHF 1'142.70 per spese legali, e CHF 250.--

per ripetibili;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 200.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in

ragione di CHF 100.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di non luogo a procedere 23.9.2010 emanato dal procuratore pubblico

Nicola Respini (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP,

l’importo di CHF 1'392.70.

2. La

tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 100.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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